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Capitolo 11. della Mormorazione . varro , Scaltri; perché, dicone , non cede in detrimento notabile del proffimo ; ch'l lappino due , d tre períone taciturne , delle quali é certo , che nol dirañno . Ció non oftante, il contrario e piú comune , evero, come con Layman, Villalobos, 4 altri di- ce Diana par?.3. erat. 5. refol 33. Etre laragio- ne , che piúfentirá il proffimo , che fappiano i fuoierrori, e peccati, una , d due perlo- ne prudenti , eferie, che una, d due perfo- ne di minore sfera . L'altro , perché non puo fidaríi, che tali*períone debbano tenerlo lecreto 3 quaritanque fiano ferie, e parlino poco; perché feV:S. ehe (i pregiera d'eller tale , non há faputo: tacerlo, pud dubitare » e credere con fondamento, che'né meno lo taceránno quefti altri, mache'l diranño ad altre períone otto titolo, che anche quelle fono taciturne , equelte ad altre; e cosi da uno ad un'altro fi divulghera Pinfamia del proflimo. P. Padre , mi potevo fidar poco, che do- e tacerlo le perfone , alle quale 1'ho etto. 9. C. Quelle perfone erano tali, che do- vellero credere efler vero , quello V.S. ad elle diceva ? Perche , quando fi prelume, che gli uditori non daranno credito a quel- lo, che lor fi dice , non ne liegue grave in- famia al proflimo , e per confeguenza non é peccato mortale . Scoto dif. 15. quef. 4. Navarro cap. 18. um, 50. E altri moltis che taciuto il nome cita Lefio /ib, 2. cap. 39. dub. 15. num.2g. P. Penfo, Padre che'! credeflero. C. Affermó V. S. eller certa la tal cofa? P. No: Padre , folo diffi , che l'avevo udito. GC. Difle V. S. che l'aveva udito da períone degne di fede, d pure di poco credito? P. Padre, difii ; che l'hó udito da perfone degne d'ogni fede: . C. Quando fi dice-aver udito infamia del proffimo da perfonedi poca fede y non e peccato mortale ) quantunque coloro , che [entono, per eflere facili a credere , diano Pafíenfo a quel, che fentono , Silveítro Verb. Detradlio quef. 4. Cajetano quel. 73. arr.3. Navarro cap. 18. num, 48. Ma quan- do fi dice averlo udito da perlone degne di fede, e peceato mortale contro la giultizia, con obbligo di reltituire la fama. Soto: lib. 4. de juftir.quef.6. art.3. Bonacina Tom.23. de ref dijp.2. quel, q.par? s.m, 5. $ altri. Pa 0 AE o a rua . 189 Ete la ragione , perché- la detrazione y 9 mormorazione , in tantoé peccato mortale, in quanto s'ha baltante fondamento , acció quelli , che fentono , formino cattivo giu- diciodel proflimo : Atqui , quandoíi riferi- Ácela cola , come udita da períone degne di fede, s'ha baltante fondamento di giudicare male del proflimo» il che non s'ha, quando íi riferifce , come udita da períona di poca fede: Adunqueil dirlo, come udito da pet- [one degne di fede , fará peccato mortale y e non quando íi riferifce, come udito da perlo- nedi poca fede . ro. P. Padre y macculo:ancor: » che in un” altro luogo , dove non (i fapeva Pin- famia di queíta perfona , Vhd detto: allo- ra peró gia il fateo era pubblico mel mio luo- go. C. Il luogo , nel quale V. S. Phi detto, era vicino aquello, nel quale era pubblica la di lui infamia , di modo, che fubito al tal luo- gofarebbe arrivata la notizia della cofa ? P. Padre, era lontano; efeio non l'aveíli detto , in niun modo íi farebbe laputo . C. Poteva in quel luogo venirfi in cogni- zione della períona, della quale V. S. mor- motava? Perché , fe non fi foll» potuta cono- Ícere , non farebbe rimalta offeía con quefta mormorazione. P. Padre la perfona non era conofciuta; poteva peró veniríene in cognizione. C. In due maniere pudo effere un delitto pubblico , 9 con pubblicitá di jus , d con pubblicitá di fateo: pubblico 2 jure fi dice, quando per [entenza del Giudice e infama- ta una perfona: pubblico 4 faéto , fi dice » quando peril mormorío, evoce comune del Popolo e infamata la períona ; in qualunque modo il delitto fia pubblico , Fve 4jure , fue 2 fa/toipfo y non épeccato mortale contro la giuftizia, né ve obbligo di reftituire + quan- doil tal delitto fidice in un'altro luogo , nel quale mai fi larebbe laputo. Cajetano, e Na- varro » apud Leflium abi fupra cap. 11. dub. 13. mum, 75. Perche coll'efler pubblicoil delitto, perdé il proflimo il diritto naturale , che há alla fua fama: Adunque none contro la gin» ftizia il mormorarne. Ma épeccato mortale contro la catitá di. re quello, che in un luogo + pubblico y in un'altro , dove prudentemente fi poteva fupporre , che mai [arebbe venutod notizias £” opinione comune de' DD. Sairo ¿im C/avi Regia lib, 11. cap.6, num, 25. e 26, E la ra gione EN a

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