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erronea , reíta libero da quel 'obbligo nel tem- po, chegli e" la buona fede» ecofcienza ronea invincibile . . lio La maggior-difficolei e, fe ficondan- nera il dire, che il Confeflore follecitante non hi obbligo di dire politivamente al pe= nitente follecitato , che lo denunzj . Non trovo chi affolutamente rifolva quefta diffi- coltá dopo del Decreto d'Aleflandro VIH. Pare pero , che non Lí condannerá il dire, che il Confeflore follecitante non averá ob- bligo di dire al penitente follecitato, che lo denunzj ; E quefto pare polla giudicaríi non ( condanni in quelta Propofizione; e provali cosi; perche e divería cola afferma- re: 1) Penitente refla liberodall'obbligo di de- munziare , confeffandof dal Sacerdote , che lo folleciró, equefo pudajjolrerlo , fenza obhligarlo adenunziare, che afíermare: UY Confejfore fol- lecitante non d obbligato a dire efpreffamente al penitente follecitatos chelo denmnzi : Siccome fono propolizioni molto diveríeil dire :. Pien troeretico puo dire a Giovanni, ches2 il fuo peca cato, che-nol denunzj , e liberarlo con quejo dall' obbligo di-denunziarlo y che dire: Pietro everico. non ? obbligaro dire a Giovanni, che s2 i) fuo peecato , che lo denunzj : M primo e illeci. to, A improbabile; Gil fecondo e probabi. le, elecito: Adunque, fe bene fiaillecito, e <condannato come improbabile Paflerma- re» che il Confellore follecitante mon poteva Jiberare 11 penitente Tollecitato , che fi con. fellava da ello , dall' obligo di denunziare, non per quefto pare fi condanneri il dire , che il Confelsorefollecitante none obbligato adireal penitente, che lo. dentunzj; poiché il primoe cafo molto diverío dal fecondo, co. me apparira evidentemente achi lo confide. rerá con attenzione . 48. E. li conferma, perché 1 afsolvere ¡l Confefsore follecitante il penitente folleci- tato Íenza 1 onere di denunziarlo , Cra to= glierli, pofitivamente queft' obblig o; il ch e € impobabile , come hd detto nel mum.gs. mail dire, che none obbligato a dirgli , che lo denunzj , non é togliergli P obbligo di denunziare, ma foto non imporlo politiva- mente, € lafciare il penitente coll' onere, che gl' impongono ¡ Decreti Pontific;; il: che, Mt patet, e cola molto divería : Adun- que , benche (1 condanni il dire, che pud il Confeísore fo!lecitante affolvere il peniten- te [ollecitaro dall' obbligo di denunziare : non per queflo pare ficondanni il dire; che Propofizione VII. Condannata. 511 il Confelsore follecitante non e obbligato a dire efpreflamente al penitente , che lo de- nanzj. Edie: perche ¡l contedere al Confeflo- re follecitante facolrá di liberareil peniten- te follecitato., che viene a confeísarfi da lui, dall'obbligo di denunziare , eraaprire la por- ta a molciffimi inconvenienti , e rendere frullratorj i Decreti Pontificj ; poiché po- teva con gran malizia qualíivoglia Confefe fore , che follecitafle , dire al penitente lol- lecitato: Venga V.S. a confelsarí da me,de io lo libereró dall obbligo di denunziare, e quantunque fi leggano gli Editti dell” In- quifizione , non avera V.-S. obbligo di de- nunziarmi, ne há di bifogno di confefsare, né comunicare quefta materia con alcun' al- tra períona , perché io Paísolvo , e libero da quelt' onere=: ma non fieguono quelli in- convenienti dal dire, che il Confelsore fol= lecitante non e obbligato dire al penitente politivamente , chelo denunzj; poiché con queíto-non lo libera dall'onere di denunzia- re» ne il penitente reíla Ículato dall'obbli- go, quantunque il Confeísore non glie 'im- ponga. 49. Siconferma piú 3 perché l'opinione, che dice, che il penitente, che acconfente alla follecitazione , eli ficomplice in queña colpa non € obbligato a denunziare [ Quida quid fir de ejus probabilitate y quamnon fumfez cutus in Dialogo y part .T, trató. Cap. 10. num. 168, pag. 123. ) non e condannata: Adun- que, 1e non li condanna il dire, che il coma plice non e obbligato a denunziare ¡lfuo complice , perché quelto e denunziare vir- tualmente le Nlelso; né meno fi condannera il dire, cheil Confeísore follecitante non e obbligato dire al penitente follecitato , che lo denunzj; poiché quelto farebbe manife. llare le medemo , almeno virtualmente ; Sicché pare, che in virtú di quefta condan- nazione y non há obbligo il Confefsore fol. lecitante di dire al penitente follecitato , che lo denunzj : Si- limita quella dottrina y ja Calo che il penitente (ollecitato dimán- daíse al Confeísore, che lo lollecitó , fe ha obbligo di denunziarlo ; che in quello cafo non potrebbe il Confeísore rilpondergli , che non há quelPobbligo, perche queño farebbe ilcafo formalmente condannato in quela pro= polizione 7. 50. Dice per terzo : in tutti : quei cali, ne"quali per qualche circoltanza € Ícula to il pe-

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