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tas: jo ii El ia lc IR SAA Ñ' - e 6 156 Trattato VII del VIT Comandamento. *- “(To fentimento cita Ledelma , En- y bo 5 Caltro Palao Tom, 7. trat, 32, de jufiit. commurat. difp. 3. puné?.6. m. 1, E tiene per probabile quelta opinione Leflio de jupiie lib.2.cap. 7. dub, 8. 2.43. almeno , in quanto a dire , che prima della fentenza del Giudice non vé obbligo di «reltituire ; quando perilce la cola , per colpa leve 3 0" leviílima , non folo nel contratto del co-: modato , d precario , ma anche in quello della conduzzione , e pegno; perché le leg=" gi, che difpongono , che ú-reftituiíca , quando la cola perilce per colpa leve , d le= viflima, fono leggi politive , che non «pare fiano ricevute il forointeriore della co- Ícienza . ed che Popinione contrariae la comune ,.e ricevuta, non mi pare peró improbabile quella di Soto. PAR TB. LE Del Mutuo, Q Ujura., 99. TE mutuo , che comunemente (i chia- ma, quod exmeo ft tuum y perchéein ello (i trasferiíce il Dominio dal mutuan- te al mutuatario, fi definifce con maggior chiarezza nella forma leguente : Mutuum efi contraétus onerofus , quo tradstur res cum translatione dominii , (y cum onere foluendi ad tempus in aquivalenti . Si chiama con- tratto onerofo,-perché ambe le parti vi re- ftano gravate : quello , che-mutua 5 a privo della cola , che dá, 82 il mutuatario ( ch'é quello , che riceve il mutuo”) rella coll'onere di reflituirlaa fuo.tempo: Si di- ce quo traditu res cum +tramslatione Down mii, in che fi differenzia il mutuo dal con- tratto. del comodato , precario , dz altri , ne' quali folo fi trasferifce Vuío della cofa, -e non il dominio: ma nelmutuo Íi trasferi= £ce il dominio della cofa. Si dice cum onvre folvendi ad tempus ; perchée la ragione-in- trínleca del mutuoé , che il mutuanterefti privo per qualche tempo della cofa , che mu- tua. Saggiunge- ¿nm equivalenti , per due cole: Puna, perche il mutuatario deve pa- e tanto valore , 4 uguale a quello, che á ricevuto; e laltra , perché quello, che mutua , non-puó per ragione del mutuo pretendere piú- di quello s che valeva la co- ía, che diede; che [e prendefle pid, fareb- be ulura. Se per altre ragioni-puó riceveríi qualche cola di piú y lo: dird nelle rifolu- zioni feguenti , e mel tratraro decimo y mella Jpiegazione delle Propofizioni q. 42. condana mate da Papa Innocenzo X1. e mella 2. parte dí queffa Prat, trat.17.. mello Spiego della Propo. /.42. che condanno Alefandro VIJ, 100. P. Padre nvaccuto, cheil mefed'Az golto hó preltato dieci mifure di frumento a Pietro, con condizione, che me lereltituja ícaa Cue , C. Queltoé contratto di mutuo , nel qua. le li trasferiíce il dominio della cola mu. tuata dal mutuante nel mutuatario , fecondo la dua deffinizione y quod ex meo ft zum E i lopra mentovata . a - E.midica, li prelumeva, che il frumento dovefle montare di “prezzo nel mele di Maggio , d fitemeva, chedovefle calare in quel tempo? Perché quando wé uguale fon- damento dicredere-che il frumento fia per creícere, come per calare , non e ufura il mutuare con queíta condizione; poiché s'e(= pongono a uguale pericolo il mutuante, dt il mutuatario. P, Padre fi Ílimava , che il frumento do- velle montare nel mele di Maggio >. ¿Cc in effetto éfuccello cosi..-; ens C. V.S. era per conlervare quelto . fru- mento fino al di Maggio, nel quale lo- vendefle pid P. Padresi. ¿G. V:S. preftó quelto frumento a Pietro pregato dallo llello Pietro , ¿ di fua mera volontá ? P. Padre egli midimando , «che glie l'im- preltafli. 101. CG: Alfolutamente parlando e ufura il mutuare nel meíe d'Agolto il frumento, acció frellituifca a Maggio, quando fi pre- (ume crecerá il frumento ; peró- per ragio- ne del lucro ceflante pudo mutuarfi con que. fta condizione : perché fe V. S. aveva da confervare queíto frumento. fina Maggio» realmente riceverebbe. quelto guadagno ; vendendolo allora a prezzo pid :alto:: Adun- que non e ragione ¿che per far-un benefi- cio a Pietro , fi privi del fuo guadagno . E. benché alcuni Canonifti lo limitino » di- cendo, che il lucro ceflanteíolo pud pren= deríi , quando il mutuante impreíta prega» to dal mutuatario , e non quando lo fa di lua volontá ; la comune peró de” Teologi fente ¡il contrario , che Y mutui per Íua volontá, d richieño dal mutuatario » pud prender Pintereíle del lucro mo oli-
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