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p - SS a e Y - mr res + | e 24 a e OS a y a A: Ai in E a sor A A e y as nd A a A e PROPOSIZIONE V. CONDANNATA. Quantunque evidentemente ti cofli , che Pietro Y Ereticoy non bai obbligo di denunziarlo y fe mo] puoi provare. 32. Sprongo + che vi [ono due forti di denunzia , una Evangelica, el'altra Giudiciale : L” Evangelica e quella , nella quale s' intenta 1 emenda del delinquente : La Giudiciale ¿quella , che fi fi al Superio- recomea Giudice, intentandoil calligo del delinquente per terrore deglialtri: Suppon- go perlecondo, che vé molta differenza fra PAcculatore, e Denunziatore; e frá Valtre cole, nellequalifi diftinguono, una e, che Y' Accuíatore s'obbliga a provar il delitro , 4 il Denunziatore nó . 33. Dico primieramente , che nel delitto d'erelia fi deve denunziare il colpevole , quantunque non polla provaríi.il Íno pec- cato; dcil contrarioil condannato in que- íta propofizione; Puno, perche il Denunzia» rore non e obbligato a provare il delitro , «co- me ho detto: Valtro perche foríi nel Tribu» nale s'hanno verificati alcuni indizj, e pro- yata Vinfamia di tal perlona, e colla denun- ria nuova potrá venirki in chiaro di qualche cola di piú, per venir almeno ad una pena at- bitraria; E finalmente, perche-il contrario farebbe aprire la porta a moltidanniy poiché potrebbe l' eretico cautamente andar femi- mando cattiva zizania , Ác errori con tanta aítuzia» che non poteflero provarli: Adun- que , per evitare tali inconvenientis Íará ne- cellatio denunziare quello, che colla eller' éretico, quantunque non fi poffa provare. 34- Dido per fecondo 3 che fe non colla che alcuno e eretico, quantanque fe n'abbia dubbio, non vi lara obbligo in virtú di que- íta condannazione di denunziarlo: la ragio- nee , perche la propolizione condannata diceva, che quantunque evidentemente co- fi, che Pietroé eretico, non ve obbligo- di denunziarlo: Sed fic elt, che quando (1 du- bita, fefia eretico, non colla evidentemen- te; Adunque, quando 4i dubita, [e fía ere- ticó y: non vi fara obbligo di denunziarlo : Imby quantunque probabilmente fi giudichi, che:alcuno fiaeretico, non vi fará obbligo di denunziarloss in vigore di quelto Decreto d'Alellandro; perché quello, che folo-(1 sá con probabilitá , non 4 sá evidentemente : Adunque , fe folo probabilmente (i'sá, che $03 Trat.XVILS piego delle Prop.Cond.da Alefs.Y IL Pietro € eretico, non vi fari ieo di nunziarlo in yircú di quelto e landro VIL Vedaú nel num. 38. infra. E 35. Dico per terzo , che deve intend lo (tello di tutti i delitti, che /apiune bereim e íi contengono nell' Editto della Santa I > quilizione , come dice il R.P. Torrecilla, Jfopra quefa propofíizione tras. 6, Cosfule 3 n.10. E cosi, fecolla, chealcuno fiaincord, in qualche delitto di quelli , che did PEditto della Santa Inquifizione, qa que non fi polla provare, deve eller denún. ziato; perche in tutti quelti delitti fi verifio ca per l'intento la medema ragione, che in quello dell erefia; St in niuno d'efi e obbli gato provare il peccatoil Denunziatore. 36. Dico per quarto, che in quella pro= pofizione non fi condannano l'opinioni, che riferii nella prima part, della Prat. tratb0e 10. mum, 165. E feguens pag 123. chefeilden linquente non € infamato del delitto, non ye obbligo di derunziarlo ; né Popinione, che dice, «che há da farli avanti di denunziare, la correzione fraterna, e che cefla l'obbligo di denunziare, quando il Reo é gia emendaro; eche né meno li deve denunziare il complice del medemo peccato; perché la propolizione condannata fculaya dal!” obbligo di denunzia- re per nen poterí provareil delitto; equell' altre Ículano per ragioni molto differenti, come é chiaro : Ma-benché giudichi , che quefte dotrrine non fiano condannate in que- [ta propofizione , -peró non le tengo per ficu- re; ¿cil contrario ad else infegnai nel luogo citato della Pratica. 37. Dico per quinto , che qui nonfi com dannal'opinione di Bonacina , Tom. 1. difp.6. de denunt.parz.1. $. 5. num, 1. che dice» non v'¿-obbligo in virtú degli Editti dide- nunziare il reo,'ildi cui delitro fi sa fotro fecreto natúrales; perché la legge vaturale d'olservar fecretezza , edi maggior pelo» che la Jegge politiva dell' Editto : E ch£ queíta opinione non fia condannata » chiaro ; perché la condannata fculava denunziare , per non poterúi provare il de- litto; e queíta non [cuía per quelto» ma pel la legge naturale, che detta non doverli fi velare il figillo : Ma benche creda , che q opinione non e condanñata ; pero ¡0 elitti d' erefía in particolare-, non alfento ad elsa, maalla contraria con Palao 47.2 srat. 4. difp.9. punt. 10. mum. s. perchelale- ge naturale períuade, che il ben Pe

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