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prouarc. 470 Trattato x V IT. Spiego delle Propoftz. cond. da 4leffandro ¥ Tis | & altri, che riferifce i] R.P. Leandro diMur- dubbio , nea vi ‘ara obbdingo ia wired eit nelle fue difp. moral Tom. 2. lib. 4. difp. 1. gefol.§. num. g. ¢ 10.¢18 tiene per probabile Suarez. de conf. difp. 21.fet. 4.1.5. che ponno i Vefcoui per Dricto comune del Concilio di Erenro affoluere dall'ereGia occulea per accidenss Sed fic eft, chei Regolari per ilor priviiegij ponno afloluere i caf rifernaci per Dricro co- mune a’Vefcoui;come s’¢ detco el num. 2 ye adunque pare, ‘che potranao i Regolari, in vired de'lor Priuilegij . aflolucre i Secolari dail’ erefia occulta per accrdens « 31. Cid non oftante, dico, chei Regolari non ponno aflolucre da decta erefia occulca i Secolari , maflime in Spagna : perché ne anche i Vefcoui ponno affolucre da ela , come dice Diana part. 1. T rat. 5. refol. 2. ¢Viofegnai nella 3. part. della Prat. Trat. 1. cap. 1. num, 8. pag. $9- con che cefsa cucto il fondamento della caufa di dubicarne . Propofizione V. Condannate , Quartunque cuidentemente ti confi, che Pietro é Bretico, non bai obbligo di denunziarlo , fe no'l puoi preuare . 33. S Vppongo, che vi fono due fortidi denonzia, vna Euangelica, ¢ |’al. y tra Giudiciale: L'Euangslica ¢ quel- la, nella quai¢ s'inteoca l’emenda del delinquen- te: La Giudiciale € quella, che, fi faal Supe. riore come a Giudice , incentando il caftigo del delinquence per cerrore degli altri: Suppongo per fecondo, che v'é molra differcoza fra l’Ac- cnfacore ,¢ Denonciatore; ¢ fra lalere cole, nelle quali fi diftinguono, wi @, che l'Accu- fatore s'ebbliga a prouar il delitto , & il De- nonciacore nO. 33. Dico primicramente , che nel delitto Merefia i dene denonciare i] colpenole , quaa- tungue bop polsa pronarfi il fuo peccato; & il coattario ¢ il condanvato is quefta propofi zione: Teno; perche il Denoeciatere nou é ob- bigaco a prouare il deliteco , come ho detrog Yaicro , perche forfi nel Tribanale s hanvo ve ritcati alcuni indizij , ¢ prouaca liafamia di cal fona ,¢ colla denunzia auoua pocra venir eae di qualche cola di pit, per venir al- meno ad ena pena arbitraria: E faalmence, che il contrario farebbe aprice la portaa taclti danni , poiche potrebbe l'eretico cautae mente aadar leminando catiiua zizania , & cr- rorl con cance aftuzia , che aon potefscro rowarfig Adunque, per enitare cali inconue- fenti, fara acceisario denonciare quello , che confta siscr’erecico » quantunque non fi pofsa 34 Dico per fecondo , che fe non confta, che alcuno € eretico, quancunque fe n'abbia condatinazione di deaonriarlo: fa Bi on perché la propofizione condannata dice quantunque euidea -mente coum é eretico , non v'e obbligo di denonaiarlo: fice, che quando fi dubita, f ‘finer non conte euidencemence: Ase he: G dubira, fe fia eretico , non vi ara obblige denunziarlo t Imd, quantunque probabiliat te Gi giudichi’, che alcuno fis eretico, now ard obbligo dideaunziarlo, in vigore dic fto Decreto d’Alefandro; perché qutllo's ¢ folo istcon probabilicd, non fisae mente: Aduaque, fe folo probabilmence 6 che Pietro ¢ erecico , non vi fara obbligo di. ounziarlo in vired di queto Decrerod’A dro VII. VedaGi nel num. 28. infra, 3$- Dico per terzo, che deue inteoderiil Acdo di tutcii delicti, che fapiunt barefim , ¢| conrengono nell’Edirco della Sanca InguiGizic oc, come dice i] R.P. Torrecilla fares propofi zione Trat. 6. Covfult. 17. num. cosi , f¢ confta , che alcuno Ga incorfo iag che delicto di quelli , che contieae Editto el Santa Inquifizione , quaoruoque non ipo prouare , deue effer deaonziato 5 perche in: tiquefti delicci f verifica per lintestol dema ragioue , che in qnello amecksiil niuao d’efli € obbligaco prouare il * " Denonciacore. eg 36. Dico per quarto, che in quefta pr fizione 000 fi condanoano lopinioni , chert fe rij uella 1. part. della Prat. Frat. 6. Cap. 10 in 165. &% fequent, pag.t35./che eu ign at none infamaco del delitco , aon v'é obbligag denonziarlo ; né l'opisions, che dice , ch da farfi auaaci di denonziare, la en frareroa ,¢ che cefla l’obbiigo di quando il Reo é gid emendaco5¢ che ee fi deuce denonziare il complice de! medemop cato ; perche la propofizione condannata faua dal ‘obbligo di denonziare , ptr 000 | cerfi prouare il delitco ; ¢ quet’alcre fcufane ragioni molto differeati, come échiaro? & benché giudichi , che quefte doccrine non& condannace ia quefta propofizione , perd 06 le ceengo per ficure ; & il coatrerio ad ele al nai o¢l luogo citato della Practica. ‘ 37. Dico per quiaro, che qui nen fcom danna Popiaioac di Bonacina , Tom. 4. difp- $ de denunt. part. I. §- 5« num. I. aan v'é obbligo ia viru degli Bdicci di dene ilreo,ildicuidelicco fi sa forco fecreco a8 rale ; perche la legge naturale d’offeruar f¢ cezza, 6 di maggior pefo , che la legge pe dell'Edicco : E che quefta opinione non fia cot dannata , é chiaro 3 perche Ja condannata: faua da denooziare , per non porerfi pre delicro 3 ¢ quefta non {cufa per quetto, map la legge naturale, che decca non douerfi ' silt ii NF AEE IRED LT nL RE EN EE i oe

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