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9s. Si fuppone nel!’opinione condannara, che deifoperfluo allo ato debba farfi limofi. pa. Eré fenza dubbio , che del fuperfvo ailo - flato deve ferfi limofina , non folo nella necef- fra efiremadel profsimo; ma anehe neil oe. ——-eefsicd graue. E’ comune’ VedaG il P. Moya obi fapy.§ 2%. §. 46. Dico per fecondo, che non & condanna quil’opinione, che dice , non eflerui obbliga. zione di far limofing , adhuc nella necefsicad efirema , del neceflario allo flaco , quando if tale ato ha da perderfi cotalmence per fare decta limofina :v.g. fe per rifcatcare vn tchia- no, che éin eftrema necefsica , fofle neceflario dare mille pezze 3 ¢ per darle , douefie decade- re totalmente da! fuo flato chi Ie da ; egli non € obbligato a dare quefte mille pezze . Ira plures , quos citac Leander a SS. Tom. 6.Trat, 5. difp. te q. 17. & alcri, checita ,& approua Mcya wbifupr. §. 5. n. 24. € 25. ¢ con alerl if Caipenfe Tom. 2. Traft. 17. difp. 5. Sed. 2. 2. a4. E la ragione ¢ ; perché |’opinione condan- nata diceua ,che appena era ne’ Secolari cofe fapeiflua al loro ftaco;e quefta folo dice , che dello neceflario allo ftato non v’é cbdligo di dar limofina, adhuc in eRtrema neceffira, quan- do ha da ¢aderfi da detco fiato: ilche écofa molto diuerfa . ; 47- Dico per terzo, che né meno fi condan- na Vopinione di Vafquez Opufculo de Eleemof. cap. 3. di Ledefma, Nauarro, & altri apud Moyam vbi fupr. §. 2... §.¢ 6. che infegnano, che del neceflario allo ato non v’é obbliga di far limofina fn grane neceflica ; Ma bensi cre- derei condannaca lopinione di $. Antonino 3: part. tit, t. cap. 24. Que infegoa , che nelle comunineceflita de’ poueri mendichi non v’é obbligo di dar limofina anco del fuperfluo ailo fiato. Né fi condanna lopinione de! Cafpenfe wbifupr.n. 17. che dice , che niuno ( ecercuari i Prelati,& i Magiftrati ) ¢ obbligaco ad ia- guirite , ¢ cercare , {fe vi fono poueri , che pa- tilcano graue , 6 efrema neceflica ; ma che ba- iia efere difpofto a foccorrerli, fe fi fapefiero. Ne tampoco fi condanna l’opinione di Leflio ‘ib, a. de inft. cap. 19. dub. 1. che dice , ches quando obbliga la limofioa, fi fodisfa dando a mutuo, 6 impreftando al poutro qutllo ha di bifogoo, per foccorrere la {ua neceffira. Ec ¢ laragione : perché curce quefte opinioni , ‘vt patet iono molco diuerfe dal cafo della Fro- pofizione condaonata., Propofizione XITI.e XIV. Coudannatai 219 Propofizione XIII, Condannata 8 $e con debita moderazione lo fai, puoi fenza pece €are mortalmente aterifarti della vitad ale Cuno , e rallegrarti della di lui morte uaturale; e defiderarta con affecto inefficace, non effendo per difplicenza dela Perfona, maa per qual. che utile temporale « 0 Propofizione XIV. Condannata. £’ lecito affolutamente defiderave la morte del Paw dre, non come mal fuo, macome bene dei figlio che la defidera per ottenere una groffa eredita . gua dalla compiacenza , 6 guito; perché quefto fi determina all’ogec~ to prefence ,¢ gid pofieduto , ¢ quello allog- Berto affence . 48. S Vppongo , che il defiderio Gi diftin-~ 49e Suppongo per fecondo , che il defiderio : della morce pus cflere directo , 6 iadiretro , dis rétto fara, quando primariamente fi defidera la morte, ¢ fcondarizmente Ivtile , che dg quella Gegae : indiretto, quando primieramen. te fi defidera I’ veile proprio, e fecondaria~ inente |2 morre, per efler quefta mezzo per confeguiré. l'emolumento proprio. L’ yn0 ,¢€ l'alero defiderio fi coadaaua in queite daeipro- Pofizioni. i yall: 50, Supponeo per terzo , che vi'é defiderio ¢fficace. & incflicace ; l’efficace éy quando non folo fi defidera la morte , ma anche fi procura, € ceata con qualche mezzo : il defiderio ine ffi- cace , benché abbia per oggerco la morte; perd non la procura, né vfa mezzi, accid fucce- da. Il defiderio effizace mai é lecico, fe non quando eft in fui deff:nfionem, cum moderamine inculpate tutele, @ quando la morte fda per aucorita pubblica . 51. Suppongo per quarto, che fe il defide- rare inefficacemeate la morte di qualfiuoglia noftro proflimo é peccato morcale ; il defide. rarla a) Padre € peccaco dupplicaco: vno con~ tro la carica , per effere proffimo; ¢ V’altro con. tro la pieta, per efiere Padre ¢ Sic Lumbier ob- fer. 7.0, 1946 52. Dico primieramente, che il condannaro in quefte propofiziani , é il defiderars ineflica- cemente , 6 compiacerfi della morce dei proffi- mo, 6 Padre, per qualche emolumeaco tempo- rai¢e, che fia inferiore di ftima alla-vica . Ica Torrecilla trat. 8. concl, 1. Ne 2. fol. 439. Conita dal cetto medemo delle propofizioni . : 53+ Dico per fecondo, che non fi on il dire , che é lecico il defiderare, 6 compizcerfi delia morte propria , 6-del proflimo per moti- no, che fia d’vguale, 6 maggiore Rima della vita: v.g. defiderare 4 fe, Gal proflimo Ja Re 2 morte, ee

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