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Dl II PP o Y El ! ] ll Pi E . e " 1 MA: : / Ad 3 UE Ma, : ql 14: NT re A 4 1 qe » ed ul 3 e EM | o 14N4 ¡ Eden 5 H A , 1 y . m pl E ' E +! A 510 Trat. XV ILSpiego detle Prop.Cond.da Ale Y 17 ti fuori di quello della Penitenza. ;.né fi condanna l'opinione del medemo. Leandro ibid quef.38.e 39. che dice, che il Laico, che, fingendofi Sacerdote». follecita in Con- fellionario , non deveelser denunziato.: .né il Sacerdote , che non avendo licenza di con- felsare » fente laconfeflione, Scin elsa fol- lecita ad zurpia : "lo peró , quantunque glu- dicbi , che quelta opinione non fia condan- pata y non vialsento; efono di fentimento ,, che il Sacerdote femplice, che follecita in confeflione , deve elser denunziato : Ita Diaña parf, 9. trat.9. refol. 32. S. Obferva . Né meno li condanna Popinione, che rif. rii nel Dialogo fupra , trar. 6; nel 6, Comanda- mento cap. 10m, 170, che leil penitente con- fente nella follecitazione ,. non há obbligo di denunziare ; maioné cola , né qui lieguo tal dottrina, ma la contraria: la ragione della noltra conclufione e y perché tuttequelte opi- nioni, che ho riferito , fono molzo diveríe dalla condannazione , ut parer : Adunque niunna delle opinioni riferite in quelta conclu- fione relta condarinata; benché io, come gia hó detro y nonle legua. ] 3. Dico per quarto ( prefcindendo ora dalla condannazione ) che deve efser denun- ziato il Confeísore , chenella confeflione ri- cerca y € dice alla penitente, che gli voglia bene » equélloche in confeflione: dá per. pe- nitenza alla penitente , che foffra ignuda da mano del Confeísore una difciplina in cafa lua, e ne fiegue lefferto; Leandro ubi fupr. quef. 16.4 17. deveanche efser denunziato il Confefsore , che follecitato in confeffione dal penitente , confente nella follecitazione : Fagundez in 2. pracep?, Ecclel. lib. 4. cap.3. mum. 56. e loltelso , fe follecitato al peccato , confente folo in baci, e tatti impudici: Gio- vanúi Sanchez elle Seles. difp. 11. num. 28 hi1 pure da denunziaríi il Confelsore , ché dopo y che bá finita la confeflione-, chiama nella (ua *. camera il penitente per dargliil viglierto del. la confeflione , e lá lo follecita : Diana ex Soula. part, 4. srat, 5.refol, 15, 44. Ultimamente dico , che in quelto delitto della follecitazione , mon li dá par- vita di materia ; e cosi il Confelsore » che mella confefione, Y Confeffionario » há col- la Donnaalcuni leggieri tacti di mano) piz- zichi rá tle fimili_, deve elser denunzia- to; Si perché in cole lalcive non e parvitd di materia: sl dato, e non conceíso» anzinegatoy Che vi folse , non vi eperó in un luogo y á occalone cosi Sacra, € quella della confellione : Itá cum ol é Elcobar del Corro, Trullench,. de aliis cetFilgueirainbanc propof. pag, 120, de PROPOSIZIONE, Vil. CONDANNATA IL modo dl efimerf. dall' obligo. di dinunaia quello > cb" e follecitazo eds Le confejfa col fallecizante y puo quelo afolvira do fenzaPonere di denunziarlo . . EZy 45. Ico primieramente : Che y, QUan- 2. tunque il penitente follecitato dal Confelsore a cole laícive nella confefone o Confeflionario , fi confefl dopo col medez mo Confelsore , che lo follecitó ,-non rez fta libero dall obbligo di denunziarlo; 4 il dire il contrario é- il calo della condanns. zione in quella propoliziane 7. Né meno relta il penitente follecitato. libera dall*ob. bligo di denunziare , quantunque il Cone felsore , che lo follecitó , lafci d'imporglí Ponere di-denunziarlo : la ragione-é y per- ché Pobiligo di denunziare in: quello delítto proviene da' Decreti de' Sommi Pontefici ; Adunque; benche il penitente fÁ confefli dal Confeísore , che lo follecitó , e quello non gl' imponga lonere di denunajarlo: ,. vi lara obbligato il penitente; Provo. la confeguen- za : perche l' inferiore non puú derogaré ; ne-toglier 1 obbligo , che naíce dalla Jegge del Superiore + Adunque nafcendo 1'obbli- go di denunziare- in: quefi delitri dalla leg ge, e Decreto del -Sommo Pontefice y non puóo il Confellore » che e inferiore deroga- re, né toglier 1' obbligo y ehe procede da quelta legge.. 46. Dico per fecondo, che fe il Confel- fore follicitante dice al penitente , che non bá obbligo di -denunziarlo ., peccherá mor- talmente» e non per quelo refterá il peni- tente libero dal! obbligo di denunziarlo che pecchi il Confelsore e cola piana; pol ché intenta togliere un obbligo» e legge !1 materia grave » non avendone potefla.; che non relli libero il penitente dal!' obligo di denupziate 5 e altresi certo; poiche: ¡h.con- trario e il calo quí condannato :; Vero £> che pud accadere, che il penitente follecita: to pení erronea , 3 invincibilmente di 1o- ftar libero/dall' obbligo di denunziare. » PA avergli cost detto il [uo Confelsore;, 4 cofcienza queltocalo, perla buona fede, € e

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