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o . cet 0 n_n — . - nto A ME Md: A e A pa % 188 TrattatoV III. del VII. Comandamento. né meno allora fará peccato mortale il giudi- de il tutto dit di Leflio /ib.2. de Fue Ait. cap.29- dub. 83. num. 28. B 4. E per a i Confeflori , noteró qui la Dottrina di Diana > che con altri DD. infegna nella terza part. trar. 5. refol. 31. che rare volteaccade , cheil giudizio fia temera= rio, e peccato mortale ; perché rare volte ayviene , che non vi fía alcuna delle circo- ftanze dette , che lo [culano da colpa grave; éc ordinariamente in tali giudicj e fempre qualche timore y che non fía cosi quello , che fi penía del proflimo; Sc ia niuno giudicio citra certitudinem y vé peccato mortale , co- me infegna S. Tomalo. L'entrar uno frequentemente in una cá= la ¿ dove e qualche donna di mal'odore , fenza avervi attinenza di parentela» d altro titolo , e fondamento. baltante per giudica- re» ch' entra in quella a mal fine . Dal che Sinferiíce , ilgiudicio di V.S. non fú teme- rario , né peccato mortale . 5. P. Padre macculo » che hd fatto un fi- nitro giudicio di certa períona y ne gli ho ad- dirmandato perdono. C. Erain materia grave? P. Padresi. C. Con piena deliberazione? P. Padresi. - C. Aveva V.S. fondamento di fare imil giudicio? P. Padre , non avevo fondamento al- cuno. C. Diede certo afíento alla cola ? P. Padre si. C. L'ha manifeftato ad alcuno? ' P. Padrenó. ' C. Ha V.S. peecato gravemente in fare quelto finiftro giudicio , che fú temerario, perché 1'há fatto lenza fondamento . Non deve perd dimandare perdono a quella per= fona , come goflamente penfano alcuni 5 rché il dimandare perdono, folo deve far. E quando sSoffende il proflimo nell'ono- re: Atqui il giadicio temerario non offen- de il proífimo nel! onore , ma nella fama: Adunque del giudicio temerario non deve dima perdono alla períona , di cui fi fa ; ma quando fi dice al proflimo qualche contumelía y allora , come che s'offende nel! onorey gli fi deve dimandar perdono » come diró in apprello me! cap. 5. 14m. 34.0 35» CAPITOLO IL Della Mormorazione, 6. SUppongo , Che la mormorazione , ¿y 0 detrazione, ES injufa fama denigran tio. Si dice imju/fa , perché y quando giu- - flamente fi toglie la fama aqualche perfona, V. G. quando la Giultizia Yinfama con qualche caltigo publico, non e detrazio= ne, népeccato; perché queíto non + ingiu- fto , ma giufto . Si e es y perché la mormorazione non ¡soppone all"onore y ma alla fama , cio a buena o inioñe , che s'hi del proflimo , come dird di poi .e? cap. 5. al fine. La mormorazióne e peccato mortale di fua natura , quantunque polla eflere veniale per la parvitá della materia , e per altre ragioni, come rifolveró nelle di. mande feguenti, 7; P. Padre m'acculo, che hd mormora- to rg Giovane y dicendo quod preegnans erat. (C. Quefto li diceva per la terra? ze pe Ja Pho sl udito da pid parti ? > > due, 9 e: po . 41 mormorare d'una cola y che gia e pubblica nel popolo, non e peccato Arale contro lagiultizia , quantunque pofla eflerlo contro la carita , fe quando fi mormora , vé compiacenza del male del Proffimo. Perché quando la coía e pubblica y gia há perfo ¡ proflimo Pazione, che aveva alla conferva- zione della fua fama: Adunque non econ. tro la giuítizia il mormorare d'una cola pub- blica. E pubblico fi dice quello, che (1 sá dalla maggior parte del Popolo. ¿ E P. Padreionon sd, le folle pubbiico » nó. C. Lo fapevano gid le perfone y colle cis mormoró ? Perché , [e quelle lo apevano, non era peccato mortale il mor- morarne in lor prelenza. Navarro colla co- mune. P. Padre, no'l fapevano. C. Erano perfone fecrete » prudenti , delle quali V. S. prelumeva , che non Vave- rebbero.detto ad alcuno ? Perche il mani- feltare una colpa grave del proffimo ad una, o due perfone (ecrete , dellequali fi crede, chela terranno occulta , non é peccato mor- . tale, come infegna Cajetano 2.2. 444.73. ars, 2, dub, 1. Reginaldo lib, 24: mum.75. Na- varro s

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