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che s'intereffa in reprimere gli Eretici, pela piú, cheil privativo di confervar il figillo, d fecreto naturale: Adunque dec. 38. Dico per Íelto, che né meno Íi con- danna Popinione di Bonacina «bi fupra JS. 3. mum.t. chedice, che niuno é obbligato-de- nunziare il delitto, che udi da períone leg- giere , edi poca fede : ¿md , quantunque l'ab- bia udito da períona degna di fede, le pid non fi ricorda da chi l'udi; perche il calo della condannazione e molto diverío da quelta opi- nione: ¡o peró non mi conformo a quella dot- trina , ma lieguo la contraria , con Diana Part. 4.trat, 5. refol.28. perché agl Inquiíito- ri [petta poi tallar il credito alla notizia, € pelare il fondamento della denunzia , per procedere dopo nel fatto, e per la medema ragione , benché difi nel mum. 34. che in vir= tú di quefta condannazione, non vé obbligo di denunziare , quando il delitto (sá Colo probabilmente; peró non fieguo queíta dot- trina , mala contraria. PROPOSIZIONE VI CONDANNATA. UConfeffore, che nella Confefione Sacramentan le da al penitente qualche carta y acerd dopo la legga, nella quale lo folliciza a cofa vVEMErea, non f giudica, che folliciti in confejffione, e per quefa cauja, non bd da ejer denunziato , 39. SUprongo> che il Confellore , che (o]- licita il penitente nella confefone, d nel Confeffionario fimulando la confeflio- ne, davanti, ddopola confefflione immedia- tamente a cole laide , d-há con ello trat- tati ¿0 parole laícive , in quefte occalioni deve efler denunziato al Santo Tribunale dell' Inquifizione , per Decreto y € Bolla di Papa Gregorio XV. eche fe il penitente non adempiíce quelt obbli 0 , 0il Confellore, dal quale poi yá a confellarí , l'afolve lenza imporgli, 8 incaricargli uelt' obbligo , in. corrono l'uno , el'altro in [comunica maggio- re; come dilli nella prima parte del Decalog. ?rat.6. cap. 1O. mum157. pag. 122. dove €X PrOm Feo trattai quelta materia ; 40. Dico in primo luogo : Quello , che diceva la propolizione [ella , e quello, che in ella (1 condanna , e y alfermare , che ve. ramente mon (ollecitaya, né doveva eller de- mnunziato al Tribunale il Confellore , che ava una carta provocativa a luffuria al pe- nitente nella confeflione Sacramentale : jl Propofizione Y. e VI. Condannata. 509 che e manifeftamente falfo , perché i concetti dell' animo fi ponno manifeltare con voci , elcritture: Sedficelt, che, fe al penitente manifeltafle il Confellore il brutto fuo ani= mo con parole nella confellione , e certo, che doverebbe efser denunziato : Adunque lo Itefso há da dirí quando glielo manifelta collo feritto: E sawverta, che non folo de- ve elser denunziato il Confeísore , che con carta follicita in confeflionoe qualche Don- na , ma anche fe il follicitato e huomo; poi- ché cosi quello, che lollicita Donne, come huomini in confeffione a cole veneree deve elser denunziato ; comedilli mel logo cit, della prima pare. della Prat. num. 161. 41. Dico per fecondo , che non folo deve elser denunziato il Confeísore, che di al pe- nitente Ícrittura provocativa a-Jufsuria in confeflione, ma anche quello, che ladá a» vanti , 0 dopo la confeflione immediata- mente , d quello , che la da nel Confelñio- nario , 0 luogo, nelquale frequentemente li [entono le confeÑlioni, d in pollo deltinato , 4 eletto a quell' effetro, fimulando, d fin= gendo la confeflione : la ragione e ; perchée quello, che (ollicita ad +urpia nell occafio- ni, d luoghi riferiti, deve elser denunziato, come dice nella lua Coltituzione Gregorio XV. Sed liceft, che il conlegnare ferittura provocativa a cola venerea, (i dichiara nel- la condannazione di quefta propolizione per follicitazione : Adunque quello , che nell occafioni, e luoghi riferiti delle al pe- nitente (crittura provocativa a lufsuria , deve elser denunziato all' Inquilizione : Ma notiíi , che [e la Ícrittura non úi dese ne” men- tovati luoghi, né immediatamente dopo la confeflione, ma mediatamente , non vi fa- rebbe obbligo di denunziare: v. g. (i confeí= fail penitente , elce dalla Chieía , 8til Con= felsore lo fiegue , e gli da la Ícrittura pro. vocatoria , nella quale lo follicita , quelta follicitazione fi chiama mediata > e non ía- duce obbligo di denunziare ¿ come difli nel luogo citato del Dialogo, di quello, che fol- licita con parole il penitente mediatamente dopo la confefione. 42. Dico per terzo: Che non fi condan= na lopinione di Leandro del Sacramento Parr. X. trat.s. difp, 13. quef. 9. che dice, non elservi obbligo di denunziare il Con= feflore » che follicita in confefione ad altrá delitti , Che non fono inonefti , né quello, che follicita a: cole Jaide ig alcri Sacramen- ti lll voii ag dic

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