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Propofizione XLV 11. XLIX.Condannata. 245 dezno , lafciando 1'altro pid degno nelle elezioni de' Cardinalati, Velcovati , e Pre- lati; perché folo d'eMi tratra il Tridentino nel Juogo- citato in queíta Propolizione , cap. eos aliens peccati y Y Sef.24.cap.1. de reform. Fuori di quelto relta di pid condan=. nata l'interpretazione» che e flata data alla particola pid degno , che pone il Tridenti- no ¿bi, dicendofi, che peri piú degni intele folo il Concilio i degni pyftivo ; 0 folo el- clulegl'indegni; ó foloparló , quando v' era concorío: il che tutto e fallo, St há da dirli che nell' elezione de' Velcoviz Cardinali, e Prelati, benché non vi lía concorío y wé ob- bligo di eleggere il pid degno . 192. Dico per lecondo, che anche i Ré [ono obbligati ad eleggere a' Velcovati » Se altre Prelaturei piú degni, edil contrario é condannato , come lente , ebene , il P. Mae- ítro Lumbier obfer, 12, mum. 425. La ragione e , perche il Concilio bi fupra parla con tut- ti quelli, che hanno dalla Sedia Apoltolica diritto di promuovere a' Velcovati Cc. fen- za elcludere alcuno: Adunque parla anche coni Re , quidquid in contrarium dicat P. Torrecilla bic fol. 450. num. 2. concl, 2.e nell Elame de' Velcovi trar. 5. feÉT.5. difiic.1. num, 13.6 feg. 193. Dico per terzo , che ne” Benefcj Curati , che li provedono per concorío, € obbligo di eleggere il piú degno; ed il con- trario ( quantunque formalmente non fia coudannato ) log eguivalenter y comedice , e prova Lumbier bi fupra mum, 458, vide illum 5; eche , giacché non relta condannato , fia almeno peccato mortale eleggere per con- corío al Beneficio Curato , il meno degno : e che ia nulla nel foro eferzo la tale elezzio. ne, lotieneil P. Torrecilla, Lic num. 11. 193. Dicofinalmente, chenon (i condan- na il dire, ne Benefic; Curati , che non (i provedono in concorío, d ne' Beneficj lem- plici, non y e obbligo di eleggere il piúde- gno: baíta, che (li eleggail degno , fic Tor- recilla 24m, 5., Y 8. Lumbier num, 431. e S.6.num.435. PROPOSIZ. XLVI!. CONDANNATA. Pare tantochiaro, cho la fornicazione di fua na. tura nonincluda malizia alcuna , e che folo ¿mala , perchó¿ proibira, che il contrario pa- re totalmente difonante dalla ragione , 195. E che proibiíce la legge po- litiva fono male, perchée lono proi- bite : V. G. il non digiunare , il non udir Meísa, ácc. foloé male, perche e proibito. Ma quello, che proibitee la legge naturale y e proibito y per efsere male : V.G. l'am- mazzare, rubare, ácc. e proibito» perche e male: Sicché, elsendo contro la legge natu- rale la fornicazione (per elsere oppofta al bene della prole ) é necefsario, che fia proibita per eísere intrinfecamente mala: e non ma- la , perché proibita, come diceva la propo- fizione condannata , quale non há bilogno di [piego . PROPOSIZ. XLIX. CONDANNATA . La polluzione non ¿ proibita per legge naturale, Onde , fe Dio non P'avejf? proibita , molte volse farebbe lecita , e tal volta obbligatoria fotro peccato mortale. 196. nes non trovino i DD. ragione efficace, perla quale mai fia leci= to procurare efiy/fonem feminis direttamente , come l'é il tagliar un-braccio, d altro mem- bro ; per la confervazione dell' individuo ; peró . tutti convengono - uniformemente » che fempre e peccato mortale , e che é in» trinfecamente mala , non folo per Legge Divina , di non Mechaberis, ma anche per Legge naturale; « iktenere il contrario re- fta giá condannato. Ma non fi condanna il deliderarla inefficacemente , % compiacer- fis quando occorre ¿a fomnis naturalmente » e fenza procurarla , feclufo il pericolo di confentire nel diletto . Vedafi Tomafo San- chez nella Som. lib.1. cap.2. num,17. (y fe99. equello, che diffulamente dico fopra quelta materia nellemie Conferenze trat.2, Seód,1. coma fe. 1.num,21, Q3 PRO- O A o a RE = 4 A l

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