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(e lo Scomunicato pud y avanti di comparire in giudicio,- ottenere |' afloluzione dalla fua cenfura, étotalmente piú decente, che il riípondere per [e » lenza ottenerne pri- ma Vafloluzione. Cita Diana a fuo favore il cap. cum inter, de exceptionibusy UY cap, ele, eod. tit. y Perú pace tanti, QS aded perdobis vi ri, fento , che non favorilcono quefti capi- tolila (ua opinione; poiché nel cap. cum sn. ter y lolo fi concede al reo ( ch' era una perfo- nanobile ) la diffeía in ordine a riculare il Giudice : Prediéto mobili legitima defenfío in judicio refervatur, (Y maximo Judicisrecufa- sio, fenza che la fcómunica, colla quale era legato, Vimpediffe. Né meno lo favorifce il cap.ult. venerabilem de exceprionibas 5 poiche folo vi li determinava> che vaglia l'appella- zione, che fi loScomunicato , € che polla profeguirla: Quia mibil excommunicaro anpel- Lare prodefJet ; fnon poes appellationem fuam profegui. Con che colla, chein niunodi que- íti cefti li concede al reo Scomuñicato, che polla rifpondere per fe y ma che laíua diffeía, puo farfi per Procuratore. - 92. Per lo che tengo per vera la prima opinione , che dice ,-che il'reo Scomunicató con Scomunica maggiore, non“polla rifpon- dere per[e , ma per Procuratore* Il'che co- ita ex cap, intelleximi 5 de judiciis, che dice, Quiapofiulafia nobis , utrum excommunicatas in jadicio fare pofít ? Re/pondemus, quod conve. niviporefi: ES deber per alium in judicio re/pona dere : Veroéy che, leilreo, d accufato Sco- mubicato non avelle Procurator idoneo , potrebbe rifpondere per íe fleflo: y che-e il calo , e limitazione , colla quale Avila de conf. p.2. cap. 6. difp:7. dub. 2. alleriíce y che pollail reo rilpondere in giudicio per fe me demo; perche, elendo la difela concella per Leggc-naturale, non hi da penfaríi, chéla Chiela volefle negatla ábreo Scomunicato - per fe medemo , quando non trovalle idoneo Pro- curatore , per difenderíi. Ma, fe il reo non foie Scomunicato vi- tando >, Mmatoileratos eflendocitato, eriter- cato da' fedel¡ per loro utilita, potrá compa- rire per fe medemo ia giudicio, e rifpondere lenza neceffitá di Procuratores per la gene- rale concellione del Concilio Coltanziente, che permile a” Fedeli di poter tratráre colo Scomunicato tollerato , ad evitanda perici- la añmarum, attendendo in quelo, hon 4 f.vorire lo Scomunicato tollerato, ma al be- neficio degli altri Fedeli; Cap VIH. dell'Ufiicio, e ftato dell Accufatore. 469 93. P. M'acculo Padre , che refiftei, e riculai d'efeguire un caltigo , al quale mi con- dannó un Giudice, comandandomi, che io medemo ne fofhi l'elecutore . C. Era il cafligo grave » d cola foave 2 perche ben ye il Giudice condannar il reo, a caltigaríi da fe medemo, eflendo il caltigo foave; ecosi nelle R eligioni comandano ES caltigo i Prelati a' fudditi, che efi ftefli fac- cino di propria manola difciplina. . | P. Padre, erañon pocoaíproil caftigo, al quale mi condannó il Giudice. ¿ C. Era il calligo pena politiva, d priva- tiva? P.. Padre, era pena politiva. C. Quando il Giudice condanna a pena privativa, v. g. folpenfione dall' Ufficio, d polto onorevole , lo fleflo reo hi da eflere efecutore del calligo , privandofi dell Uf- ficio; dpolto , in cuido condanna; ma, fe il caftigo fofle pofitivo , -$tarduo , non pudo il Giudice condannaril reo ad efler egli ftefío elecutore del fuo caltigo: e cosi non ponno condannare un reo a tagliaríi da le Nello un membro , d fofpenderíi al patibolo , Y am- mazzarí , 0 pigliaril veleno; ma ponno con» dannarlo a ricevere da altri quelti caftighi; e allora il Suddito e obbligato a metter 1 mezzi-conducenti all' elecuzione-, come fe lo condannano di forca y deve uícire dalla carcere , andareal lupplicios montare la Íca- la, Stc. efelo fentenziano di bando , y di pena pecuniaria, deve partire dalla patria, e pagare il danaro, di cui é condannato. Sic Villalobos nella lomma Tom, 2. trat. 16. diffic, 10, per totam, e 94. Seilree avanti la fentenza del Giudi- ce incorra nelle pene impofte dalle leggi , sé detto nelle mie Conf. Moral. part..1, trat. A Conf. 6..$ 2. num, 8 € feg. pag. q1.-eleñale- cito al reo fuggire dalla carcere, rompere le portes eprigioniavanti, e dopo d'eller fen- tenziato; e fealtriponno ajutarlo in queflo, fréanchedetto nel luogo citato delle Confer, $.3. num. 18.4 19.pag, 162. CAPITOLO VIIL Del? Oficio , e Pato dell Accufatore . 95. p M'accufo'Padre, che in certa oc» > a calione accufai una perlona avahe ti al Giudice , per un torto » che m'aveva fatto. ] C. Lo Gg 3
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