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6 Bullarium Capucinorum E percho dopo 1! maluro efame, che ne fu fatto, ias dopo di effer fate ridotte con Decreto up- provato della fel. mem. di Clemente XI. fmatl- mente noftro Predecefjore dellí 8. Gennaro 1721. le Speztarie pubbliche de” Secolarí al mumero di feffanta, per non efferví il fufficiente man- tenimento delle medefime én numero maggi0F'*, merita pur trofpo la conferma da No? tanto il fuddetto, Breve del defonto Sommo Pontefice, quanto la precedente Rifoluzione della prefata Congregazione; tanto pit che a norma delle fuddette provifiont, anche dagli altri Principi dl Htatía 1 + flato abbracciato confimale fiftema. E noi mofJi da puro zelo di Giuftizia, € dal? Juddetto effetto della di loro totale, e piensfima offervanza, ed efecuzione irritiamo, rivochiamo, e caffíamo ogni, e qualunque licenza; € perme/jo di poter vendere qualunque fpecie di cofe e da qualfivog lía Perfona anche in Dignita' confti- tuita fofe flato, e rejpettivamente conceffo tací tamente, o efpreffamente a qualunque Ecclefra- ftico Regolare dell uno € P altro fefjo, de qua- lunque Ordine, Congregazione y ed lftituto, e Luogo Pio contro la forma del Juddetto Breve, ed Editto del Reverendi/fimo Cardinal Vicario, e cost irritati, rivocati, e cajjati reftino ora, e perpetuamente dí nina forza, e valore, perche cost + mente, e volontá noftra precifa, ed efprejja. Amore verfo li rtoftri Sudditi di quefta nojtra S. 6. Volendo, e decretando, che alla pre- Bo Gita dí Roma abbiamo determinato di confer- fente Cedola di noftro moto proprio benché noM iva. mare, ed approvare non tanto il fuddetto Breve, quanto anche P Editto come Jfopra fatto pubbli- care dal Reverendiffimo Cardinal Vicario, e la Rijoluzione precedentemente prefa dalla fuddetta Congregazione fopra la riduzione del numero delle Speziarie, e rimuovere percid ogni oftacolo, e pretefio, con ordiínare la perpetua offervanza, ed efecuzione, come in apprefo. efibita, ne regiftrata in Camera, e ne fuoi libra, non poffa mai darfi, ne opporfi di furrezione, orrezione, ne dE alcun altro vizio, o defetto della noftra volonta, ed intenzione; ne che maz fotto tale, o altri qualunque pretefti, benche valide, e validi/fimi, e quantofivog lia foftanziale, anche di Jus quaefito, e pregiudizio del Terzo, pojja : effere ¿mpugnato, moderato, o rivocato, o ridotto Pontifex $. 5. Avendo per tanto mella prefente Ce- ad viam Puris, o conceder fi verfo de efjo P aperz- b a noftro moto proprio per efprefjo, e de zione Oris, e ché cost, e non altrimentí debba Subleta QU er judican- $ a me sarola én parola come. fopra regifirato l im fempre giudicarfi, definirfi, ed interpretarfí de di facuttate E mE PR nn E. EJ y AN MA «e . A Td YA A? Dr e tero tenore del fuddetto Breve promulgato, delle condizioní, e dichiarazioni in efjo efprefe, come anche ¿l tenore dell Editto come fopra fatto pubblicare dal Reverendy/fimo Cardinal Vicario, e della Jfumnominata Congregazione per la riduzione del numero delle Spezzarte, ed ogni altra cofa necefjaría «d efprimerfi: Di noftro moto proprio, certa ferenza, e prenezza della noftra Suprema Potefia confermiamo, ed ín tutto, e per tutto, ed in tutte le fue part, e circoftanze approviamo, ed autorizziamo tl Jovraccennato Breve, e P Editto del Reverendif- fimo Cardinal Vicario, e la precedente Refolu- zione prefa dalla fuddetta Congregazione parte- colare fopra la riduzione delle Speciarie di quefta noftra Alma Citta di Roma; e percid vogliamo, ed ordiniamo, ed efprefJamente co- mandiamo, che quelli, e quella, e tutte le cofe ¿vi contenute, ed efpreffe debbano Jempre, ed in perpetuo avere il loro pieno efetto, ed efe- cuzione,.e che debbanfi in ogni futuro tempo inviolabilmente offervare da ognz, e qualunque Perfona quantofivoglia privilegiata, e privile- giatiffima, anche Ecclefiaftica, e Luogo Pio, de quali dovefje farfi fpecial menzione, ne che fotto qualhifia pretefto, e caufa, benche incognita, ed inopinata, fi pofja maz impugnare, ne contro- vertere la piena, e total offervanza, ed efecu-. z20ne dell? medefimi Breve, Editto, e Rifoluzione della fuddetta Congregatione; anzi che per tl qualunque Giudice, e Tribunale, benche Colle- giale, Congregazione anche di Reverend:/fim Cardinali: Camerlengo di Santa Clue/a, fegna- tura di Grazia, e di Ginftizia, Teforiere, Pre- fidenti, Rota, Camera, e qualfifía altro, tog liendo loro ogni facolta, e giurifdizione de defimire, ed interpretare diverfamente ; Dichiarando Not fin d adeffo preventivamente nullo, ¿rrito, ed n- valido tutto cid, che da ciaftuno «Y efft con qual- fivoglía autorita, ferentemente, o ¿gnorantemente fofje in qualunque tempo giudicato, o Ji tentajje di giudicare contra la forma, e defpofizione del prejente noftro Moto proprio; ficcome fin d* ade/Jo, e preventivamente dichiariamo nullo, ¿rrito, ed invalido ogni contrario ufo, confuetudine, pre- ferizione, anche longiffimi temporis, centenaria, e tutto altro, che foffe atto ad impedire, o fare oftacolo all ofjervanza del medefimo, quale vo- £liamo, che vaglia, e debba avere fempre al fuo pieno effetto, efecuzione, e vigore colla femplice nofira Jottoferizione, benche non vi fiano flat: chiamati, Jentiti, ne citati li Superiorí delle Junnominate Religionz, e qualfifiano altre Per- Jone, ancorche privilegiate privilegiatifime, che vi .avejjero, o pretendeffero avervi qualunque interefe: non oftanti la Bolla di Peo 1V. noftro Predecef]ore de regiftrandis , la Regola della no/lra Cancellaria de: Jure quaeñto non tollendo, contrariis. e qualfifiano altre Coftituzion:, ed Ordinaziona "EEG Apojtoliche noftre, e de noftri PredecejJorz,

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