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e li ' A A $ 4 o o » $28 Tratt.XVILS piegodelle Prop.Condda Ale DI], di períone molto gravi, erinfacciargli, non we altro mezzo , che l'ammazzarlo per ripa- sare a quefti danni. 1,4. Dico per fecondo, che non folo € ¡llecito ammazzare ¡il Calunnjatore , quando minaccia di pubblicare alcun delitto d'infa- mia contro il Religiofo, Chierico, diReli- gione , ma che néanche. Íará lecito lammaz- zarlo, benche de faéto pubblichi tali delitti: la ragione e , perché l'ammazzare non e lecito> fe non co moderame -dell'incolpata tutela : Sed fic.elt, che lammazzare afsolutamente quello, che pubblica alcuni delitti della Re- ligione, Religiofo , d Chierico,non ([arebbe col moderame dell'incolpata tutela: Adun- que non fará lecito l'ammazzare ¡o quello cafo: la minore fi prova ; perche il mode- rame dell'incolpata tutela é , guando non we altro mezzo per la difeíla : Sed ic elt, che in quello cafo vé altro mezzo per la di- fefa , qual'e -obbligar per giultiziail Calun- miatore a ritrattará pubblicamente , cen- vincendolo di falío, bugiardo , e maldicen- te : Adunque l' ammazzare in quello calo non fará col moderame della tutela incol- pata. Veroé, che, quantunque non lia le- cito ammazzare quello , che defaéto pubbli- ca tali delitri; quelto caío peró non e il con- dannato nella Propofizione 17. perché que- fla lolo parla del Calunniatore »: che minac- cia, de determinato d'infamare; e quelVal- tra opinione non parla folo di quello, che minaccia , 0 e rifoluto -d'infamare» ma di quello , che, de faéloinfama y che € cola mol- co divería . 115. Dicoper-terzo, che quelta condan- mazione non parla del Chierico ordinato folo di prima Toníura , che non há Pabito Clericale, e Corona, e per ordine del V.e- Ícovo , 6 luo Vicario non e deputato al fer- viziodi qualche Chiefa y né e in Seminario, ) Univerfitá , come in wia per gli.Ordini Maggiori : La ragione e, perché il Tonfu- rato , che non há quefte condizioni, non gode del privilegio del Foro., come colta dal Concilio Sef. 23. cap. 6. Barbola ibid..nu. 21. Adun j puó dar e enfione , non viene con nome di Chierico quello , che non bá quelte condi- gioni, molto meno seltenderá nell'odiofo qual'e la condannazione di.quella Propoli- zione. Ma tunque quefto fia cosi, non per quefto gli fará lecito ammazzare ¡l Ca- lanviatore , Che minaccias d € determinato e nel favorevole, nel che fi” d'infamarlo, né quello, che de f1%o y; ma , poiché puó per altra via e btró- no , € difeía del luo buon nome c e. detto nella conclufione antecedente E Da dove s'inferilce, che quantun fta condannazione mon parli co'S pos ques co' Religiofi , e Chierici, comeé chiaro e ró ció non oltante non fará lecito al Secciore l ammazzare il Calunniatores, che isc 9 e determinato di pubblicare qualche infa, mia, ne quello , che de faéto la publica poichée , come s'e detto avanti, puó riparare per altra via all'indennita della fua fama Ve. dali quello y €he concernente aqueltog+ det to nella prima parte di queña Prat. trat 10. mum.121, € MM. 122. Pag, 232, a 116. Dico per quarto, che quantunque fía peccato mortale l'lammazzare il Calunniato» re, Che minaccia ; 0 é determinato di pub» blicare alcuni delitti gravi, 0: rinfacciarlial Religiofo,. 0.Chierico , d dirglieli in prefen. za di perlone molto gravi; potrebbe perd: al. cuno per Íorte dire, chein quello Decreto d'Aleffandro folo fi condanna quelta Propofi» ziove , come peccato veniale; perche la Pro- pofizione condannata diceva, chequeltoera lecito. Licirumef : Sedíic efk., che quello, che afferma , ch'é peccato venialey non die ce , che éJecito; Adunque pare che potreb- be aver luogo nell'interpretazione di quélta Propo(lizione il dire, «che in virtú d'efla folo (aria peccato veniale 'ammazzare il Calun- niatore nel calodetto . Ció non oftante, hi da diri il contrario , cheanche in virtú della condannazione e peccato mortale l'ammazza- re il Calunniatore in quefto cafo; perché le Propofizioni fi condannano fecondo la mate- ria, che contengono , come difli mella prima parte diquea Prarctraz. 11, fob mu. 5. mella terza y e quarta Impreffione farta in Burgos» e Saragoza , 8 in quellé di Barcelona , e Pot+ togallo; € in queÑña improfione trat. 10. MU. 7. pag. 211. Adunque eflendo l'ammazzare materia grave, deve dirfi, che (i condanna come tale il calo di quefta Propoflizione 17. Ca 05 PRO:
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