BCCPAM000545-3-09000000000000
& il feGondo ¢ probabile, ¢ lecito: Adunque, iebbene fia illecito , ¢ condannaco come impro- sabile l’aff-ro are , che il Confefsore follicican- nen pottua Jiberare fl penirence folliciczco, fi confefiaua da efso, dall’obbligo di de. ponziare, fon per gueflo pare fi condancera il dire , che il Covfefsore follicicante non ecb bligato a dire aJ penitence, che lo denonzij; poiche il primo ¢ c3fo molro diuerfo dai {econ. do , come apparira euidencemence a chi lo coite fa con attenzione. Sy 48. E Giconferma; percheé l’afsoluer¢ ff Con- felgore follicicante il penicence follicitaco fenza Yonere di denonziarlo , ¢ra roglicrgli pofitiuas mence queft’obbligo ; i] che ¢ improbabile , co- me ho detro nel num. 45. ma il dire , che non é obbligaco a dirgli, che Jo denonzij , non € ro- glierli 'cbbligo di denonziare, ma folo non imporlo pofitiuamence, ¢€ lafciare il penitence coll’onere , che gl’'impongono i Decreti Ponti- ficijs il che, vt pater, ¢ cola molto diuerfa: Adungque , benché fi condanni il dire , che pud il Confeflore follicicante afsolucre il penicence follicicato dall’obbligo di denonziare ; non per qué fo pare fi condanai il dire , che il Confefso- rc follicicance non ¢ obbligaco a dire efprefsa- meoce al penitente , che Jo denonzij . L’altro , perché il concedere al Confefsore follicicance facoled di liberare i] penicence folli. citaco , che viene a confe(serfi da !ui, dall’ob- bligo di denonziare , era aprire !a port2 4 mol- tiflimi inconuenienti, ¢ rendere froftatorij i Dee ercti Pontificij ; poiché poteva con gran maili- aia qualfiuoglia Confefsore , che follicicafss, dire al peniceace follicitaco : Venga V.S. a con- felsarGi da me, & io Jo libererd dal!’ cbbiigo di denunziare, ¢ quanrungne fi leggano gli Edict dell'Jaguifizione , non aucra V.S. obbligo di denunziarmi , ne ha di bifogno di confefsare, né comunicare quefta maceri2 con alcuo’altra periona , perch io lafloluo , ¢ libero da queR* @ntre:ma non fitguono queiii inconucniecti dal dire, che i] Confeflore follicitante n00 € ob- bligato dire al penirence poficinamence , che lo denonzij ; poiché con quefto non lo libera dali’ onere di denonzisre , né il peaiceate refla {cu- fato dail’ cbbligo , quantunque il Confeffore non gli¢ !imponga . 49. Siconferma pid perche l’opinione , che dice , che il penitence , che acconfente alla fol- licitazione,¢ fi fa compiice in quefta colpa, non € obbligatoa denonziare ( Quidquid fic de ¢ius probabilitate. quam uon [um fecutus io Dia- {og0, part, 4. Trat. 6. cap. 10. num. 168. pag. 136.) non € condannaca: Adunque, fe oon fi condanna ij dire, che il complice non é ob- bligato a denooziare il fuo complice , perche guelto é decooziare vitcusalmence fe Mteffo 5 0€ meno & condannera il dire , che il Confeflore foliicicanre non ¢ obligato a dire 2! penitence Propofixiowe V II. Condannata, follici helo denonal Ee ttcitaro ,che lo den ijj Boiche qu do far rebbe manifeftare fe aiedemo Nee mente : Sicché pare ,che fa vired di ques cou- daenazione , non hi obbligo ‘il Confedore fole li¢icenre di dire al penicente foilicitaco , che lo denonzij: Si limica queta dottrina, in cafo che il penitence follicicaco dimaadad: a) Coma feflore » che lo’ foilicicd , fe ha obbligo di de. Boodztario ; che ia quefto cafo noo porrebbeil Confeflore rifpoadergli , che aon ha queft’ob. bligo, perché quefto farebbe il cafo formals Meare condaunato in queha propoizione 7. 50. Dico per cérzo: in tutti quei cafi, ae’ qvali per quaiché circoRanza € {culaco ilpeni- tence cj denonzisre il Confeflore, che lo folli. Citd ad turpia, fecoudo quello, che ho detro hello {pitgzo della propofizione antecedence ,e riferii nella Prat. p. 1, Trate6. Caps 10. in cucti effi pus il Confeffore follicicante, fenza cons traucnire a quefta condannazione , afoluere if ptnitence follicitaco fznza l'onere di deaonziate lo: Laragione é; perché la propoGzione cons dannaca parla , quando il penitence ha obbligo di denooziare : Sed fic ef , che quando ha opi+ nione probabile , che lo fcufa da queft’obbligo, boa ba i! peniteate obbligo di deaonziarlo: Adunque ne"cafi, che il peniceace probabils mence G feufa dall’onere di denonziare , pocra il Confeflore follicicance affolusrlo fenza l’ob. bligo di deaonziarlo. Propofizione VIL. Condanaara. Pud lecitamente il Sacerdote riceuere dupplicato Ripendiopervna Meffa, applicando a chile dimanda la parte {pecialifina del frutto , che corrifponde a quello, che celebra, e quefte anche doppo del Decreto d'Vrbano VIII, jt. Tquefta materia dello Ripsndio DD delle Mefie ho parlace di propo- fico in queflo |.bro fupra Trat, 12. Cap. 4. part. 20 pag.333- num. 144.0 feq, doue fi porra vedere pid diffafamence ; qui folo traceerd il neceflario per !'iotelligenza di quete propofizione condanoata ; ¢ per maggior chiz- rezza foppongo primierameace: Che v'é va Decreto d’Vrbano VUL. che riferiice Cherubi. no oti Bollario, Tom. 4. ad conflit. 43. V rbani VIII. ¢ Bafleo Verb. Mia 7.¢ Fiigacira nella Spiego di quefta propofiz, VIII. pag. 123. & Jeg Nel gaa! Decreco fra l'alere cofe i decermina, che ul Sacerdore non pofla riceuere per vog M:fla due (tipeadij , quaatunqgue fijro cenul , & incongrui. I 52. Suppango per fecondo, che fipradio giufto , ¢ compeceote fi dice quello, cheé catla~ to per Coaftizuzione Sinodale , 6 dal Vefcouo, 6 dal!’ vfo riceuuto ae’ Vefcouati , ¢ che qucfto tliptadio lo poano riceuers, noa folo — Qoa
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz