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a gE aS eles Dette eo fee Lae 496 Trattato XVII. Spitgo delle Propofte, Condids Aleffandro VIL: a. cap. 18. che dice ,che quello, che per totam no&em dorminit com muliere , fodisfa allas confeffione dicendo , dormini per nofem cums ‘amafia, @& feci quod volwiz Ma non affento 2 quefta dorcrina , perché in quefto modo non fi {piega i] numero de’ peccati, perché alcuni ne ‘cCommettono pi, che gli alcris Adunque di- tendo feci qnod volui, non refta dichiaraco il numero de’peccati : come né meno acconftaro allopinione di Zerole cap. 12. quail. 1$3 che ia. fegna che quello, che dormivit cum mulie- re pér totam nc&cm , fodisfa con dire oells conffiene i] numero degli accel, ch'ebbe, fenza fpiegare , che dormi con efla: n0n fi cou- danna qui quefta opiniene di Zerola , quale fiegveno altri ancora; io perd non vi aflento, perché quello, che dormit per coram podem cum muli¢re , fuori degli accefi , regolarmence commette altre bratcure , € Non tute Contiaus~ te cogli atti; Adunque, &c. Vedafi Diana part. 3. Trat. 7. refol. 39. € part. 3. Trat. 4. refol.67. §. in refolut. 39. Né meno fi condanna l’opiaione , che dice, che 'Huomo , 6 Donna, che perde volaorariz, e fpontancamence Ja virginica, noo ¢ obbiiga- toa confeffare, che que! peccato ¢ il primo, co’l quale macchio Ja preziofa gioia della fua integrica: la ragione , perché niuna delle opie nioni riferice dal num. 158, in qua , fi condane na, ¢, perché la propofizione condannata di- ceua , che quello , che aucua copula con Donna libera , fodisfaceua alla confeffione con dite, commiGi peccato graue contro Ja caftita con li- bera , fenza fpiegare [a copula ; ¢ cutee le opi. nioni riferice fono molco diferenti da quefta , vt fingula confidevanti patebit » Propofizione XX VI. Condannata, Quando litiganti banna dalla fua parte opinioni wgualmente probabili , pxd il Giudice riceuer danaro per day la fentenza pin in fauare dell’ wno , che dell'altro, caufe ciuilié ebbligaro il Giudice a dar 1a fentenza fecondo !'opinione pid prebabile ,¢ non pud in cofcienza feguire ja mero probabile , perché quefto é condanna- to da Innocenzo XI. nella propofizione 3. la di cui fpiegazione diedi nella 4. part, di quefla Prat, Trot. 10. nim. 22. pag. 215. Svppongo perfecoodo, che per fe leggi co- suuni é proibico a’ Gindici ordinarij , ¢ delega- ti, & a’ Mioifti infetiori il riceuere donatiui da’ litiganci ;¢ lo fteffo proibifcono le leggi di Caftiglia ; come pud vederfi in Palao part.7.de inl. & inve, Tradl, 32. difp. 2 pun, 21. §.%. uum. §. enum. 12, 161. S Vppongo primicramente , che nelle 162. Dicoin primo luogo 5 Quando f liti- dice , che pud , quia id folum poffumus , quod inrt g2nti hanno in lor feuere opinioni vgualm probabili , non € lecico al Gindice ricentre naro, per daria fentenza in favor d’vna pan enon deil'alcra ; & il dire il contrario 2 il ca condannato in quefta propofizione 26. e ce molra ragione ; perché il Giudice é con @icnit co’l fuo falario , per fenrenziare le canfe de’ lit gancl , ¢ neceflariamence ha dz rerminatle io f uore d’aicnoo d’efli: Adungue non gli é lecit ticeucr danaro, per tenerG all’opinione , fanorifce ena delle due parti. EB quefta opit ne ba da giudicarfi condannata per materi: peecato mortale , quando la quanticd riceuat fard graue 5 ¢ per veniale , quando leggicra,fi condo quello , che ho detto difopra nel nun 116,¢119. quantunque paia, che atcentolly rigore délle parole della propofizione condai wata, che dice pote/t Tudex , pottia faluarfi, che folo fara peccato veniale in virew della condane bazione ; poiché quéilo , che dice , che pecchews rebbe in quefto vesisimeate it Giudice , ao! poffumus:ma hada tener il coutrario , com ditli nel luogo citato. os i , 163. Dico per fecondo, quantunque 1a prow) pofizione condaonara parli in cermini d’suet) i liciganci a lor fanore opiaioni vgualmentey, probabili ;ha perd da dirfilo feffo, qu voo de’ due litigantiha epinione pid le , 6 quando ha [us cerco ;_pereh ragione , & anco maggiore milica di non i! Giudice riceuer danzro , per darJa fen a favore d'vna parce, quando ha tus ¥ mence probabile, che i! {uo coneraric, che quando I’ha piti probabile , 6 certo; Adungugy ficome il Giudice non pud riceuer danato p dar la fenceaza 4 fauore d’vaa parce, chehay dritto vgualaenre probabile , che il fao cont tio , né meno potra riceuerlo, per dar la fee) tenza a fauor della parce, che ha ius pid pr babile ,6 cerco. a 164. Dico per terzo , che efpreffamented fi condanoa qui lopinioné di Leto lib. inft. Cap. 14, dub. 9. num 64.apud Bianam p 3. Trat. 5. refol. 55. benche le Gj falcem vite licer , che dice, che atcenco il ins aaturale sf opera coatro la ginftizia , né ha obbligo di fticuire il Giudice, che riceue qualche cola litigance , perdar l2 fenteaza a fauore dél! dritco probabile ; perché !'opinione condasi tadicena ,ch¢ quetio era lccico adolucame al Giudice; Sed fic cft , che quefta opiaioat Lcflio non dice, chz quefto fia lecico affolu mence, Ma che acceaco i! ius natutale,f opererebbe in ¢fa contro la giuftizia , 0€ at rebbe @bbligo di refticuire , (gfciaado luoga la praibizions facea di quefto dal ius poft Aduaque non fi condanna l'opinione, che d chearcenco il ius nacurale , noa opera con la ginRtizia ,n¢ ha obbdligo di refticuire 1G

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