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: e ; A Propofizione XXXVII Condannata. condannata p rla del falario: Atqui co'l no- me di jo non viene lalimentos Adun= queéce. La minorecolta dal modo comune , co'l quale s'accordano , e conducono i Íer= vi, nel qualefi fuole pattuire del danaro, ve- íti, dc altre cole ; e alimento fi fuppone come coía gia neceflariamente ftabilita . L'al- tro; perché quantunqueli pattuifca l'alimen- to , e quello venga col nome di falario , deve intenderfi dell” alimento necelfario : Adunque , quando il neceflario mancalle , potrá il fervo ricompeníará . E (fi confer- ma: perche , fe il Padrone non pagalle al fer- voil lalario, per il quale Saccordó, e fen= zadubbio, che potrá il lervo occultamente pigliare quella porzione, che il padrone la- fciava di pagargli , fenza contravenire al Decreto di Sua Santitá , come dice il KR, P, Torrecilla «bi fupr. mum. 17. Et e cola piana: Adunque , anche, quando al fervo non úi defle l'alimento neceflario ; venghi queltos ó nó , fub momine fipendis.. ll relto:,. che é necellario faperíi circa la materia della com- penfazione y laício detto nel lettimo Co- mandamento Trat. 7. cap. 4. part, 7. num, 61. Q fegg. ove pudo vederíi. PROPOS. XXXVIH. CONDANNATA. Non? aleuno obbligato forto pena di peccato mortale a vefiituiro quello y che há rubato per fursi piccoli, quanzunque la fomma to. tale fa quantofó voglía grande. 146. D” cole ponno confideraríi nella materia de' furti piccoli : l'una, e la colpa del furto y d prima ufurpazione : Valtra, eil peccato della ritenzione , 9 om= mifhone della rellituzione.. E quantunque la Y jones us plurimeum y lia una conti- nuata palo 5.é peró. compatibile , che non vi fía colpa in pigliare |'altrui, e che vi fia nella ritenzione ; e che l'ufurpa- zione lia peccato veniale y e la ritenzioné mortale , come li vede in quello» che trovdo una cola, che nel prenderla non peccó , e fe di poi sá il padrone di quella , pecchera in ritenerla contro la di lui yolontá: Et in quello y cheial Sarto oggi há rubato un' ago , che non gli dá danno alcuno; perd di- mani y a aver perío gli altri , che aveva» gli cauía danno notabile la mancanza del rubato ; in quello caío nell' nfurpazione fi olo colpa leggiera, ela ritenzionee pecca» 237 to mortale .. Si conferma quelta “dottrina colla materia (tela de” furti piccoli, nella quale Pultimo furto , che arrivó a couftitui- re materia grave, non e peccato mortale , uando illadro commife quel ultimo piccol y fenza ricordaríi de' precedenti . 112 communiter Theologi apud Moyam Traél y. difp. 4- $. 1. nm, t. E ció non oltante, quello, che há commello que(ti furti piccoli , al ricor- daríene e obbligato fotto peccato mortale alla reltituzione: Adunque e compatibile che fia peccato mortale la ritenzione , e no' lia la prima ufurpazione. 147. Suppolto quefto , dico primiera= mente , eche la Propolizione condannata non parla del peccato , clre li commette nel rubare elle parvitá , e cosi lafciando colla lua probabilitá le opinioni varie, che circa di quelto difendeyano i DD. e quelle, che ¡oriferii /opra;!7. Comandamento cap. 2. ve- daníi lá. Solo parla quelta condannazione della colpa di non reltituire quello, che per elle parvitá se rubato: itá Torrecilla ci- tando me nella feconda imprefione fol. 25.num., 18. Cofta dal Telto medemo della Propofñi- zione condannata, che diceva : Non avere obbligo grave di reflituire quello $ + rubato per fures piceoli, quantunque la quantitd fía nota bile fenza dire cola alcuna della colpa dell ufurpazione primiera : Adunque effendo la condannazione di ftretta interpretazione , non [ara ragione ftenderlá a quello, ch' ela non dice. 148. Dico per lecondo, che il cafo della condannazionesintende, non folo, quando efe parvitá li rubano ad un padrone folo, maanche quando Íi pigliano a moltis come lafcio detto nel luogo di lopra . 149. Dico per terzo, che non reíta com- preía in quefta condannazione 1'opinione diSanchez nella Somma lib. 7..cap. 21. di Dia. na 1. part, Trat.6.refol.34. Y .Notandum , che cita Aragon, Navarro» 8c altri; e di Val- quez, Fagundez , Bcaltri,checita, e liegue Moya «wbifupr. $. 3. mum.13. quali dicono , che quelli , che per niceoli fare hanno ulur- pato quantitá notabile, fe reltituiícono quel» la quantitá , che conftitui la materia grave, non reltano coll' obbligo di reltituire /ub peccato mortal; ¡lrelto , ma folo [mb veniali : V.G. Pietro per furti piccoli há rubato a Giovanni otto reali , quali fuppongo , che fíano materia grave: [e dopo rellitailce due reali , $ elimo dall' obbligo di rellituire /246 z mortal; , 5 ais ES P e a PASOSgos A] pS nu A e RA | | | | | |
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