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que» Kc. Vedaí Diana part.1.erar.7.refol.39. e part.3.trat.4. refol. 67.9. inrefolut.39. ¿ Né meno fi coudanna l' opinione y che dice. , che.'Huómo yd. Donna , che perde volontaria y e Ípontaneamente la verginitás non e obbligato.a confellare » che quel pec- cato e il primo», col quale macchió la pre- zioía gioja della fua integritá : la ragione, perché niuna delle opinioni riferite dal num. 158. inquá» li condanna, e, perché la Pro- polizione condannata diceva » che quello , che aveya copula cou Donna libera, loddis- faceya alla confelioue con dire, comaniíi peccato grave contro la caltitá con libera, len- za [piegare la copula : €e-Eutte le opinioni ri- forite fono molto diferenti da quelta y us fa- gula confideranti parebit, PROPOSIZ XXVI, CONDANNATA. Quando i litiganti banno dalla [ua parte opinio. ni squalmente probabili y puo il Giudice rice- __ ver danaro per dar la fentepza pik in favore dell'uno , che dell alero, 161, (Uppongo primieramente , che nel- S le caule civili é obbligato il Giudi- ce adar,la lentenza lecondo l' opinione piú probabile , e non pud in rofcienza Leguire la meno probabile , perche quelto ¿ condannato da Innocenzo XI. nella Propolizione 2. la. di cui. [piegazione diedi nella prima parte di que- Pa Prat. trat. 10. num. 22, pag.216. Suppongo per fecondo y che per le leggi co- muni é proibito a' Giudici ordinarj , e dele- gati , 4 a' Miniliri inferiori. il ricevere dona- tivi,da' litigantis. e lo fteíso. proibifcono le leggi di Caft:glia;, come, puó vederíi in Palao part, 7.dejufi. Sy jure y trat, ;32.di/p.2. punt. 21 $. .1.22mM.5.0 412, 162. Dicoin primo luogo; quando i liti- ganti haono in lor favore. opinioni.ugual- mente probabili, non é lecito al Giudice ri- cevere danaro > per dar lafentenza in favor d'una parte, e non dell altra; «e il dire 3l contrario e il calo condgunato in quella Propolizione 26. econ molta ragione ; per» ché il Gindice e coftituito »co'l Luo lalario , per lentenziare le cauíe de” litiganti , e. ne- celsariamente. há da termivarle in fayore d'alcuno d'ei : Adunque non gli e lecito ricever .danaro y per tenerí. all' opinione , che favoriíce una- delle due. parti, E queña opinione- há da giudicarí condannata per - Propofizione XXVI.Condatmnata. 539 materia di peccato mortale » quando la quantitá ricevuta fari grave; eper venia quando leggiera y,fetondo quello y che hd detto di lopra nel numero 116. e 119. quan- tunque paja, cheatrento il rigore delle pa- role della Propoliziene condannata» che di- ce poref Fudex , potria lalvarái , chefolo la- rá peccato veniale in virtú della condanña- zione; poiché quello, che dice» che pecche- rebbe in queltó venialmente il Giudice , non dice, che pudo, quia id folumpofiamus y quod jure po/fumas ; ma há datenerí il contrario, come dilli mel luogo cisata , 163. Dico per fecondo , quantunque la Propolizione condannata parla ¡in termini d'aver i litigantia lorfavore opinioni ugual- mente probabili ; há perd- da diríi lo ftel- lo, quando uno de' due litiganti há opinio- ne piú probabile , d quando há Jus certo; perché la medema ragione , 3 anco mag- giore milita di non poter il Giudice ricever danaro, per dar la fentenza a fayore d'una parte , quando há jus ugualmente probabile » che il luo contrario , che quando Il'bá pia probabile , 0 certo ; Adunque , ficcome il Giudice non pud ricever danaro per dar la fentenza a favore d'una parte , che ha diritto ugual mente probabile , cheil (uo. contrario , ne. meno potrá riceverlo , per dar la fen- tenza a f vor della parte, che há jus piú pro- babile, d certo. 164. Dico per terzo , che elprelsamente non li condanna qui l'opinione di Leflio lib, 2. de juf, cap. 14. dub 9 sum. 64. apud Dia- nam part. 3, trat. 5, refol. 55. benche lo la laltem virtualiter, chedice, che attento il jus naturale , mon opera contro la giullizia, né há obbligo di reflituire il Giudice , che riceve qualche cofa dal litigante., per dar la fentenza a fayore del fuo diritto probabile; perche P' opinione condannata diceva, che quefto eralecito alsolutamente al Giudice; Sed lic ell , che quella opinivne di Leflio non dice, che quelto fialecito alsolutamen- te , matheattento il jus naturale, non ope- rerebbe in elso contro la piullizia, ne ave- rebbe obbligo di reftituire , lalciando luogo alla proibizione farta di quelo dal jus pofi- tivo: Adunque non lficondanna lopinione, che dice , che attento il jus naturale, non opera contro la giultizia , ne ha obbligo:di reftituireil Giudice, che riceve qualche co- fa dal litigante per, dar la [entenza a favore della di lui epinione probabile. ( 165. Di- Pd ¡LIPPI 2 ba de] pra. ny 6d AAA
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