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240 Tratt.X.S piego delle Prop.Condan. da Innoc.X TI. lo che non e fuo: Atqui > il mutuo non e del mutuante , ma del mutuatario per la trank lazione del dominio. Adunque dc. 161. Notifi peró, che non ficondannano qui le opinioni probabili , che dicono , che per ¡l lucro cellante, danno emergente > difficol= ti di ricuperare , A altri titoli , polla il mu- tuante eligere dal mutuatario qualche cofa , ultra fortem. Vedafi quello, che dico difo- pra Trat,7. cap. 5.part.2. gum. 100, U feg7. PROPOSIZ. XL! CONDANNATA.. Non? ufura , quando A qualche coja eltra e «fortemy come debito di benevolenza y e gratia tudine, mafoloy quando $ efíge come debito di siuffizia. 162, eros. che lPulura ef luerum ex mutuo , ¿un guadagno , che fi cava dal contratto del mutuo. Unaé ulura mani- fella , Valtra palliata . La manifelta e quella , che elpreflamente li contiene nel mutuo: V.G. quando Pietro imprefla a Giovanni cento reali.con obbligo, che glie ne renda cento , e dieci . La palliata e quella , che con inganno vá javolta in qualche altro contrat- to» come dico di fopra Trat. 7. cap. 5. P.2. mum.104. L'ufura puó efere mentale , epud eflere reale . La mentale e, quando non fi manifelta eleriormente, né con parole, né con fegni , ma nell'interno e Panimo di cava- re da qualche contratto il ratic- cio. Lareale¿, quando we patto elprello, dimplicito, manifeltatocon parole, 9 fegni di ricevere qualche lucro illecito nel con- tratto del mutuo, din altro. Le colefpet- tantiaquelta materia ponno vederíi di fopra Trat.7. cap. 5. p.2. per totam. Qui tocche- rd il necellario per l'intelligenza di quefta Propofizione condannata ; + sella 2, parte della Pratica Trat.17. Propof. 42. condanñata toccherd il neceflario per Vintelligenza Val- tra Propolizione, che fopra queíta materia condannó Papa Aleffandro VII. 163. Dico primieramente, che il condan- 'matoin quefta Propofizione , ¿il dire, cheil mutuante pud pattuire col mutuatario , che gli dia qnalche cola «/tra fortem , per titolo digratitudine. Dottrina molto pregiudicia- le, econtro ogni giuftizia ¿ Perché (anche dato, enon concello) chela gratitudine fia in qualche modo di.ragione del mutuo, at- renta l'umana convenienza, e buona corri- fpondenza ; il fare peró patto, daccordo ¡2 fuora «della-ragione intrinfeca del mutuo: Adunque , ufura : L'altro » perché quelto patto, d'onere» benché non fia atitolo di giultizia , madi gratitudine» peró riguardo al punto, sú cui ftauno gli huomini da bene, e vincolo ftrettiffimo; el'huomo d'onore fá piú conto di non incorrere la taccia d'ingrato, che di eralafciar di pagare il debito di giulti- zia ; del che l'e(perienza ci Ber baltante . 164. Dico per fecondo, che fecluío ogni patto non Íará ufura , che il mutuante (peri dal mutuatarios 0 abbia intenzione d'ecci- tarlo a dargli ex mera graria y E benevolentia qualche cola ultra fortem . Cosi fente con Lumbier , Torrecilla y fopra quefx Propofiz qione fol.284.1.2..e 4. Perché qui folo li con- danna Veligerealcuna cola mira fortem come debito di benevolenza , il che € molta diver- fo dal folo fperarlo , St averne deliderio , St mtenzione . Da qui s'inferiíce , che le il mutuatario delle al mutuante qualche cola letra fortem y non come doyuto adhuc via gratitudinis y ma folo mmeré gratis y non peccherebbe contro queíta condannazione y né il mutuatario in darlo, néin riceverlo il mutuante , come ef- fetto folo della fplendidezza del mutuatario . 165. Dico per terzo : - da danna Vopinione> chediceva , efler lecito il mutuarecon patto, dirimutuo di prelente : V.G. impreíla Giovanni ad Antonio cin- quanta fcudi, pudo addimandar ad Antonio, che gli rimutui' al prefente cinquanta mi- fure di frumento . Cosi fente il P. Torre- cilla «bi;fupra fol. 285.7.8. E la ragione e; perche il condannato , eeligere ultra fortem qualche cola prerio «fimabilem : Adunque quelta non e il condannato, quando il mu- tuare di prelente non e prerio «fimabile. Provo la minore: perché per ilmutúo niu- na cola pud addimandaríúi ultra fortem: Adun- que il mutuo non ¿4 pretio «fimabile: 11 da- re peró il mutuo con patto y che in tempo futuro rimutui il mutuatario , fará ufura: poiché gl'impone un'onere pretio «fimabile ; V.G. che peril tal tempo tenga pronto 'im- preltitodafare . Vedali Diana parr,1, Trar.8, refol, 59.e 60, 4 PRO-
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