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lata , perché queíta non e bevanda , ma cibo, come diíli mella prima parte di quefia Prat.srat, 2, cab. 3. fime y num. 30. pag 40. » Da qui s' inferiíce , reilar compreío ¡in queíta condannazione il dire , che il man- giare molte parvitá d'uve, pomi, periy li moni y aranci , á aleri mili trutti y non rompe il digiuno , arrivando tutte quelte parvitá a fare una materia grave; e fiprova; perche queíti frutti non fono bevanda, ma cibo , comedice Leandro abi fupra , que. 6. queft. 7 equef 8. Sedlic elt , che li condan- nail dire, cheli ponno pigliare molte parvitá in 40 giorno di digiuno, quantunque coltitui- [cano materia grave: Adunque anche Íi con- dannera il dire eler lecito1n gierno di digiu= no pigliar molte parvatá di peri, pomi y limo- ni, aranci, 4 uve, coftituendo con quelte parvitá quantitá notabile . 185. Dico per quartoy non li condanna, che pollano pigliaríi-molte parvitá in un giorno di digiuno , quando tutte elle alie- me non eccedono la quantitá , che poteva pigliarí in una volta: V.G. é lecito pigliare due parvitá d'un oncia per cialcheduna; perché potendoíi pigliare due oncie in una volta lenza tralgredire i) digiuno , anche fi potranno pigliare due oncie in due , tre , quattro , d piú volte : e la ragione di non eller condannata queíta dottrina e , perché la Propolizione condannata permetteva la parvitá , benché da elle rilulrafle quanti- tá notabile : Sed ficelt, che io non permet- to, che dalle parvitá rifulti quantitá nota- bile, ma la quantitá di due oncie, che non rompe il digiuno : Adunque non li con- danna il dire , che pollano pigliaríi molte quantita leggiere , quando da elle unite aflie= me non rifulta maggior quantitá , che quella di dueoncie. 186. Dico per quinto , che né meno fi condanna l'opinione di Giovanni Sanchez di/p. 52. mum. 3. che dice , che non traígredi- íce il digiuno quello , che inavvertente- mente piglia in un giorno molte parvitá (_almeno non pecca ) né há obbligo di la» Iciare la collazione per quello; eccettuato [e avelle mangiato vicino al tempo, nel quale if la collazione , e le parvita ( aggiungo io ) non arrivallero a quantita notabile : E quantunque paja, chein quelto calo li rom- perebbe materialmente il digiuno , le que- áte parvitá coflituillero materia grave , e quantitá notabile; non vi larebbe pero col: Propofizione XXIX. e XXX. Condannata. 545 pa, per cauía dell'inavvertenza: eche que- fla opinione non fi condanni e chiaro > poía ché parla in termini molto diveríi da quelli; che conteneva la Propofizione qui condan- nata. 187. Dico per fefto , che non li condan= na, che quello, che alla máttina con necel= fica piglió una parvitá di due oncie , polla alla Íera , occorrendo nuoya necelfitá , pis gliar un' altra quantitá di due oncie: V. G. un Confeflore, per aver dá confelflare mol to , piglió una parvitá alla matrina, A alla [era há da predicare, há neceffitá, per fortis ficareil petto avanti del fermone , d dopo» per rellar qualche poco infiacchito y d'un' altra parvica , puo pigliarla lecitamente + perché, avendo giuíta cauía, pu tralafciar- fi il digiuno : Adunque molto meglio fi potrá pigliare, una, edueparvitá, eflendo- vi cauía legittima : ne-ha da peníarí, che Sua Santitá condanni una cola tanto ragione= vole : lo fteflo, che hó detto nel cafo di con- fellare , O predicaré , dico in cofe di fimile neceffitá: V.G. quello, che há da fare qual- che efercizio penolo, come caminar a piedi: quello , che per fervire alla Menfa ha da praníare molto tardi. Vide Leandrum par, 3, trat. 5. difp. 5.9. 20. 824.025, PROPOSIZ. XXX. CONDANNATA. Tutti gli Ufficiali, che faticano corporalmente perla Repubblica ; fono (cufari dall' obbligo del digiuno , nd devono certificar, fola fan tica fra compatibile co'] digiuno. 188. SUppongo primieramente , che vi lonoalcuni Ufej, Ke elercizj gra» vofi , 8t incompatibili co'l digiuno , dc ale tri Ufficj , «e efercizj leggieri , che fono compatibili co'l digiuno : gli Ufhcj gravo- fi, 8 incompatibili co! digiuno, come [o- no quelli de" Contadini , Ortolani , Fabri , Scarpinelli , e fmili , feulano dall' obbligo di digiunare: Gli Ufhcj, 8 efercizj leggie» ri, e Compatibili co'l digiuno , come fono quelli de' Pittori, Sarti, Barbieri , € limi li, non Ícufano dal precetto di digiunare : Suppongo per fecondo , che 5 quantunque PUfhcio, A efercizio lia di fua natura cómo patibile co'l digiuno , pero rifpettivamene te a qualche períona , pud elfere inc tibile per la lua fiacchezza 5 e poca Mm 489. Di- llezza,

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