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Delle Cofe Notabil: . “che faccia per lui la penitenza, n. 98, ibi. Ma Y li potrá d'autoritá del Confellores-n. 99. ibi. Se polla il Penitente commutare di propria autoritá la penitenza in cola uguale , d mi- gliore , n. 100. p. 525. Chi non pud per fe fteflo fare la penitenza , a e obbligato farla fare per altri, 1. 101. 101. Se gli e ordinato il dar lim fina y foddisferá dandola per terza períona , fe efpreflamen- te non gli fofíe ordinato , che la delle di »-propria maño y, 1. 102.ibi. Quali fiano le penitenze medicinali y cheil Confellore ha d'applicare; per curare il Pe- nitente dalle piaghe de' pravi abitiy 1 26. 8 leq: p. 207: E bs 132 Penferi., rd Che cofa e necellaria zacció il penfiere lia pec- cato mortale y: '“p. 120. fianó ii fegni , peri quali ,in-cafodi dub- 5 cerefeil penfiere fiipie- mamente acconfentitos d n0, nam. 154. pag. F2É, * AD ll penfíere acconfentito con pieña delibera- zione , e deliderio d'efeguirlo há la malizia "* del fuo Soggetto ,n. 153.p: 120. Se fia peccato mortale il penfiere di cofa mala acconfentito otto condizione sibi. : Penfone . Chi gode qualche perfionee obbligato recita- re l'Uficio piccolodiN.S. e fe no fi, e obbligatoa reflituire ,n. 70. p. 325. dos Peorcufione.. La percuffione del Chiéerico, una fi dice leg- giera;'altfa mediocre, e Valtra grave» 0 enorme , e qual differenza v'e fra efle; n. JIAP Bross ss Per quallivoglía di quelte tre Sincorre nella "Sceómunica del Canóne-: l'enorme , e me- diocre fono rifervateral Papa ; la leggiera al Velcovo; e da quale polla aflolverí in virtú de' privilegyde” Regolari ¿ ibi . Vedañ la parola, Scomunica . , Pofezión?." Soño obbligati ¡ Religiol avanzar alla per- fezione, non per tutte le opere di fopra- erogazione , ma per lefercizio di quelle, che fi comandano-nelle lor Regole, num. 54. p-420. 1653 Ne .- obbligati unete perfezione per Voffervanza de' configli, quantunque il trafgredirli per difprezzo [arebbe pec- cato mortale, non pero [e (1 trafgredifle- ro po Dori cattivo abitoys d mali- zia, ibi. : Se peeca mortalmente il Religiolo , che oí- fervando la fua. Regola há intenzione di non avanzará alla perfezione della vita Re- ligiofa, n. 55.ibi. Peftatori. ll pefcare con canma non e proibitein giorno di Fefta) ma bensi con reti y 1.12. p 42. Con reti puo peícaríi certi peíci, che folo cor- «tono in tempo determinato) num. 49. p2g. +494. None peceato il pelcare ne” fiumi comuni , proibitiper legge penale, n:79. p. 150: Sei Pefcatori fono obbligati a digiunare ; ibi. Pirtori, Peceano gravemente dandozd altri il ritratto di qualche perfona da efliamata:con amor laícivo; 8c anto fe indifferentemente di- pingono , evendono pitture profane , che provocano al male, m. 48. p. 494. Poónno venderelepitture infigni, che non lo- no tallate dalla legge , né comune eftima- zione ya quel prezzo, chelenza frode pon- no cavarne , ibi. Non fono difobbligati dal digiuno per la loro fatica preciflamente , ibi. Che coía ponno fare della lor arte in giorno di Fefta; ibi. Pol wzione . E' peccato contro hatufa , 1. 3. p. 72. Molta gente ruílica non crede, che fia pecca- to¿1.34BH. Quando hala malizia dell'Oggetto , n.7. e 3. q Si Flogs dí fpezie dalla fodomia , e beftiali- tá, ecome cola diftinta deve (piegaríi nella Confefliones 1. 151. p. 536. Eo fheflo fi dice de' defiderj , 9 compiacenza di quelli oggetti , n. 153. 1bi. "Poversá . Peeca controla povert1:l Religiofo , che len» za licenza del fuo Prelato efpone danaro al giuoco » e qual fia materia grave in quello, n 10.8 [eq. p: 403. de leg. Vedaíi la parola Giweco . Come

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