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- &onore é obbligato a refticuire quello, che _ indufle efficacemence alla derrazione, 6-contu« mela: poiché egualmence vioid la giuttizia, - pfendendo la fama , 6 onore , come Ja roba. 153. Dico per terzo, che non determina Sua Santica in quefto Decreto,n¢ definifce, che quello, che configlia, 6 induce al furto , fia ___ @bbligaco come caufa primaria alla refticuziv- ‘pe: anzi primieramence € obbligato quello, che poffiede !a cofa rubata , ¢ fe ne approfitcd; & in fecoado juogo quello , che lo comando, _ edipoiguelio, che lo configlid, lo Iodé,e fapproud &c. perche il condannato cra ii dire, he quello, che induccua , non era obbligato arefticnire: ¢ non toccaua fopral’ordine della reRituzione , 154. Dico per quatro, che accio quello, che induce , fia cbbligaco a reftituire , é neceflario, che il daano feguiro fia contro la giuftizia . Ica Torrecilla fopra quefta propofizion fol. 315 .num, _ 21. Enon batta , che il danno fia contro la ca- rita, O altre vireo, La ragione ¢, perche an- che lo fieflo, che fa il danno , bone obbii- g2to areftirnire , fe non fa aggrauvio contro giuftizias Adunque molto meno quello, che induce ’ 155. Da qui s’inferifce, che quello, che configlia yn’aitro vt fornicetur , 6 che non fen- ta Mefla , non ¢ cbbligato 4 reflituire . Siegue in fecondo luogo, che quello , che con preghi, 6 perfuafioni indufle Pietro, che voleua gra- ziofamente laf{ciare 4 Giouanni vn |egaro, ere- dicta , 6 Vfficio, a lafciarlo ad vn’alcro , none obbligato a refticnire cofa alcuna a detto Gio- nanni,perché non aueua diricto di giuftizia a’ cali beni. Ita Torrecilla ibi num. 22. 23.6 24. Ma, {econ frode, 6 ingaono, o violenza inducefle Pietro , che non facefle quefti donia Giovanni , farebbe obbligaro 4 reflicuire , co- meé comune fra DD. Vedafi Diana part. 3. _ ‘Frat, 6. resol. 33,€ 34, Perché, fe bene Gio- uaoni fon abbia ragione di giuftizia ad effi beni, ba perd, accid niuno con frodi, 6 in- ginci impedifea quello, che I alrro voleua dargli: Adunque quello, che con quefti mezzi _Timpedifee , pecca contro Je giuftizia con ob- _ biigo di refticnire. Vedafi quello , che dico di fopra Trat. 7. cap. 4.0.56. 156, Dico per quinco, che, accid fiz ob. _ bligatoa refticuire quello , che induce al dans. WO; firicerca , che Pinduzione fia caufa effica- Gel detro danno ; cioé che l’iadocco fi muo- _ Wa per linduzione deli’ alcro. Sic Torrecilla bi fapr.n. 46.perché , fe non fi muoue per la _ diluiinduzione, non gli fi deuc iapurare il —danno,. __- Daguis'infrifce, che; fe l'indortto era gia _ Meterminaro difare i] danno , Pindutcore non _ #obbligato a reflicuire, perché non fd canfa ‘Siligace, Perla ftella ragione , fe quello, che spurns ca Propofixione XL: Condannata: 2 ee induffe ,6 comandando} 6 configliando , si- traccé ilcomando, & jj configlio , ¢ perfaafe il contrario coll’efficacia a {ui poffibile all’in- dotto , accid defiftefle da inferire il danno,e cid non oftance quello l’ha fatto , non é obbii- gaco a refticuire, chi prima ve l’aueua indorco, Vedafi quefto , & altri corollarij nel R.P. Fr. Martino di Torrecilla vbifupr. m. 43. € quello, che ho detto difopra Trat. 7.cap.4. num. 53. £54. en Propofizione XL, Condannaca. Il contratto Mobatra é lecito anche rifpetto det- la fteffa. perfona , e co'l contratto di retro~ uendita flabilito auanti con intenZione del lucro. 157- Ico primieramente , che conrrare to Mohatra fi dice, quando il : Mercaraare vende la mercanzia. al compracore con patto , che guefto corni fu. bico a rinenderglicla 4 prezzo infimo , auendoa la comprata dal Mercatance a prezzo medio , 6 fupremo: v.g. il Mercacance la vende a {ci, 6 cingue , che foso il prezzo medio , ¢ fupremo, ¢ J2 compra dallo fteffo compratore a quatrro, ch’éil prezzo infimo. £ quefto conrratto é quello , che giuftiffimamencefi condanna in quefta propofizione : Si per effere in fe iniqao; © Si, perché apriva la porta a molte frodi, & inganoi. 158. Dico per fecondo, che fe quefto con- tratto non fi facon parto di ritoraar a com- prare, ma che il Mercatance liberamenteconfe< goa alcompracore la fua mercaozia ; benché quefto di poi di {ua propria voloneda riuendefle al Mercatance Ja mercanzia a prezzo infimo, aucndola quefto. venduta auanci al prezzo ri- gorofo ,6 medio, non farebbe contratro ini- quo, né coadanuato in quefto Decrero; noa farebbe iniquo , perche i] Mercarancte compra @ prezzo infimo, che é giutto , fenza auer ims poito a! compracore l’onere de retrouendendo noo farebbe condaanato ; perché il cafo della condannazione parla, quando precede patco di cecroucadizione , quale aon é nel naftro ca- fo. Siccum Lumbier , Torrecilla fopra quefta propofizione fol. 292. num. 5. e-6.Come, & 2 qual prezzo poffico vendere. Ie loro mercanzie i mercatati, e quali monopolij fiano loro Iecici, lo diré nella feconda part, di quefta Pratica Trate 16, Cap. 7+ : aes
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