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Propofixione XXP't. Condanhiata:: 7 Mice 5 thé ricéve qualche jcofa dal litigance per fs ta fentenza a fanore della di lui epinione 5 ~' 465. Dico per quarto , che , quantungue in “guefta propofizione condannata non fi parli in cermini proprij , che i! Giudice debba refi. “quire quello riceué dal licigante, 2 di cni fauo- ‘ye diede la fencenza:etiece con Prado Torre- cilla nelle Coufulte Trat. 1. Confult. ty fub num, 944. nella feconda impreffisne, che nonfi con- ganna, che ii tal Giudice rimarra Padrone del danaro riceunto’s il ché prova, ¢ difende con sioni molto merafifiche , ¢ fondamenti mol. to ingegnofi il dorciffimo P. Torrecil!a nel nus. "445-¢ ne fegu. Io perd giudico con Lumbier ‘gam, 1729. che non folo pecca i! Giudice, che ‘giceue danaro dal licigente , quate fanorifce ‘ colla fentenza , ma che anche é obbiigaco a re- Rituire; perche non v’e titolo alcuoo, per il quale il Gindice pofla ricenevfi quefio danaro: Adungue € obbligato a reflicuirlo, 1a confe “guenza é chiara, I'ancecedente fi proua: Se per qualche titolo poteffe i] Giudice ricenere quefto danaro , farebbe per ia gratuita dona. zione del litigance , che trasferific il dominio ‘nel Giudice , che lo riceue 3 Sed fic eft, che que- ‘fia recezione é annullata dalla legee,come pro- ma Sanchez tie’ Configli Tom. 1. lib. 3. cap. vnico ‘dub. 1. 4um. 26. Adungue oon ¥’¢ alcun titolo, per il quale il Giudice pofla ricenerfi il da- “naro riceruto dal litigance, per dar la fea. “genza a fauoré dejla fua opinione , 6 dric- ~ 466. Dico per quinto; quantunque quefta ‘propofizione condannara parla dj rictucre il “Gindice danato per dar la fencenza ,¢ non pat- - ila ente diriceuere alera cofz , che non “fia danare ; ha perd da tenerfi , come cofa cer- ‘ta, che {]Gindice non folo danzro , ma ne al- tra cofa pofia riceuere cal litige nre per dar l a fencenza a foo favore. Ita Palao fupranum.rs. ~ Pyne perche la medema regione, ¢ parica mi- lita , che i] Giudice non riceua danaro dal liti. gante , come accioché non riceua alere cofe, che non fijno dansro: lalero , perche cosilo derermina ¢fpraflamence la legge Reale di Ca- fliglia leg. 5. tits 9. lib. 3. con qucite parole: Altresi i Corvegidori , Alcaldi , ¢ Gindici eelle no» ‘fire Citta , Pilie ,¢ Luoghi, cosi i fatariati , come ‘non falaviati 9 Cosi gli Ordinary , come i delegati, | non ardifcano pigliare , né piglno in prbblice , né di nafcoflo , per fe , ne per altri doni alewii da nin- na ne nixne perfone di qualfiuoglia ftato , 6 condi« Zione fino, di quelle, che compariranno auants “ad effi a lingare , or fijao i doni evo , 0 argento, danare, panni , vefti , cibi, née altri beri , ne cofa ‘aleana , ee Limica quefto Torrecilla whi fepra , uum. 64. dicendo , che non fi condanna, chel Gindici poffino rictucre aleune cofe comefibili , come fijno fa peca quantita, @ ché ponno ceafumarf in pochi glorai, cfendo quefte cofe offerce ptt ae ene il che pare vere, come non vi # pericole , che il Gindice & pernere . fa de’ donatiui comeftibili . ae 167. Bico per fee, che quefta propafizio- ‘ne Condannata noo parla in termici proprij , fe il Giudice poffa accettare [a promefiz ,che'l] licigance gli fa di dargli danaro } ms folo dela ricezzione de! detto danaro 3 perd, clo non oftaace dene tenerfi, che il Giudice non pofla ‘accetcare la promefa , che il liciganre gli (4 di dargli danaro, 6 altra cofa, accié fauorilca Colla fenrenza il fuo dritto probabile: Palao obi fupra, num, 15. perché la premefia é anche piu perniciofa , che il dono ; poiche i! Giudice: riccuuto i! danaro reflz pid libero, per giudi- care il gino , che quando fpera quello, che f gli € promeflo: Né meno é lecito al: Giudice, ‘che deue qualche danaro’al litigante ; accecca- ‘re la remiffione del debito, per dar 12 fencenza a fao fauore; & anco aggiunge con Baldo, Matitnco ,¢ Menochio , Cafro Palao ibid. che non € lecico al Giudice riceutre dalla parce ds. Baro mucuato’,, per dare la feaccoza a {uo fa- vore , perché G prefume frade in quefto mutuo, cio€ yvoler palliare la donaziene colcolore ai muro, : 168, Dico per fectimo, che non f condan. naildire,che al litigance fia lecito offerice al Giudice , 6 fuoi Miniftri eleuni doni , per rcdi- mere la fua veflazione; cio€, quandocemes probabilmence , che gli fara ingiu flizie : Turces cilla nel luogo citato num. 163. ptrché la propo» fizione condannaca diceuz effet lecico al G judi. cericeuer danari dal litiganee , per darglila fencenza fauoreuole : Sed fic ef, che quefa opisione non dice efler lecito al Giudice ricee uere quefte danaro , ma efler lecito a) litiganre offeritlo , per redimere la {ua veflaziont: Adun. gue nou fi condanna ii dire, che fia lecico al li- tigante , offerir danaro , 6 doni a! Giudice, per redimere la fua veflazione; ciod accid aon gli dia fentenza ingiufta , della quale v’é pericolo, €:timor prebabile: Il che fi pud confermare colla paritd de’ bencficij , se” quali , fenz’a com. meter fimenia, pud quello, che ha ibs ja re dare qualche danaro , iper rediajere la veMazio. o¢ ingiufia > Adunque &c, -\ 169. Dice ptr oreaud , Che ne meno § con. danna l’opinioae di Liymaalib. 3. Se3.5.T rat. 4. cap. 4.bum. 9. apud Diasam part. 3. Trav. 5, refol. 45. che dice, che accento il dritro acu. ral¢, pud riceucre qualche cofe dal liciganre, per cermioare la {ua caufa prima dejl’alere, col- ic quali gWandd ia maco 3 ¢ che nom fia con- c2nnata qutfia opiaione, to tien? Torreciliz [upranums 168% percke la propofizionc Coa~ dangata pereettena a] Giedice ticeucr dagaro, por fencenziare a fauere dj yuo 5 ¢ n0n 2 fauore MM acl’

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