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Delle Gofe-Notabili . feg. pag. 125. Se Quando polla eíler affolutoil Penitente folle- citato avanti di fare la denunzia , num. 178. p. 126. In che y s'há da farela denunzia ¿;n. 180. E feq.ibi. Che cola lia denunzia Evangelica.» e che cola > denunzia Giudiciale y num. 32. 508, - La delitti d'erefia fi deve denunziare:, quan- tunque non Íi polla provare; il ches'inten- de coltando certamente il delitto ,'n. 33: e. 34- ibi. Lo fteflo s'hi da intendere de' delitti- , che (apiunt herem , 0.35. ibi. Quando fi polla tralalciare' la denunzia. in quefti caí: , nm. 36. St feq.ibi, Deve efler denunziato il Sacerdote, che dá al Penitente , quando fi confefla y qual- che carta, nella quale follecita ; elo ¡tel lo sintende, Lejandageanti > 0 dopo im- mediatamente laconfefione, n.40. e41. p. 509. Non vé obbligo di denunziare quello, che nella confeflione follecita ad altri pecca- ti , Che non fono controla caítitá ; ne quel- lo , chgin altri Sacramenti follicitat ad tur- pia; néil Laico ,che fingendo(i Sacerdote, follecita confeffando; ma bensjil Sacerdo- te femplice , chefingendoli Confelíore fol» lecita y n.42. ibi. Deve.eller denunziato quello , che in confel- fioneexigitamorem:.a Penitente, 3 qui pro poenitentia imponit., ut nudata fla- gellationem accipiat ab ipíomet Confel- lario; quive follicitatus , confentit folli- citationi, n.43Íp.510, Non puo il ConfMote liberare dail' obbliga- zione di denunziare il Penitente follecita- to co'l dirgli , chef confefi dalni, num. 45.€46.1bi. Se e obbligatoil Confellore follecitante a dire politivamente al Penitente follecitato, che lo dinunzj , n. 47.4tÍeg. p. 511. Quando il Penitente per qualche ragione» d via , € elente, dlibero dall' obbligo di de- nunziare, porrá non imporíi da chilo fol- lecitó , n. 50. ibi. Depofto. Che coía fia y 8cin che fi diftingue dagli altri contratti, n. 127 p.163. Si divide in giudiciale , e particolare; il giu- diciale íi chiama fequeltro , n, 128, ibi. 631 1 particolare 6 fubdivide in: necelfario , e yolontario » ibi... Se Ja coía depolitata periíce per .colpa del Depofitario., quando la deve reltituire , ibi. $e Se. puo il. Depolitario alcuna volta úlare la cola depofitata , 1. 129.130. p. 164. Detrazione , Vedaíi la parola Mormorazione , Disiwno Ecclefaftico, Inquaigiorni, edin-qual'etá obblighi,n. 15, P-43: Qual fatica Ículi dall' obbligo. di digiunare, n. 16. 8 (eq. ibi. Mos Ohiédifobbligato da digiunare,n.22.P. 44, Non fono difobbligatiiSarti,n. 21, ibi. I Zappatori, Scarpinelli, 8 altri y che banno Arti gravole lono difobbligati , num. 23. ibi. Et anche ¡i Predicatori , i Confeflori, che molto faticano nel loro Ufhcio» le Donne, cheallatrano, i Vecchi di feflant' anni , ibi, en.23. : Quando fiano difobbligati gli Avvocati , Giu- dici y e Procuratori ,n..33.p. 445. Quando lo liano i Scrivani , Nota), e Segreta- rj, num. 61, p. 456. le ano obbligatii Me- ici3n.23.p.44. 1 Barbieri , precilamente per il loro mefliere > non [eno difobbligati, n..28. p. 489. Ne menoi Pittori, 0.48, p.494. Po liano i Peícatori, Cacciatori»,N. 49. 1D]. Sé polla daríi collazione a chi ¿ determinato di non digiunare , n.21.p. 44. Commette due peccati mortali quello , che rompeil digiuno mangiando carne » etanti peccati multiplica, quante volte ne man» glás n.25.p.45. , Di qual quantita dicibo deve eflere ció li pi- glia per far collazione, n. 29. ibi. La po ¿écibo» erompeil digiuno»n. 30. pag. 46. Ricerca eflenzialmente., che fi faccia lolo uni- ea comefio , Es abflinentia e carnibús y num. 181.P.544» Quello, cheinun giorno di digiuno mangia eps parvitá , rompe il digiuno) n. 132, ¡bi. Ma eflendovi cauía giulta le potrá pigliare$ n. 187.p.545, , Non tutti gli Ufhciali, che layorang C0rpo- Rr- 4 ral-

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