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Propofizione V I. Condunnata . fare il figillo:, Ma benche credi , che quefta opinione noo «@ condaonata ; perd ‘in delicti d’erefia in particolare ,00n aficaco ad eff2, ma gila.contratia con Palao»part. 4. Trat. 4. difp. 10. 10§- perché la legge nacurale per. fuade , che il ben. pubblico , che s'incerefa in reprimere gli Erecici , pefa pid , che il privaco di conferrar il figillo, 6 fecreco naturale; Adua- gue &c, 38. Dico per feo , che n¢é meno fi condan- nalopinions di Bonacina vbi fupra §, 3-nem, 3. che dice , che niuoo é obbligaco denonziare il delitzo , che ¥dj da perfone leggiere , di po- ea feces smd, quaotmogue l'abbia vdico da Perfona degna di fede , fe pid non & ricorda da chi l'vdi 5 perche il cafo della condannazione é molto diuerfo da quefta opinione ; io perd non miconformoa quefta dottrina, ma fieguo la contraria con Diava part. 4. Trat. 5. refol. a8. perche ag!*Ingnificori {pesca poi taffar il credi- ro alla notizie , ¢ pefare il fondamcato della denopzia, per procedere doppo nel facto ,¢ ria medema ragione , benche dif nel num. 34. che io virtd-di queRta condannazione , non y’¢ obbligo di denonziare , quando il delicco fi si folo probabiimence 5 pero non fieguo guetta doctrina , ma ja contraria . Propofizione VI. Condannata, Li Confeffore , cbe nella Confeffione Sacramentale dg al.penitente qualche carta, accid doppo Ia legga, nella quale lo follicita a cofa ve- nerea , non fi indica, che folliciti in confef- fione .e per uefa caufa, non ba da effer des NON ZIALO » 39+ Vppongo, che. i] Confeffore , ches ac S foliicita il penicence nella conteflio- ne, 0 nel Confflionario , fimnlan- do la coutedione , 6 avanri, 6 doppo lacon- felllone immediaramence , a cofe laide ,6 ha con eflo tractati , 6 parole lajciue in quefte oc- Cafhioni , deus ¢ffer denonziaco al Santo Tribu: nale dell’ laquifizione, per Decreco , ¢ Bolla di Paps Gregorio XV. ¢ che fe il penicente non adempifce queft'cbbligo , 6 il Confefore , dal quale poiva a confellarhi, l'aflolue feaza im- » & incaricacgli queft obbligo , iacorro~ nol’yno , ¢l’altro in fcomuaica maggiore ; co- me diffi nella 1. part. del Decalog. Trat.7.caps 30, Hum. 157, pag.134, done ex profeffo tractat guefta materia, . . 4% Dicoio primo luogo: Quello , che di- ctua la propofizione feta, ¢ quello, che in efla &i condanna ,¢, affc:imare, che veramente noo follicitena , n¢ dowena eer denonziaco al Tri- bunale il Confefiore, che daua vna carta pro- nocatiua a lufluria a} peaiceuce otlla couftiiio- Bs Saccamentale : i] che ¢ mauifeftamence falfo; 47% perché i concecci dell’animio ‘fi’ ponno manife- ftare con voci , ¢ fcritture: Sed’ fic et , che, fe al peniteate manifeRafe il Confeddre il brutto fuo animo con parole nella conféfsione , 2 cere to. che doutrebbe efser denonziato ; Adunque lo ftefso hada dirfi, quando gliclo manifeta collo{critto : E s'auuerca , che non folo deue eficr denonziaco il Confeflore, che con carce follicica in conftisione qualche Donna . ma an- che fe i! follicicato € huomo ; poichd cosi quele lo , che follicica Donne , come hnomiai in gone fefsione a cofe veneree ,deue efser deaonziato; come difSi nel luogo citato della 1, part.della Prat, mM. 161. 41. Dico per fecondo , che non folo deus efser deaonziaco il Confefgore , che da al péni- ceace {critcnta pronocatina a lufsuria in con- fefsione , ma anche quello, che la da atianci, 6 doppo la confefsione immediatamisnce , 6 quello , che la da nel Confeffionario , 6 iuogo, nel quale frequentemente fi featono I€ confele fioni,,6 in pofto deftinato, & cletto a quett’ effecco , imulando , 6 fingendo Ia conf Mioae: laragione @; perché quello, che follicita ad surpia vel oceafioni , 6 laoghi riferici , deue ef- fer denonziato ,come dice nella fiia Contticu- zione Gregorio XV. Sed fic eft , che il ne gnare {crircura prouocaciua s cola vénerés , dichiara nella condancazione di quefta propo- fizione per follicitazione : Adunque quello, che nell’occafioni , ¢ lnoghi riferici defle al penicene re fcritcara pronocatiua a Jufuria , deve cfer denunziato all’ loquifizione: Ma notifi, che fe Ja fcriccuranon fi defle ne’ mentouatiluoghi, né immediacamente doppo la confeffione , ma mediacamence, non vi farebbe obbligo di de- ponziare : v,g. fi confeffa il penitente , efce dal- ja Chiela , & ilConfeflore lo fiegue , ¢ gli da le {criccura provocatoria, nella quale Jo follici- ta; quetta follicitazione fi chiama mediaca , € noniaduce obb!igo di devonziare ; com: diffi nel 'luogo citato del Dialogo , di quello, che follicica'con parole i] penicente mediacamence doppo Ja confeffione , ‘iin 42. Dico per terzo; Che non G condanng Vopiaione di Leaodro del Sacratsitato part. 1, Trat. 5. difp. 13. que. g. che dice , non eferal obbiigo di denuuziare i! ConfefSore , che folli- cica in confeffioue ad aleri delicti, che aon foao jnonefti ; n¢ quello , che follicica a cofe laide in altri Sacrameaci, fuori di quello della Peaicens za: aé fi condanng |’ opinion del medemo Leandro ibid. quaQ. 38. ¢ 29. che dice, che il Laico , che , fagendofi Sacerdote , follicica in Confeffionario , non deus efser denunziato: 1é il Sacerdote, cht’ aoa ‘antndo licetiza. 2 cone fe(sare, fence la ‘confeliont , & in 5 licita ad turpia: To pero, juaotunque giu i, che guetta opinioos u fia coadaanata , non vi lig il Sagerdoce fem= ~ agcato ; ¢ fond di featimento ,

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