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Capitolo V. Parte V. de Contratti. mente , che voglia ( uf; $e ufandolo, we obbligo di reltituire al Padrone quello dete- rioro <olPufo: ma fe folleil pegno diquelli , chenon fi conflumano ufandol: » Come una gioja , oro» dargentos» d piatto di fimil fat- tura , fi prelume eflere volontá ragionévole del Padrone , che polla ufarí.. Ita Villalobos xbi fapra difhc.4. num. 7. , P. Padre» la cola, che ioavevo in pegno, era un cavallo , e mene fono fervito per al- anti viaggl. % Se eS. non avelle avuto quelto cavallo ia pegno , n'averebbeaffitiato altro, per far quelti viaggi ? P, Padre si. e : 4. Há computato V.S. quel giorniy-ne quali s'é fervita del cavallo in difalco del debi- to principale ? P. Padre si. C. Ha affiteato ad altri quello cavallo? P. L'ho affittato » alcuni giorni. C. Ecolli giorni , chefe n'é fervita y econ quelli, chel'há affittaco y :há cavato da paga- re tutto il debito principale? P. Padrenó. C. Quando la cola, -che £ di in pegno, € fruttifera (quaPe il cavallo del prefente ca- fo) devequello, che há ricevuto il pegno, gomputare in difalco del debito principa- le i frutti , che cava da tal pegno , dedu- cendone le [pelein confervarlo , come in da- reda mangiare al cavallo, ferrarlo, Gte. Et é anco lecito affitrare ad-altri il pegno , che il debitore diede per ficurezza , quando da quelto non gli fiegua danno : ma finito di pagaríi del debito principale co” frutti ca- vati dal pegno, deve reftituiríi al Padronc; il che pud vederltin Machado Tom.1. lib.3. part, 5..1ral. 11.doc. 2, bum, 2.e:5. Etaggiun- ge, che quando per ficurezza della dote fi dá al Marito qualche pegno fruttifero, non e obbligato. a computare i frutti in difalco del debito principale :.ex capit. faluoriter de ufuris. Avverte Villalobos 49.8. con una legge: della Partipa, chenon e lecitoimpre- far adalcuno fopra il pegno, con condizio- ne y.che fe no'] ricupera per il tal giorno> relta venduto ,.le non in cafo, che il con- certo fidacelle con condizione, che.fe peril tal giorno no'l ricupera , reíla venduto al prezzo , che huominiprudenti loftimaflero , chequéllo nonfarebbe illecito ; come, fe pa-. gafle al Padrone quello» che diceflero valelle la.cofe huomini prudenti., 165 132. L'Ipoteca y che come: hó detto, é quando alcuna cola immobile s'obbliga al creditore per” ficurezza del pagamento , quantunque non gli (fi confegni, come 1 fl del pegno; una e ipoteca efprefla, altra ta- cita: Velprefía e, quando s'affegna qualche cola elpreflamente per «ficurezza del paga- mento: la tacita e , quando la cola non fi aflegna efpreflamente ; peró per la Legge reíta in molti caftobbligata al debito , come ¡beni del Marito, che per difpolizione del- la Legge Civile reftano tacitamente ipote- cati per ficurezza della dote; 8 ibeni del Tutore , e Curatore, per la. ficurezza dell” amminiltrazione de' beni del Pupillo , ó Minore, Gcin altri cali, che riferilce Lel= lio lib.2 dejufir, cap.28. dub.6. num.34.. 0/47. L'ipoteca elprefía una e univerfale , Paltra fpeziale : Puniverfaled, quando uno obbli- ga ad un' altro tutti i beni, che hi;.e che puó avere: la fpezialegés quando folo -obbli- gasalcuni beni, e non tutti. Anco Vipote= ca tacita pud eflere generale , e fpeziale; ge- nerale € quando per difpofizione della Leg- ge rellano. tutti ¡beni obbligatialla ficurez- za del pagamento: la [peziale', quando per difpolizione della Legge rellano folo alcuz ni beni obbligati per la licurezza del paga- mento. y 133. La ficurtá, che nella Legge fi chia- ma fdejufio , i definilce in quelto modo : Ef aliena obligationis in fe fufreprio yqua quisfe obligat ad eamimplendam:, f'debitor principalis non (olvit.. Si chiama alien obligationis fua fceprio y perche quefto e un contratto accel= forio , che fuppone. il principal debitore; € come accellorio fiegue la natura del prin- cipale: di maniera , che la ficurtá , non fi obbliga a piú in Lollanza», 8 accidenti di quello , ch'é obbligato il priticipale.. Si di- ce» qua quis fe.obligat.- ad cam implendam , perché il mallevadore: refta obbligato a pa- gare per il principale» e nell' opinione pid probabile. deve lá ficurtá pagare ávanti la lentenza del Giudice ; come dice Rodri- guez mella Somma verbo Fidanza cap. 1 99. 2.2, Benche fa probabile non eer obbligato in colcienza.a pagare avanti la fentenza del Gindice , come dice Machado wbifupr. doc,X. mum.b. in fine. Aggiungeli, /7 debitor primcia palis non folvit , perche il debitore .principa- le ¿il primo obbligato a pagare, e foddisfas cendo-ello » reíta libera la ficurtáz né puó andaríi contro la ficurtá 5 finché non fía L_ 3 flato

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