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Cspitolo V’, De’ Farmacifti yo Spexiali ; - 45 5 gueflo ponto medemo, ¢ lo fteffo ha da dir de’Chirurghi . Importa molto , che lo Speziale fia huomo dibuona cofcienza 3 pende da luila vira, ola morte degli huomini, & ¢ bene , che ne fijao anvertitii PP, Confeffori, per iocaricar loro I'cebbligo, che hanno , quando vengono 2’ lo- ro piedi. Moltiffime volee fogliono mefcolar miele ne’ firoppi , che donerebbero fathi di zuc- caro ,¢ manipolar droghe fimili con pregindi« zio ben grauedella Repubblica; materia ques fia, che molto dene pefarfi . rie CAPITOLO YI, Determirazion® delle Leggi di Nauarra , circa de’ Medici ; Chirurgoi , e Speziali. 33. * El lib. 2. della Recompilazione , tit. pi 16. leg. 3, 8 ordio’ , che i Medici non fijno ammeffi a curare ,fe doppo il corfo dell’ arci, non hanno fcorfo gvattro anni in medicina , ¢ praticato aleri tre con gualche Medico di letrere , & ifperienza . E Ja Legge 3. del medemo cir, decermiog; §.1.¢ §- 2. lo Ripendio , chehanno da pigifare + ¢ nel §. 3.che quelli di Pampalona vifitino gratis lOfpicale; ¢ nel §. 4. che al piede della ricec> ta fegnino,e¢ taffino quello, che vagliono I¢ nicdicine, che ordinano. 34. Nella Legge 4. del medemo ‘it, 16. $'or- fina .che niuno potla eficr riceynto , né am- socio per Chirurgo , o€ Speziale , fe non aucra veoticingo’apoi d'etd: & i] Chirurgo dene aue- ye quatr’anni di f{ernith in Botcega forro ii Mae- firo,¢ doppo vdire tre anni di Teorica del- ta {ua facoka io Voinerfica approvara 5 gi itteM cre anni fi fia applicato alla ‘prati« ca. E che gli Speziali jntendano illacino , & ab» bino praticato , & affifiro ciogu’ anni con qualche Speziale apprcnaco:e che paffino dop- ‘po per illor’efame 5 nel quale incarrig¢a ia Leg- ge, che s'auuerta molco , che fijno abili,¢ di ‘bnona vita, & ageiuftati cotumi, EB finalmente nella Legge 6. del ticolo , fi iene dc difufemente la tauoja di quefio deuono pi- gliare per i medicamenti femplici , radici , aro- mari, gomint, erb:, fiori, femeor!,¢ fructt, iughi condenfaci, acque , {ciroppi &e. ¢ nella Legge 5. S'ordina ,che non poffico precendere pagamento, fe non dclle medicine , detic quali wucranno Ia ticerca , 6 f{Critrura dala parce io- fcrma , Quefio ho volute norar¢ , accid il Coa- tetlore fappia meglio come portarfi con quefti Sogestti , ¢ con quelli, che cercano accordarli, {8 git dimandadlero configlio. . CAPITOLO VIL, ° Del V fficio , ¢ flato de’ Mercanti ; 25- Petea all’ Vfficio de’Mercanti il com: prare, ¢ wendere; del che cratto nel« 1-part.della Prat, Trat. 7. fopra it 7+ Plecet, Cap. 5. Parte 3. mim. 108. pag.1 65. & anco traceo de’ Mutui, & vfure ibid, part. 2. Bum. 99. pag.163.€ de’ contratri di conduzzio-~ n¢, ¢ locazione ibid. part. 1, num. 94. pag. 162, & anche iafcio fpiegace le tre propofizioni, che circa de’ contratci condannd Papa Ianocenzo AL. nel Tratex@. num. 157. & feq. pag.435. Ans che Papa Aleflandro VII. nella Propofizione 42. condanoa il dire , che quello , che da a mu. tuo , pofla pigliare qualche cofa di pid), fe s’ob- bligaa non ripeccere fin’ad vn ‘certo cempo Jz cofa impreftaca. Vedafi lo fpicgo di quefts propofizione ne! Trat.17,° © 36. P. M’accufo Padre; che ho renduto al« cune merci pia di quello , che valeuano, C. Levendeua V.S. amaggior prezzoidd fommo, 6 rigorofo? Perché, come Je cole hanoo prezzo medio, infimo; ¢ fupremo ,¢ tucti ginti , a qualhuoglia di quefti pohno venderfi, eee Pee P, Per pid de! prezzo fommo , che in fe due. nano le cofe, le vendeuo. a PS 9 C. Erano quefie merci caflace dalla legge , & affegnato il loro giufto prezzo? Perché, quan- doil prezzo della cofa ¢ raflaco dalla legge, quefto prezzo ¢ indiuifibile , ¢ n0n ha {a laticu- dine di fapremo ; medio, & infimo, & hada yenderfi fecondo la tafla. ¥ 1 eee P, Padre, non aveuano taffato il prezzo dalla legge le cofe, cheio hé venduro,. C. Il ginfto prezzo, per veadere I¢ cofe , non - folo ha da mifurarfi, feconde |’ intrinfeco valo- re diquelle , ma anche fecondo I eftriafeco del trauaglio , che vi ha il Mercance in coadurle, fpefe di Gabelle, € rifchio di perderie ; come dice il N.R. P, Tortecilla nelle fue Confulte Mor, Trat. 5. Confult. 3. num. 50. & io oltre; p r ra- gione del fuo Vflicio , co’l qualeferne alla Re. ‘pebblica, pud vendere le cofe pid cateil Mer- caote , che altri particolati s ‘come con Medina, e Caierano , dice Leflio lib. 2. de inft.cap. 24, dub. 4,num 24. Torrecilla ibid. Perche eft pre- tio sftimabile, che 41 Mercanté in Beneficio de- eli huomini tenga efpofte le mercanzie ; ¢ ferua in quefto alla Repubblica ; liberandola da cers car altrowe le mercanzie; Dimaniera che, fe la cofa in mano. ww ea cai dieci al rezzo fommo, potra il Mercance per ac vei fuo V flicio idsants pid caras Cake pe. ro ebbia ad’ ¢fere quello, che il Mercante pud guadagnarui, i! M, Lumbi¢r nella Somma, Tom. 2. frag. Qe de iufly 7 iure Met $64, fence , che quefto » a
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