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ree 2 P = ~ a : oe (rrr mre Stans . ‘ : Mg moe a lc art ts lil i . er ern ee i ii AIF - = 536 —° Craptato VI, Deb¥I-Comandamento: che confi ; che quello j che 1o commette fia vero Cattolica. — : ‘efit _ Lralero, perché il Tribunale dene obbliga- r¢ quefti cali follicitanti ad abiurare , ancorch¢ per altro fjno Cattolici, né fi proui d’effi co- facontro Ja Fede; come con altri DD. dice Bonacina Tom. 1. in Trattati varijs Tract. fen difp. 6. pun. 3- 0.28. Dunque il delitro della medema follicitazions fa fofpecto nella Fede il delinquente ji 168. E midica V.S. confenri nella follici- razione , ideft taétibus impudicis cum illa» perfonay P. Padre si. C. Sanchez , & altri, che cita Leandro det Sacramento Tope 1. Trat. 5« difpel3s qu 43s - fono di parere , che ; {¢ i] Peaicenre acconfeare alla follicitazione de] Confe/sore, non éob- bligato a deiunziatlo: V.G, follicica il Con. fcflore il Penicente, ad habendam fecum cos pulam, aut radtus inhoneitos ; v’acconfence il Penicence : dicone guefti Doztori . che none obbligato a depunziarlo.s perche il complice del delicto , non ¢ obbligaro a denpnziare il {uc complice ; come ho derto di fopra Trat, 2. cap. 4. con Sparez, Diana, & alui. Ii Pes nitence accoofencendo al Confeffore, fi fa coms plice dei fuo delitco : Dunqus non ¢ obligate a denunziatlo , us . Quefia opinione , alcuni difendono, che fia robabile , cid non oftante, i! concratio ¢'l ve« ro 5 perche il fondamento , per il quale dico« no,che nefluno ¢ obbligato a denunziare il {uo complice ,é; perche da quefte {eguirebbe iofamia al denunziante, poich¢ fi verrebbe in cognizione del {uo confenfo , ¢ cooptrazigne al deliteo s Atqui, in quefto cafo della follici- tazione non fiegue gpefia infamia al Peaitence dcnunzianre , ancorch¢ abbia acconfencito: Dungue deug denuoziarlo, Provo ja minore; erché cal Penicente non deur dichiarare , che acconfeou, & il Tribunale oo’! dimanda ,né @ lui, né al Confeflore follicicante , a¢ quelto . fipone nel procefo: Dungue niuna iniamia ne fitgue al Penicente, che acconfenti , ne! fas teladenunzistione, _ * lash 169. Sa V.S, fe quefto tale Confeflore fi fia cmendaco del peccato di follicicare in con~ fedlioncd Clea vid PB, Padre , io no'lsd. C, Se fi foile emendato, ceflarebbe l’obblis gazione di denunziario , in opinione di Soro, Moittfio , Pore), & alcri, che cita Diana parte 1. Trat. 4. refol. 3. Perché il fine del cattigo é Vemenda del colpenole: Dunque, fe gia sé ctusndato , nop fara neceflario il caftigo, ¢ per confsguenza ceficra l'obbligo di denunziario; peach ceflando il fine, ¢ {uperfiao il mezzos La dshuatiazione.¢ mezza per il caftigo: Dun- qué > Quando queho nou ¢ necefiario, per cf. ee ferfi emendaco il dejinquente ; fara-oziofo! denunziarlo. q Cid non oftante , dene tenerfi per improb: bile, e dire che quantyngue fi fia emendato délinquente , dene denunziarh , Ica Sua Trat. de fide difp, 40. Seit. 4.%. 13 Giowanp Sanchez nelle Scfet. difp. 115m. §2« Azorio pari 3.1. 8.cap. 19.9. 9. & altri, Perche il fine de Tribunale son é folo il caftigo del colpeuole ma ¢tiandio il terrore degli altri; Dunque, ag corch¢ilreo fia emendaco, aueradi obblig di denunziatlo, Prouo ja confeguenga ; per ch¢ , accid cefli l’obbligo della legge , ¢ ne ccflario , che cei il fine cotale, & adequate econ bafta, che cefli il fine parziale , com dice pelle mie Conferenze Trat, 3, Conf. 7. 9. num. 3. & feq. Che il reo fia emendaco folo ¢ fine parziale della legge, che impone | deountiazione s Dunque, ancorché cefli queftg fine , per efter ethendaco il dciinquenre, s'aue ra obbligo di denunziario. 370, Maperché in qualche cefo fara fora conuenicnee feguire opinions concraria 5 pe fapere , fe il delinquente fi fia emendaco , Y.§ mi dica, ha vifto, fe quefto ale fi é confeila: to , 6 prefo qualche Giubileo ? . P, Padre si, l'altra giorno lo vidi confefe farGi , e celebrare la Santa Mefla. i C. Felino, citacoda Diana whi fupra ref 3-§. Sed in bac, dice, che la confeflione $a cramentale¢ fegno, che yna Perfona $’¢ pig emendata . Senza dubbio fara il fuo fondas mento, perche di niuono Criftiano dobbiame prefumere coco ccaverariamence , che credia mo fi vadaa confeflare con animo di fare vf facrilegio; Atqui, per noa farlo ¢ neceflar abbia propofico di emeadariis Dungue ve dendolo confellarGi dobbiamo prefamere , ch va conanimo d’emendarfi; ¢ fe di poi non! sa che fij.riceduto , ha ga prefumerfi , che git fifiaemendato, — : Ck a Quefta ragione, ¢ fondamento, ¢ canto leg: gicro, che febbene per alero fofte probabile, oggidinon pug efierlo , dopo la condannazias ne d'Innocenzo Xi. wella Propofizionc Second ¢ la leggicrezza di quefto fondamento fi conds {ce chiaramente, Perché vediamo (¢ Dio vo. Iefi¢, che non foffe si vero!) che molci ogni giorro fi confefano, & ogni giorno celebran no la Santa Mefla ,¢ viuong io mal ftaco vao, ¢ molti anni , fenza emendarfi: Dunque il fol yedere,che & confefia i] follicicante, non ¢ fon damenco bafteuole per credere , che fia emene daco. Lalcro., perché , chi canto facrilega, © temerariamence profana , & abufa del SS. crameéato della Penicenza, ferucndofene pet faziare il {ao bractale appetico ; che cofa Ve da maranigliarfi , che faccia molei aleri facti= legij, confefandofi eaza vero propofito? Nam qui femel eft malus, femper prafumitur, malisy
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