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Propofzione XX. Condannata : 489 golla figiia , Madre , Sorella , in areuate adul- _ eerio , 6 fornicazione ; ha perd da dirfi Jo fer. fo, che s'édetto della Moglic , Figlia , 6 Me- dre, ¢ Soreiia, che non é lecito ammazzare Paduicero, che fi ritrovd cen aleune d’effe in bructure d’adolterij , 6 fcrnicazione ; perche ja medema ragione , € paricd, che milira ia ammazzare di propria aucoried la Moglic , Fi- pila, Madre, 6 Sorella, ff verifica in ammaz- pare la perfona, che firicrovd con effe in accual Asiitto. 324. Dico per querro, che non fi condan. pa , né far} peccaro, fe il Marico di {va propria avrorit2 ammazzaile 12 Moglic ritrcuaca in ac- ‘tuale adulcerio , {elo facefe trafportaco da wn imo mote d'ira , {caza alcuna auuercenza ; ¢ fe foie {clo femipiena, farebbe folo peccaco veniale: ¢ lo fief dice dj quello , che ammaz- zafle coll'ifteflo moto d'ira la Figliz , Madre, Sorelia , 6 complice , che G ricroua nell’acto det ptecato : Ja ragione é chiara; perché ogni pec. cato ba da eflere volontario, ¢ libero: Sed Ge eft , che non € voloncario , € libero !'atto , che fifain primo moto dira, {soza alcuca auuer- uhza ;come diffi nelle mie Confer. part. t. Trat, 4. Self, 1. Conf. 3.§. 1. num, 2. ¢ num. 8.Adun- quel, fe i] Marito ammazza di propria autorica ja Moglic, Figlia , Madre, 6 Sorella, che ri- ircua io atcuale adulcerio, 6 fornicazione traf- portaco da primo moro, e fenze alcuna auuer- iehza, bon pecchera; ¢ fe l’anuercenza fofle femipiena , fara peceato veniale; perche l’atto fata {emipicoamcoce Jibero , come diffi nel luogo titato delle Confer. num, 9. "325. Dico per quinto, che non ficondaa. na il dire, che fe i] Marito fofte Giudice , poe trebbe condaonar a morte |a {ua propria mo- Bile, if di cui delicco G provz picnamente ; ¢ Guancuogue non fofle Giudice, ic la Giuftizia, antndo condannato a morte 1a moglie per | Qutite delilsro, la confignafie 2! Marito , accié _ fofle efecntore delia fentsnza , né m=no fi con« “danna il dire , che la potrebbe ammaazare : Sic Torrecilla Sopra quefla propofizione 19. Trat. 9. mum, 12. perché Ja propoGzioae condannata dicena efier lecito 2! Marico emmazzare la Mo- slic propria colca in adulcerio , di {ua propria autorita : Atqui gucfte opinioni , che ho rife- tito in queBa Concivfione, non dicono , che il Matico pofla far quefto di {us propria auto- fitd : Adungue qnefte opinion! son reftano condzonate ; Scbbene pecchcrebbe granemence il Marico contro la carita , {¢ in quefti due cali condaunafie , 6 efcguifie 1a. morce per odio , ¢ veadecta , ¢ non vnicamente per zele di giufi- zia ; lo Reflo ba da dirfi di qucile , che ammaz- zaii¢ in quefti cafi la propria Figlia , Madre , 6 Sorella , 6 complici auendoli ritrouati in aceua- ie adulcerio , 6 fornicazione . £36. Dico per {ito , che , quancunque nella rigorofa interpretazione di ques prepogzies ne 19, paia, ehe fi Simi fuo fen« fo, dicendo, che non f& coudanaa il dire, chs "ammazzare in quetto cafo, fole Ga peceato veniale , perché la propofizione condaonata di- ceua, non pecca il Marico: queilo, che dice, Se meee in quefto cafo peccaco ve. biai¢ ; non dice, che non pecca: Adunque pas re fi porrebbe fatuare 12 condaanazione a dire , che fara folo peccato veniale l'ammazza- re in quifio cafo. Ma cflendo, come é, graue la mareria della/propofizione, deue affermarfi, che & condana , a6 come peccato veniale fo- lamence , ma come morcale; comes'é detto di fopta ne’ num, 116. e119. Propofizione XX, Condannata. La reftituzione impofla da Pio V. a’ Benefeiati, che non vecitane I'V fficio, won {i deuein co- fcienza , auanti la fentenza declaratoria deb Giudice , perche ¢ pena. le volte , clic il Brweficiaco é fenfato di peccato , tralafciando di recicare rVfticie , é anche fenfaco dall’obbligo direfti- tuireifracti,che alids douerebbe retticuire p r Yommiffione dell’Ore: v.g. fe per {cordaaza naturale , per infermica , per effere molro teaue il Beaeficio , 6 per alcun’alera delle caufe legir- time, per le quali fenza peccato pud lafciari ’Vfficio Divino, eefi2 Vobblige di refticuire, come fj raccoglie dalle parole medeme delia Conftituzione del Concilio Lateraacofe s edi Papa Pio V. che dicono , legitimo ceffante impe~ dimento: Gia ho trattato di fopra , ¢ {piegato, quando ,come , &a chi hada farfi la refticu. zione de’ feucei per ’ommiffione nel disc |’ Vfli- cio Diuinos VedaG mel Trat. 12. cap. 3. numb 6. > fequent. pag. 342- ; I fe cuban ys fecondo , che la refti- tuzicue impofta dal Concilio Laccrancofe se Pio V. a’ Beneficiaci , che non recicaoo , non é. pena , come fono quelle , che impoagono aleu. ne leggicinilia quelli, che inccoducono fenza denonziar le mercanzie oclla Citca ; & a quelli, che vanoo a caccia in monti d’aleri ; 6 pefcano in Gumi rifernati &c. perche di quefle v’é opi- nione probabile , che dice, ch’eflendo Ieggi pu+ ramence penali, oon obbligaso nel Foro della cofcienza, fecondo che diffi nelle mie Confer, Tra‘. 3. Confer. 6, §. 4. num. $- pag. 448- Perd Vobbligo di refticuire , psr lommiffigge dell? Vificio, nafce dal noa auer dricco a’ fracti del Beneficio's che fi danno propter Oficinm. 129. Suppongo per terzo%, ¢he alcuai B-a¢- ficij hanno altri oneri aonefi fuori di recicare |'Vficio Dinino,, & in quefti il Beaeficiaca, che la(cia di dire’ Vflicio, aon ha obbligo di re~ Q39 ftitvice 127. S Vppongo primieramente, che eurce
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