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480 Trattato XVII. Spiego delle Propofix. cond. da Alefandro V'I ; Mendicaati auefsere qualche privilegio proprio Wafoluere da’ cafi riferuati per dricto partico- lare a’ Vefcoul , pocriano valerfene, non ofan. £eil Decreco d’Aleflandro Sectimo: Et é lara. gione; perché quefto Decreco d’Aleflandre par- ja folo colli Religiofi Mendicanti: Adunque non deue ftenderfi 2 now Mendiczoti ¢ la confeguen- zafi ptoua ; perché gli odij non hanno ad am- pliarfi, ma rifttingerfi ; quefa condannazione éadiofa: Adunque von deuc RenderGi a quelti, che efi2 con dice ; non dice, oe parla de’ Relis giof non Méndicanri: Adanque non deue ftea- derfi ad «ffi. © “ ‘Dira aleuno, che v’é vn Decreto d’Vrbino Orrauo , {fpedico in Roma a’ 17. Nouembre del 1628. che 4 cucti i Regolari generalmence prai- bifce V’affoluere da’ cafi riferuati 2°’ Vefconi:s Adungue , dsto, ¢ non conceflo, che queRo Decreto d’ Aleflandro VII, non parlafic, né s'eRendefle a’ Religiofi pon Meodicanti, ha da dirfi , che per la proibizione d’Vrbane Ortano, nen potranno affoluere da’ cafi rifernati a’ Vef- coui, Rifpondo , che , nen fofante i] Decreto d’Vibano VIII. infegaarovo Leandro , & Hur- trdo, fecondo che afferm2 Filgueira in Cenf, Pontific. pag. 163. §. Quo, che poteusnoi Re. golari affoluere da’ cafi riferuati a’ Vcfcoui: Lo fteflo , che dice Filgueira afferifce Vitale , apud Dianam part. 10. Trat. 13. refol. 22. & aggiua- ge Bafleo , che quefto Decreto d’Vcbano € folo per l'Icalia ;¢ che Hurtado dubia, fe fia Rato promblgaro , ericeuutoin Spagna: Adugque fecondo quefti Dotcori, i] Decrero d’Vrbang Qztato , non ofta, che i Regolari poffino af- folucre da’ cafi riferuati a’ Vefcoui : Adunque fe non parlafe il Decreto d’Aleffandto Sertimo ia quefta propofizione 13. co’ Religiefi non Men- dicanti, pare oe feguiria , che quefi poerebbe- ro affolucre da’cafi rifcrasti a’ Vefcoui , {¢ augle fero priuilegio per quette , Eda qucita dottrina pare fi potrebbe inferi- te, cheanchei Mendicanci porrebbero aflolue- reda’cafi rifernati 2’ Velcoui, cafo che i non Mcndicaoci aneficro prinilegio proprio per que- flo , perché i Mendicanti hanno Bolia di parti- cipaziont , Colla quale godono de’ priuilegij de’ Religiofi non Mendicanti, come s'¢ detto di fopra , num, 77. Adunque giacché i Mendi- caoti pon ponno in virci deloro priuilegij pro- pri) aflolucre da’ cafj riferuati a’ Vefconi , per efser condannato in quefta propofizione 12. pare, che porrebbero afsoluere pet la partici. pazicne de’privilegij de* non Mendicantci , ia {uppotizione, che quefti aucfsero qualche pric uilegio d’afSolucre da quefti cafi, Quefto ho voluco dire per modo d’argomen- tO ,¢ on perche fiegua quefta dortrina , né la tecghi per probabile , né la configii , cos} per il ecctco , come perchée v’é vo'altrro Decrcro di Clemente Decimo, in va fua Coatticuzionc, che consincis : Superna , oe. © la riferifee il lario Magno, Tom. 5. pag. 494. ¢ fa meazione Lumbier Tom. 2. me cbt 1 1180.& fequent. e nel Tom. 3. m. Torrecilla nelle fue Confulee Morali’, Confult, 4. num.1. & feqnent. 1! qual De dice: Ex facultatibus per Mare magnum, privilegra Regularibus cutufcumyue Ordinis , tati, gut Societatis , etiam Tefie , conceffis , fa eis‘non effe poteftatems abfoluendi in: cafibus Epifcopo fbi referaatis: Ma notifi, che il Bi Torrecilla fuorankm. 30. dice; che in Da non fd ammefsa quefta Conftituzione di PB Glemente Decimo , almeao generalmenre quanto al poato di pocerfi confefsare le Me che foggerce all’Ordine co’ Religiofi; quaat qué fon dica , non efserla in quanto al non Se bene aggiunge nel medefimo Trat. Confult nella 2. impreffione , che e{scadofi pubblicati Madrid i} decco Decreto , fi fupplicd te i efecuziont ; Ma com: quefto non coafta aut ticamente ,¢ confie de] Decreto, Gideue ad ciso, ay ' % i ft z Propofizione XIII. Condanhaca, ~ Sodisfa al precetrs della confeffione aunnale a che fs confeff2 da qualche Religiofo , che} fentato per I'efame al Vefcouo, fa imgin mente da effo riprouato : 84. S Vppongo primicramente , che, da po del Concilio di Trento § . cap. 4§. de reform. per amminif il Sacramenco della Penicenza , € necelsa fuori dell’Ordine de] Bresbiccrato , appre vione dell’Ordinario; ¢ che queRa approu zione é yn cetimonio aureacico della fuffici za,che ha il Sacerdote , per efercicar qué minifero 1 Suppongo per fecondo , che qui appronazioneé neceflaria , noa folo of cerdoti Secolari , ma anche ne’ Regolati , ac poflino confefsere i Sudditi del Vefcouo 5! per confe(sar alcri Religiofi ; noa hanaob gao dell’approuazione de’ Vefcoul, ma di qi la de’ loro Prelati rifpecciuamente, Suppon per terzo , che i Regolari, quaocungue abl dibifogno, per confeflarei Secolari, dell prouazione del Vefcouo ; la giurifdiziont rériceuono immediacamence dal Papa, fia come condizionc l’approuazione dell’Ot nario . 4 85. Dico primieramence , che quello, ¢h confefla da qualche Religiofo , che fi prefé alfefame dal Vefcouo , ¢ fii riprouato , Gul rungue fofle ingiuamente , non fodisfa ap cecto della coafcilione aonuale; e l'opinid che infegaaua quciio, reftz condannata int fto Decrero d'Alciiacdro VII, ¢ con ragid petche , quangunque il Religiofo ricens r
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