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ae Sc Ne Cap- 1X. Della T aff de’ fhipendy de’ Min. mel Reeno di Nauarra: 433 - molro alPAcenfatore ; & Atrore fi chiama. quello, che mette la dimanda in giudizio ; & il dimandato fi chiama reo: © chegli acti , che fi’ Arcore fcomunicaro , fond validi , fe il Reo, 6 Giudice , non gliha oppofto l’eccezione del- ja (comunicase fe fofie fcomuniczro viraudy, debe i) Gindic€ rigertario, quancungue i! R<o non gliopponga la fcomunica: Auila de cenf, part. 2. cap. 6. difp. 7. dubs 1, Ma fe ptecendefie efier’Acrore nclia caufa della fua {cComunica , 6 ‘prouando ,chenon é {comuoicaro , 6 che de- neefier'afsoloro , ha da ammetrerfi in giudizios Vedafi Machado Tom. 2. jib. 6. part. g. Trat.1, Hoc. 3. per totum. CAPITOLO IX. Della Taffa de’ fipendij poltd nel Regno di Na- vara a’ Minifiri. 99. EL decorfo di quefto Tratcato hd v4 parlato alcune volee de’ dricti, Hy che fecondo la cafsa delie leggi della Recompilazione , ponno , ¢ deyono pi- _ gliare i Miniftri de’ Tribunali ; & in quefto Ca- pitolo parleré di cid, che circa di quefto de- gérminano le Jeggi di Navarra, accid i Con. tefori di quefto Regno o’abbino notizia . per regolarfi con maggior ficurezza nelle confeilio- _pidi cali Minifiri. 100. Nella Legge $6. lib, 2. tit, 18 de’ pindi- aij i mertelatanola, che fi fece peri Miniftri di ginttizia I'anno 1679. ¢ s'afegna quello, che _ deuono pigiiare i Relacori de’ Tribunali Re- _ gij, Secretario di Configlio, ¢ Scrinani di Corce; _ e¢ficomanda, che non s'ecceda la rafia foto | pena di pagare quattro volte tanco , applicata meta dj quefta pena alla perfona , dalla qua- Je pigliarono pid de) permefio; ¢lalrra mera alla Camera , Fifco , ¢ Deauaciante , vocerzo _ perciafcheduno: Nel /ib. 5. tit. 1.de Obifpos, ~ fidecermina quello , che denuouo pigiiare i No- _ faij dell’audienza Ecclefiaftica , i $ccrecarij , gli ee: ¢ Procurarori. Nella legge 3. lib. 2. ‘tit. 11. s’afl¢gnano i falarij 2°’ Recetcori Reg‘. Neila legge 15. de] medemo libro sir. 42.fi co- manda a’ Scriuanj de’ Giudicaci , che oflernino _ la tanola , ¢ che non eccedano ; pena venci du- Cati al Alcade, Fiféo, edenunziante, a parti _ Veuali: Nella legge 1. cod. lik, tite 14. fi coman- fa, cheiParrocai, & altri Vffiviali ofterujuo i Jacsuola. 401. Devono i Miviftri di ginftizia oficrua- tein cofcicnza quefta cafla, ¢ cauola, {enze the poda gionar loro 1a fcufa di dire, che i tempi fono mucati , e che quantunque quette _, Jeggiancicamence foftero giufte , oggi no'l fo- + 803 perché qaeito noo ha luogo alcuao ia _ \Ruelto Reguo , per effet la legge canto moder- B8, poiche $2 farce Mean del 1679. & ia dic. ci — , ch’e os fatta, non & fono muratt tance tempi, che per quefto & ci perin- coe la legge , chesi givliadedts quel died tafsd. Ne meno bafta il dire, che que legeeé psoale , come confta dal num. 100, ¢ dalla legge 16, lb. 2. tit, 18 cola cicaca , che condanna di Auattro volcecaato i] Miniftro, che eccedede ne’ dricti: & eflendo legge penale , ¢ probabile, che nou obbijghinel foro delle colcieaza: Rile pondo , che quastanque quefta legge per la parce d'cticr peaale potrebbe aon obbligare in cofcieaza ; obbligs perd per auer raffato ,¢ limicaco il prezzo , che america fa fatica del Mi- niftro ; il che conchiudo in quefta forma: Niue no pwd pigliare in cofcienza pid prezzo per vog cofa di quello merica la cofa fieffa: Sed fic eft, che quetta legge moderna fatta con confenfo comune d’vn Senato tanto Veotrabile, & va Regno iotiero giudicé , che non merica la fa~ tica de’ Miaitri di giuttizia prezzo maggiore di quello , che cold aflegnd; Adunque niuo Mi- nitro di ginftizia pnd pigliare per la fua fatica maggior prezzo di quello s'affegna nella caffa, ¢ rauola dalla legge , 193. Né meno ponno {cnfarfi con dire , che i litiganci fan loro donazione gratuica di quell’ eccefio di prezzo; perché € falfo il dire, che é gracuica la cal donazione , ma bcosi molto for- zata: l'vno ; perche i Miniftri fogliono diman- dare piv de! giufto ¢ l'alcro perchée dimandans do la parce quaoro vi vuole per queita {pedi« zione ; le rifpondono , fara quanco a V.S. pia- cera , ¢ vorra 3 & i] pouero licigance , or per cee nerf graco i! Miniltro, & ora per proprio de- coro, € per oon parere f{caduco , ¢ pouero, of ferifce pid di quello , che pud ; né deue pigliar- liil Miniftro: & finalmence; perché vedono, che molce volee ¢ pid affitico , non quello, che ha pid ragione , ma quello , che paga meglio, e quello, che € pili liberale iq dar danaro, é pii pronramence fpedico ; danno per quefta rifpetco , forzati dalla fredduta, & auarizia d¢’ Miniftri quello, che aon douerebbero da- reé,né darebbero, fe le cofe caminafstro pert la via di buon Criftiano , ¢ zelo di giuti- air, . 103. Negli altri Regni non poffo fapere lg tafl2 , n¢ canola, che hanoo affegnaca a” Mini- fri ;né felacal legge fia antiquaca; ¢ fea ri- vardo alla variazione de’ cempi, abbia ne- ceffira di qualche riforma ; il Coofeflore potta dimandarlo al Mioiftro, che verra a’ fuoi pit. di; poich¢ fappongo, che curci i Curiali de- vono auer norizia della taffa, che in quefto v’é, come cof {petcance al loro obbligo , per fape- r¢ quanco poano pigliare perla loro tacica ael Foro efieriore, & inceriore; € che interrogari dal Confeffore, rifponderando con ingeauica Criltigng la vericd nel c2fo prefence , ¢ negli al. 7 ttl,

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