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47% Trattato XV [I. Spiegodelle Propofsz. Cond. ds Alefandro V It, Semplice , che follicica in confeffione , deus efser denowziaco: Ita Diana part. 9. Trate 9. rfl, $2.$- Obferna. Né meno fi condanna |'opi- nione , che riferij nel Dizlogo fupra , Trat. 6. mel 6. Comendamento Cape 10. m. 170. Che {cil penitence confente nella follicicazione , 000 ha ‘obbligo di denunziare ma ione cola ,n¢ qui fieguo tal dortrina , ma la contraria : Je ragio- ne della neftra conclufione ¢, perche curce que- fte opinionj , che hé riferico fono molro diner. fe dalla condaonazione, ve patet + Aduaque niuoa delle opinioni riferice in quefta conclufio- n¢ refta condannata; benche io , come gia ha detro |non le fiegua . 43- Dico per quarto ( prefcindendo ora dal- Ja condannazione) che deve efler denonziato il Confeflore, che nella confeflione ricerca, € dice alla penitence, che gli voglia bene ; ¢ quel. lo che in confeffione da per peniteoza alla pe- nicence , che foffra igonda da mane del Con- feflore voa difciplina in cafa fua, ¢ ne fiegue V'effetco ; Leandro wbi fupra , quaft. 16.€ 17, deve anche effer denonziato i] Confeffore., che follicicato in confeflione dal penitence , confen- te nella follicicezione s Fagundez in 2. pracept. Ecclef. lib. 4. cap. 3. num.§6.¢ lo fella , fe fol- licicaro al peccato, confente folo in baci, ¢ eatci impudici : Giovanni Sanchez nelle Selet. aifp. 11. num, 28. ba pure da dencoziag6 il ee che , doppo che.ha foica lacoa- feflione , chiama nella fua camerail penicence, er dargli il vigliceto deila copfeflione, e lala r llicita ; Diana¢x Soufia parte 4. Tat. §. 16 fol. it. $4. Vicimamente dico , che i in queRo delicca della follicitezions »non fi da parnita di mare- ria ; ¢ cosi il Confeffore , che nella confeflione, 6 Confeficoario, ha colla Donna alcusi leg- gicri atti di mano , pizzichi; +6 cofe fimili, de- ut eer denonziato ; Sj, perche in cofe lafciue non ¢ paruita di macetia si, perché dato ,¢€ non concefo, anzi negato, che vi fofle, non vie pero i n yn Inogo., & .occafione cosi Sa- cra , » come e quella dela confeflione : Id cum Fagundez , Efcobar. del Corro , Trul- lench , & alijs ,. docet Filgucira m banc propofe fas 3 120. fine taps we on Propofizione Vil. Condannata . ilI modo d'cfimerfi dall'obbligo di denuniare que'los é a sKPn folic , C, fe il follicitato.fi confeffe co'k follicitante,ud quefo affotuerlo feaxet t'oneve ai i denunzigrlo . 42 4: Ico primieramence : Che , quane : e tunque il penitence follicicato dal Conofefore a cofe lafciue nclia cot fefli“ii , 6 Confefsionario ,G confe(sidop- po ¢ col medemo Confefiore ,, che lo, follicicd, non reita libero dall'obblige di denonziat t il dire il concrarioé il cafo della condan 0 ne in quefta propofizione 7. Né meno | penicécc follicitace libero dail’ obbligo did ziare ,quancungque il Confeffore, che le cicd , lafci d'imporgli Yonore di denne Ja ragione é, perché l'obbligo di dong ’ in guefto delitto prouiene da’Decreti de’s t Poocefici : Adunque; benché il penice coofefti dal Confefore , che Io follicied , qu fio non gl'imponga |'onore di denunziarlo, fara obbligaco il peniceore: Prouo ae a gusne2a : perche Vinfcriore non pué de née coglier l’obbligo , che nafce dalla le Superiore s Aduoque naicendo I’obb di nuoziare io quefti delicci dalla legge, ¢ Dei ro del Sommo Pontefice , non pud il Conte re, che dinferiore derogare, oe bligo , che procede da quefta legge. oe. 46, Dico per fecondo , che, fe il Confefi follicitanre dice a) penitence, chenon ac bligo di deounziarlo , peccheré mo € non per quefto reftera i! penitente liberod obbligo didennoziarlo : che pecchii il Cot fore é cofa piana ; poiché iarenca cogli obbligo , ¢ legge in maceria graue, non m done poreita ; che 900 retti libero il pee dallobbligo di denunziare, é aleresi cer ‘ poiché il coucrarioé il cafo qui condannat Vero €, che pud accadere, che il penicer follicicaco pen errooca , & inuincibilmente retiar libero dall'obbligo di denonzia 4 auergli cosi decca il fao Confeffore 5 & in g ftocafo, per la buona fede , ¢ cofcienza er fi nea, refta libero da queR'obbligo nei cem che gli dura la buona fede , ¢ cofcienza erro inniticibile , .. 47. La maggior difficolea @, fe icc nera il dire, che il Contefore follcieancen haobbligo di dire poftiuamence al p follicitaco , che lo deouuzij. Noa trowo sflolutamente rifolua quetta difficolca do| del Decreto d*Aleflandro VII. Pare noo fi condaanera il dire, che i! Con licicance non auera obbligo di dire aispent follicitato, che lo denub2ij + E quite @ ) pofla giudiearfi non fi coudzoni in quetta pofizione; ¢ prouafi cosi ; perché ¢ diuer faaffermare: // Penitente refta libero dail ¢8 go di denonziare » confeffandofi dal Sacerdo to folligitd ,\e questo pud affoluerio, jee gorlo a denonziare, che afferimare: 14 Conf follicitante non é obligato a dire ia penitente follicitato:, che lo denonzi + Sice propofizioni molco diuerie il dire 2 Pie tico puddire a Giouauni , che sé il fuo etl no'l denunzij ,¢ liberarlo con quefte dall’e denonziarlo ,chedire: Pietro’ eretico non@ 061 gato uire a Giowanni , che sail [uo peccato , @ denonzis li primo ¢ illecito , & improba

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