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Pa cl TEA - rel si - nde 160 fone di melti Dottori che cita , e fegue Efcobar del Corro 1e/Trartazo de utroque fo. so, ars.5. cofu2.num. 35. € /e9. E altri, che cita il Padre Leandro di Murcia in dif. Toma. lib. 1. difp. 11. refol. 6. num, 9. exz. li quali infegnano, che ne' contratti di com- pra, evendita» locazione , econduzione , € ne fimiglianti, quello , che cauía il danno > comprando a troppo buon o , 0 ven- dendo troppo caro, come l'ecceflo non paí- fa la metá del giullo prezzo della cola, ne v' intervengono frodi , d ingansi , né pec- ca, ne e obbligato a reflituire: V.G. vale una cola feflanta , fi vende per novanta , ch'é la metá pid di quello, che vale: d úi compra a trenta , che ¿la metá meno» éle- cita queíta vendita , e compra , non folonel foro elteriore, ma anche nel foro della co- Scienza . Quefla opinione apporta per pro- babile Murcia nel mum.31. della fea rifol. e nel smum.20. dicte, che Vapprovaronomolti Cat- tedratici di Salamanca , 8 Alcalá: Et e la ragione , perche frientá , (Y confentienti nulla fe injuria: Atqui, cosi quello, che vende, come quello, che compra , fanno , che il prezzo della cola e di piú, d di meno ( per- che fupponiamo non vintervenghi ne frode, ne inganno ) e ció non oftante , chi vende volontariamente dáiper meno; e chi compra dá piú prezzo : Adunque a niuno fi fa in pe o 7 contratti ingiuftizia in fentimen- to di quelli Antori, la Dotrrina de' quali von es: ; : pS ] 116, Coincide molto conquelta opi ne , quelladi Molina Tom. 2. dej E dif». 35%. num. 4. di y A altri apud Dianam part. s.Trat 14. refol.36. Tquali infegnano » che nellecompre fi prelume , che il venditorefaccia donazione del prezzo giu- fto al compratore , quando , fenza che ve Pobblighi la neceflitá , ma di fualibera vo- lontá vende la cofaa troppo buon. mercato , e non intervenendovi frode , Ó inganno. Lo fteflo pud dirá di quello , che corapra twoppo caro , che fá donazione dell' ecceflo del prezzo, che dá , quando compra fpon- taneamente: a V.S. há venduto [pontanea- mente il cavallo , e fuppongo, che non vi fia frode: Adunque fi prefume , che il ladro abbia fatta donazione di quello di piú., che valeva il cavallo, _ 117. P. Di pid Padre , io fló con uno fcrupolo d'aver venduto un valo di vino a fei reali il pelo , ellendo- taflato nel mio Trattato VI. del VIL Comandamento : Luago a quattroil pelo. Secondo quelta dot. triña , faró obbligato a reftituire quello in che hd ecceduto la talla? C. Cosi e; e per intelligenza della dot= trina detta, há da fu , Che il prezzo delle cole » uno e intrinfeco, el'altro eltrin= feco. 1 prezzo intrinleco confifte nella bori= tá della cola medema , il qual prezzo ha lati- tudine da infimo a edio , e fupremo : V.G. pa ea medio é a dieci, il fupremo fara undici, Pinfimo nove: 1 prezzo eltriníeco non confilte nella bonta della coa, ma folo nella taíla > che la Legge , d il Giudice gli af- legoa: come quando la Legge ordina , cheil vino y frumento , écc. li venda a tanto : e que= ftoprezzo non há la latitudine di medio infi- mo, elupremo, ma coníilte ín indivskbili ; cioé in quello , che aflegna la tala . La dottrina poi y che ho riferito , di quando non 1 dannifica ne” contratti , /%= pra , vel infra dimidium pretis jufti y Solo sintende nel prezzo intriníeco : e cosi in virtú di queíta dottrina deve V.S. reftitui- re. Peró per vedere, (e per altri principii pudo V.S. feularíi. 118. Mi dica, il vino , che vende, era piú gagliardo, e meglio di quello , che co- mubémente li vendeva al prezzo taffato dalla e? P. Padre si. C. Era notabile 'eccefío della bontá, che avevafopra glialtrivini? PP. Padre si, era vino elquifitiffimo. CC. Adunque fecondo quefto , V.S. non faceva aggravio,'né ingiultizia in venderlo a prezzo piú alto; poiché , come infegna Molina Tom. 2. de juffiz. difp. 364. num. 11. 8 aleri Dottori ; quando una períona vende qualche mercanzia, che nella fua bontá ec- cede molto quelle , che ordinariamente úi vendono al prezzo della tafía 5 pud- vender- loa prezzo piúalto, fecondo, ch”e miglio- rela bontá della tal mercanzia. Et € lara- gione , perché le cofe y che-fono notabil- mente inferiori in-bontá a quelle , che or- dinariamente fi vendono , non e lecito venderle al prezzo y che la taíla aflegna: Adunque a contrario, quelle , che fono no- tabilmente fuperiori in bontá, potranno ven- derfia pid alto prezzo. Ma fe l'ecceflo fofle poco» non farebbe lecito eccedere la tafla3 fi come quantunque fia alquanto inferiores non per quefto ¿illecito vendere al prezzo taflato . 119. Con

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