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as A IÓ JT 253 o o ' Ts 4 : Py mn oh . 10M o Ml de o l 0d LP by 16 UN li $ 199 d 5d, el MS nl 4 Y de. Y y de Pes B PMA 5 3 >. 4] il li Hi o Ml H 1] > Mi M qe 4 4 Á . A e E y | 57 ' y ee 1 í k e leg PU y ? 658 | Indice ag. 413. 8c feg- a Vedal la Dd Caflitd , Che obbligo abbiail Religiofo d'attendere al- la perfezione , n.54. € 55.p.420.. 1" * Vedali la parola Perfezione . ' Che peccato commette offendendo il voto di caftitá , n. 46. E leq. p. 416. Y edafi la parola Caffira . Pecca gravemente , A incorre in [comunica quello , che temerariamente fi leva l'abito» non pero chi lo fá per neceflitá num. 56. p. 420. Sópo neceffarie quattro condizioni perincor- rere in quella Ícomunica , ibi. Se Yintorrono veltendo foprail proprio abite qualche veltimento fecolare ; dlevandofi Pabito fuo non fuori , ma dentro del Con- vento; efe in quelta materia (i dia parvita , equal fia, n. $7.P. 421. E proibito3”Religiofi fervire: di Padrini nel Batteíimo y e Confirmazione y e con pre- cetto particolare ái proibifce quello a Ftati Minori nel Capitolo lecondo della Regola Serafica,n. 59.p.422. Nella Bolla di Clemente VUE non fi proibifce a' Religiofi il dare qualche cofa di poco mo- mento , ne i doni remunerator]; ne che i Religiofi poflano daré ¡ loro Scritti , Ser- moni y Lezioni,n.71:€72,p.428, Non ponno i Vefcovi limitare a* R eligioft- la ce : y donne, pet man canza folo d'etá , n.20 p.215: Se quello, chee prova coat zione, 9 con limitazione d tempo, potrá confeflaré , fenza offervare tal limitazicne; efe una volta approvato ,'gli rivocherdio- amente la licenza , potrá confeffare in virtú della Boll2 7H. 87.p. 521, 1 Religiofi non ricevono la giurifdizione di confellare dal Nafcofo immediataménte, ma dal Papa, 'n. 84. p. 519. Non foddisfa al precetto della confeffione chi fi confeflla dal R eligiofo, che prefentato dal - SuoPrelato, fú ingiultamente riprovato dal Velcovo,n. 85.p. 520. » Ma foddisfera chi fi confelladal Religiofo, che fenza licenza del [uo Prelatofi prefen- tó al Velcoyo,e quefto Papprovo ; quantune que tal Religiofo peccherá confeflando in eltomodo»> n. 88, p. 521. m Non te decitoal Religiofo ammazzareil Ca- lunniatore., che minaccia di ¡care qualc “grave delitto fuo, d della fua Re- Iigione , quantunque non abbia altro mez- zo per difenderfi, uuin: rr $27. a E de fe: pa o la parola Homicidió... ' ¡ct on ponno i Religiofi valerfi de pri che efpreflamente rivocó il Pob dentino, n. 222: 8t (eg. p. 553. > Vedalila paróla Privileg; . A Le Indulgenze concelle a” Religiofis, 'Erivoc te da Paolo V. non fono oggidi rivalidáte: a quali hádi nuovo conceffo il detto Pontek. ce, n. 237. p:556. 25 Gu Vedali la parola Indulgenza . só. ná s 407 7 tel Reo . 150 UE,IPEr Non e obbligato rifpondete la veritXal Giúdi ce , che non l'ititerroga giuridicamentese “quando fi dirá; che interroghi in quello mo. do , n.77.p 463. ” Vedafi: la parola Giudice. A Sein qualche cafo puó il Reo dccultare la ve * ritá al Giudice, checo debito modo lin terroga, n. 78. ibi. + 2o (8 Se avendo negato la verita al Giudice, quando non doveva , e obbligato manifellarla dipoi, n.79:p.464. A Non + obbligatoilReo a pagare la pena cuniaria, alla quale il Cid vende coridannato , fe ayefle confe 1 1. 80.5bi. na Se pef timore del tormento pud impor enlo, n. 8r. 4 (eq. ibi. Vedali la paróla Tormento. a Che delitto pud rinfacciare al teftimonio per “ infamarlo, edifenderfi, n. 85. p.466, > pud appellaríi della fentenza, » $. p.407. , Vedafi la parola Appellazione. > Il Reo fcomunicato come polla comparire in piúdicio 30. 91.€92:p. 468. 8 feg. , Quando la pena, a cui E condanna é cola pti+ vativa » egli medemo ha da elferne elecuto: re, E non quandoe pofitiva grave ,1- 93: Pp. 4 . 3 de + Se hn la Ao Giudiccit e pene impofte dalla legge; etegit a fagretill carcero rompendo la prigio- ? se, O pofte y 1. 94. 1 > Refidenza. Vedalila parolá Parroro. e , , ' cd Ad de : pS

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