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Cap:1V della Re ftiterzione della Fama. quella: Adunque Sc. : 22. Mi dica , le períone alle quali V.S. ha detto quefto fallo , si, che Pabbino detto ad altri? P. Padre si , só che dopo ne hanno con altri mormorato. C. Sele períone , allequali V.S. lodiffe, foflero ftate caltigate di lingua» di modoche prudentemente fi fperafle, che non P'avereb- bero detto ad altri, benché dipoi quelle P'a- avellerodetto , mon era V..S. obbligata a dif- dirli, apprefloquegli altri , alla prelenza de” quali, quelle perfone lo differo , ma foloap- prello d'elle, allequali V.S. lodifVe. Villa. lobosparr.z. ttatt: 11. dific.36.n.11, in fine. 23. Perú, eflendo le perlone, alle quali V. S. manifello quelto fallo , facili in rifa rire agli altri, nonfolo e V. $. obbligata a diídiríi in prelenza delle perfone, alle qua: lilo difle, ma anche in prefenza dell altre, alle quali efíe l'hanno detto dipoi . Pietro di Navarra dib.2, cap. q. mum. 433. E la ra- gione e , perché il dirlo a perfóne lubriche di lingua in dire ció , chelentono, e metteríi a pericolo manifello, chela cofa fivada pro- palando: il che non fuccede, quando fidiz ce a perfone [ecrete , e prudenti. Sed fic elt, che quello, che fi mette a pericolo ma- nifelto di qualche danno , deve imputare , a [evil dano accaduto : Adunque quello ; che mormora avanti perfone facili a riferi- re, epoco lecrete, ¿ obbligato a reflituire la fama in prelenza di quelte tali, écanche appreílo quelle, che'da tali períóne lo lep- pero; ma non quello , che'l dice a perfone Tecrete; 24. Se bene Filippo Fabro , con Ales apud Dianam parr. 3. trat 5.re (ol 34. lente, che lolo avanti di quegli , a' quali (1 manifes Lo il fallo altrui, vie obbligo di reltituire la fama, enon all'altre períone , che dopo da efii lofeppero; e non fi FEabro difltinzio. ne alcuna fra uditori fecreti , e lúbrici e da la ragione ,' perche ( dice )che quelli ; che Pudirono 3 Pabbino detto dipoi agli altri , lu accidente cafuale:: Atqui non we obbligo direflituirei danni fortuiti , ecafuali: Adun- que dec. Quelta opinione ammette Diana colla diftinzione di fopra detta , fe chi fen- te e fecreto ye lolo con queña diltinzione la feguirei io. ¿ 25. Mi dica, quello fallo, che Y. s. pale- » € gid feordato da tutti? P. Padre, io nos), 193 C. Ha V.S. fentito alcuna perfona , che piú ne parli. ; P. Padre é gia molto tempo , che io non ne ho fentito cola alcuna. -C. Se l'infamia e gia Ícordata , non deve piú rammemorarí , né ve obligo di reflin tuire lafama y perché quello farebbe rino= vare la piaga, cheera gia fanata, dí e bas ftante fondamento di credere , che fa gia [cordata , quando per molto tempo non fi parla cola alcunadel fatto, come con altri DD. Lente Bonacina sbi fupr. pare, 13.112, Importa molto , che fíano ben prudenti ¡ Confellori in quelo cafo ; poiché alle vol. te accade, che quello 1 di per mezzo di rin cuperare la fama , lerve folo per [vegliare ció , ch'era fopito < sSinformino con dili= genza , fingolarmente , quando fentono confeffioni generali , pelle quali i Peni. tenti sacculano d'aver infamato ne” tem- pi paílati qualche perfona, della di cui in= famia pid non (i parla; e fará grand' im- prudenza configliare -allora il reltituire la fama , poiché :quefto Lara di danno, e non d'utile alcuno. 26. Mi dica » per aver infamato quella Giovane , € ad ella feguito qualche danno temporale , come di non poteríi «ccafare de- centemente , 4 aver :bilogno per quefto di maggior dote? P. Padre si. C. Il fallo, cheriferi d'ea, “era falío, 9 vero 2 P. Padre era vero. , C. Seil delitto folle flato fallo, era V.S. obbligata a reflituire tutti i danni tempo- rali , che ne bi patito per haverfatto queíto ; perché farebbe caufa efficace , Ec ingiufta di tutti queíti danni. E. lo feo dicóno Navarro cap.q. num. 381. Leflio lib. 2. cap. 11. diub,19mum, 1045 E altrimolri: ed anche le il delitto ¿vero , quando occulto; per- ché mentre il delitto + occulto y abbenché lia vero, la perfona e in poílelfo della (ua fama , equello , che glie la toglicingiufta= mente, «e caufa efficace de” danni, che da quello Je fieguono. Adunque e obbligato a rellituirli. 27. Benché- Soto lib, 4.dejufir. q.7..art.4; ad 4. lentes chie quando il delitto y che hi pubblica y é vero, non ve obbligo di rellia tuire tuttiidanni di fortuna , che da quello feguirono , ma folo parte di quegli a gius dicio d'huómo prudente » e puo proyarli N cosi.

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