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KES cs - Propopxiont XXXVI. Condaiibata. i§s.che dice, che il Concilio di Treato non ri- wocd i Privilegij de’Regolari d’cfer difpenfati otiegi'Sacerchizijda'loro proprij Prelati . & 1a ragione, perche, quantunque il Concilio sef, 23. Cap. 11,%2-143.6 14; nella quale parila di quefta materia lafcid la {ua difpenta al gindizio de’ Ve(coni ; non pone pers claofola derogaro- ria de’privilegij de’Regolati: Sed fice, che qui non ficondanna, che i Regolarj poffino valerG de'ler privilegij: nei che il Concilio dif pone ilcontrario, fenza aggiuogere claofola derogatoria ditalj privilegij, come s'é decto pel num, 223: A dungue non fi condanne il dire, § Regolari pofline fernirGi de’loro priuilegtj d’ efits difpenfati negl'InterRizij da’ loro proprij Prelati. ; 227. Sinferifce per quarto, che i Regoleri non ponno eficr’ordinati in yn giorno degli Ordioi maggiori , né in Suddiaconi , Diaconi, @ Sacerdori avanti de’venci dye anni, venti tre, ¢ yenti cingne: laragione é, perche il Contilio nella Sef. citata, cap. ¥3.e 13. NON folo difpont il contratio , ma agegiunge clao- fola derogatoria de’ Prinilegij: Adonquei Re- gelati non potranno efier ordinari d'ardine magpiore auaori era afegnata dai Concilio, n¢ ricenere due Ordijni maggiori in vn giorno medemo , per prinilegij occenuci anantj al Moncilio di Treato, fe won ne hanno altri puovamence impecracidoppe dz! derco Con- cilio. 228, Sioferifce per quinto , che né meno G eondanna l’opinjone , che afferifce come certif- fima Leandro del Sacramento part. 2. Trat. 9. difp. 24. quefl. 26, che dice , che i Regolari ape prouari dali Ordinario , per vdir confefioni, ponno difpeofar al mariteco , che per incefto commefio con parence di {ua mogiie ia primo, 6 fecondo grado, reid impedico da dimen. dare il debico , di porerio dimandare , quandg _ hanno cali Regolari per guefto commiflione da’ loro Proniaciali; la regione ¢ , perche il Concilio non rinoca ¢fpreflamente quefo pri- nilegio concefio 4 Regolari: Adungue non G condaona l’affermare , che i Regolari pofao valerfene. Né ofta i! dire , che quefto privilegio fi con- cefle 4 Oracolo di vina voce, ¢ gli Oracolidi viva yocefurone rinecati da yibano Ocrano, come dice Diana part. 6. Trat. 8. refol. 32; perche rifponde, che quefia concelione noa ‘solo ha ragione 'd’Oxacolo di vina voce, ma ao- che d’laduito,e grazia conceflz per suena Con- fticuzione Pontificia, come dice Leandro ibi § Tnm etiam: Rifpondo per fecondo , daro.,.che fofle Oracolo di viva voce , fa opinions di Portel , & altri che citaci fiegueil N-R-P. Br. Leandro.di Marcia fopra it Jeo cap. delia Regol, Serafica qurft, ad.che non fono riuecat! gil Oma. gol; Gi ving wooe » che concedono priniiegy ® : goo Regolari : 12 quale opinioue non é qui condany: nata parlando de’ priuilegij conceffi a ving vox ce, che non fono efpreflamente rinocati- dal Concilio; come afferma il N.R.P, Torrecitlg foova quefta propoft zione 36. num. §.¢ 6. Sed Ge eft , che il priuilegio , del quate parliamo j non € riuocato efpreflamente dal Concilio: Adan- que, quantuogue diamo, che fia conceffo per a di viua voce , nen & condaana in o Decreto d’Alefandro VII. che i Re poffing valerfene. ni i on Propofiziont XXX VIL, Condannata . L'indulgenge conceffe a’ Regolari, ¢ riuocate de Paolo V, fono oggi vemalidate» ‘329. ‘Maggior focelligenza di quefta, propofizione coccherd alcunes & ® cofe fpetranci alla materia dell’ Irdulgsoze . E fuppoogo primicramente, che nel peccaco fi ritrouano due cofe; I'vna éla macchia , colla quale fi lorda l’anime negli oc- chi di Dio ; ¢ l’alera é il regro della pena douu- ta per la colpa, come ho fpiegaro nelle mie Con- ferenze parts.t. Tra. 3. Set. vltim, §..1. num, 1. La macchia fi cogti¢ colla penicenza 5 il reaco della pena G condona coll'opere buone , ¢ coll’ Indnigenze, pee onde? ide 230. Supponge per fecondo , che Jndylgen- tia cf gratia ; qua certo aliquo opere iniundo, pang temporalis pro peccatodebita remittitur: Q & pud deffinire ccsit Efl pane temporalis pro peccatis actuatibus vemijis debite relaxatio , de thefauro communt Ecclefia , ab ¢0 qui poteftatem haber s di modo che del ceforo della Chiela, che i com- pone de’ merici di Girstd Chrifto, di Maria Sanciflima Signora Noftra , ¢ degli aleri Santi, Jafcid Sua Dinina Macta poveta al Sommo Pontefice, di ditribuire Indulgenze, colle quali fi condonattero le pene douure a’ peccaci per -donati gia in quanco alla macchia, 234. Suppongo per cerzo , che I’Indulgenze non perdoog il peccaro in quanto allacolpa, né pud perdonare la pena eceroz, malatem- porale , che doppo perdonata la colpa fi'douce na purgare din quetio Moado , 6 ne) Purgatos tio sn¢ msno pud prrdonare la pena, {¢ prima non ¢ perdunaca la colpa + Late RIEU Suppongo per quarto, che percfer valida la conceffione dell’ Jadalgenza , fi ricerca cauly pia, & onefa ; ed accid fia lecica , fiticercs di pid, che la caufa fia proporzionaca coll’io- duigeoza conceda ;¢ quantunque alcuai dice. no, che I'Indulgenza concefla con caufa pia, f<bbtne non proporzionaca con-6flz, @ valida, beeché fi conceda ii¢cicamente 5 perd-la p:d comune opisione dice, che non folo ¢ illecica, ma anche invalida, {¢ la caufa sone propor. zionaca: Sic cum Caistano, Cordona eer er mab,

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