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Propofizione 1X. Condannata: péndio p& éfi4 Meflas prouo la confeguenzas perché con yna Mefla non poono fodisfarfi due obblighi di ginftizias; Atqui, {uppofo il con- tratto , 6 fendazione , da quefto, ¢ dallo fi. pindio, rifaltane due tiroli di Giuftizia: Adua- que pon fi porta fodisfare ad effi con folo vna Mefla. 59- Dico per quinte, che non fi condauoa lafencenza, che aflerifce B2fleo Verb. Miffa7, pum. 10, che dice , effer I¢cito riceuere per voa Mefla pi Gipeadio dell’O;dinario , quando i] Sacerdote s’ ebbliga a dirla molco per tempo, 6 quando colla Mefla 3 obbliga dire qualche Netcurao de’ Definti , 6 quando ha da dir la Mefia in luego Jenrano ; perché qui gon & ti- ceoe banmenco della limefina , pet appligarc il frecto fpecialiffime del Sactificio , ma per la fa- tica di euarfi per cempo, cantare, 6 caminare, che feno di prezzo eftimabili, ¢ motini mol- to dinerfi di quello del!‘opicione condanna.- fa. 59. Dicoper feo, che le Chiefe , Luoghi pij, 0ifuei Ammisiftracori , von ponna rite- nerfi partedeilo ftiptadio, che Gi lafcia per le M-fc,in ticompenfa delle {pefe , che fannoia fommioiftrare il neceflario; v.g. lumi , orna- menti, vino, & offic, per celebrare, fe non in cafo, che non vi fia alcra rendica per quefie {pele ; che in fuppofizione , che non vi fia per guefi’c ferro altra rendica , ponne fupplire que- tie ipefe cogli Ripeadij , che filatciano per I¢ Mciie: Cosi determina la Sacra Congregazioe ne nel'g rifpolta 7. a’ dubbij , che le fi propole- tofopra quefta materia della celebrazione ,¢ fono econgiate ¢o'l Decreto d’ Vrbano rife. tico di fopra num. $1, née ‘per quefio fi concede a’ Sacerderi priuaci fupplire collo ftipendio il pcceflario peri lumi, vino, & Oftic , quando feila Chicia non & daa’ Minifiri, fecondo quel- lo , che ho dette di fopra Trat. 12. cap. 3. parts 3-/ub w. 37. perché quefto Decreto della Con- gtegazionc folo parla colle Chicle , Luoghi pij, tfuoi Amminiftracori, Propofizione IX. Condannata , Doppo del Decreto d'¥ rbano V 111. pud il Sacer ‘dote , al quale fi dauno da celebrare alcur@a Meffe , fodisfare per vn'altro , dandogli mi- nor limofina deliariceuuta, trattenendo per fel'alera parte delle fipendie . 60. S Vppongo, che nel Decrcro d’Viba- no VIII. riferico di fopra, fi decer- # mini anche, che non fia lecico al Sacerdore, al quale fidanno alcune Mefie per tanto Aipendio :v.g. a due reali , farle celebra- re da altri , dando loro minore ftipeadio : ¥.8- vp reale, 6 vo reale ¢ m<zz0 » tratrennendoli il refto per fe 3 ac fimsiliter ( dice ) omue damnabi- oie cant SES le lucrum ab Ecclefia remouere volens prob:bet Sacerdoti, qui Miffam [ulcipu celebrandem cum certa elemofina , ac cantem (4:ffam alteri , pare te ciufdemp elemofing fibr resenta ». celebrandame - commitiat, ere 61. Dico prieramence, che quetle, che dll ceua |2 propoGzione condannats cra, che o0n ofaate quefto Decrero d’Vebano, poreva il Sacerdore, al quale fi dauano glcune Medde,’ traccengerfi parts dello Ripeodio , e darle a ¢e-" Iebrare ad vn'alcio, daadog!i minor limofiaa: ilche giuftiMoamecnte G condaona, per effer vo lucro abbomineyole , ¢ cole tniqua , voler. negoziare ¢ far guadagni fepra coja cocanco Sacra; J'aliro perché G fuppone, cht aon ab. bia citolo alcuno , accid ii Sacerdoce fi rictenga’ quella parce dello ftipendio; Sed ficeR, ches mai ¢ lecico rracceonerfi V'altrui fenza cicele alcuno: aazi che ¢ contra la giufizia, & obs bliga alla refticuzione s Adunque &c, 62. Dico psr fecondo , che quantunques Ja fenrenza di Bordone apud Filgueram ia Cew, Pomsif- pag. 154. quale auch: cica Torcecillas nella 2. impreff. de fuoi confult, Trat. 3.confult, 9+ diffic. 2» fub num, 18.§. Adduierto lo fecundo, dicena , non effec peccato motrcale, mz veniale, efcoza obbligo di reftituire, adhuc doppo il Decreco d’Vrbaao VIIL, il ritenerG il Sacerdore parce dello ftipendio , dando adalcro Ja Mefla per minog limofioa; il che, benche non Gegua Torrecilla s &ima peré con Prado , che non Ga condannaro da Aleflandro VII, is quefto De- creco ; perché , dicono , la _propofizioar coa- dannaca zffermava, che il Secerdoce poceua traccenerfi quella parce di tipendio lecicameaces ¢ lopisione di Bordone . dicendo , che ¢ pecce. to.veniale , non dice , che € lecico; perche lecito é quello , che ¢ efence da ogni colpa: Adunque poo reftera condganata quefta opinione di Bordooe. To giudico, che non folo non fi poffa , pra- ticare quefl’opinione , ma anche che fa con- dannata in quzila propofizione d’Aleflandro:¢ la ragioncé , pecche le propolizioni condanaa- te ,che vfano quefte parole ( ¢ iecico , permef- fo, fipud, &c.) & condanaano fecandum fis- bie@m materiam ,S¢ la maccria della propofi- zione é in cofa graue, fi condanna come pec. caco mortale , fc leggiera , come veaiale , come diffi nella 4. pare, della Prac. nella 4. imprefl. fatca in Burgos,¢ nell’ impreff. 3. facta in Sa- ragofa Trat. 14. fub num. 5-¢s 6 decto di fo- pra nel Trat. 1Q- pag.201, num. 7. € nelle alcre impreflioni moderne , doue fi potranao vederg i fondamenti di quelta doctrioa : Sed fic eff, che la maceria di quefta propofizione 9. ¢ graues Adunque refta condanoata fotco ptccato ior tale: 1a minore é certa 5 perché lo ipendio ore dinario d’vna Mefla, che fuol’eflere due reali, pus « {sere materia leggiera , ¢ peccaco veniale Qco 2 ritce-
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