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152 lsiza , folodeve rellituire quello, cherubd , non perd idanni della combultione, perché quelti lono prater intentionem , 85. Etancora dato il calo y che voi avelte obbligo di reítituire idanni del feminato , non doverefte reltituire tutto quello, che da quelto averebbe potuto raccogliere il luo Pa- drone, fe folle arrivato a perfezzione, $ a tempo d'eller mietuto, ma folo quello, che allora li eftimava , e valeya la Íperanza , che prometteva il feminato. Leflio/ib.2. de ju- fir. cap. 11 .dub.19. perchée i b ni in Íperanza vagliono meño , che in polleffione : Sed” fic elt, che quelto feminato era un bene in Ípe- ranza : Dt.nque há da eltimarli meno , che le gia fofle in polleflione * 86. P. Padre m'accufo , chead un Lavo- ratore rubai un manico di Ícure, con animo di reftituirglielo il giorno appreffo ; e nel mio Luogo era una Scomunica contro quelli, che rubavano. C. E per aver voi pigliato quel manico , Jafció il lavoratore di travagliare quel gior- no? P. Padre si. C. Ditemi, era quelo povero giornalie- re, che colla Íua giornata foftentalle la fua famiglia ? P. Padre si. €. In primo luogo , il pigliare una cola Valtricon animo diritornarla fubito al fuo Padrone non é furto, fe l'effer privo della tal cofa quelto breve tempo, nen ha da dan- nificare il Padrone . Cosi 1 infegna Grana- do, apud Dianam porz. 3. tras. 6. refol.25. Peró per eflere provenuto a quelte giorna- liere dall' avergli levato quelto manico di Ícure + ildannodi perdere la fua giornata > e con quella il foltentamento della fua fami- glia”, che rifpetto di perfona tanto povera era danno grave, per quelta cauía voi pec- calle mortalmente in aver rubato quelto ma nico di Ícure. 87. Ma la Scomunica , che e promulgata nel voíltro Luogo contro quelli , che ruba- no, non gia lega voi, perche nel voltro fur- so Moo da confiderarfi due cole: l'una, la ragione di furto, ePáltra la ragione di dan- no , che-dal furto rifultó : Pazione, in ra- gione di furto, fú peccato veniale > quan- tunque in fpezie 3 e ragione di dannifica- zione » fú mortale ¿ e poiche la Scomunica fi promulgó contro quelli , che rubavano, e non contro quellis chedannificavano > $e il E a Trattato VII del VI. Comandamento. furto , che commettefte, in ragione di furtoy fú leggiero , non poteíte incorrere per effola pena della Scomunica , che e grave, e per eller grave ricerca peccato mortale. Altra cola larebbe:» fe la Scomunica fo/Te fulminata contro quelli, che dannificano il Proílimo , che in quelta fuppofizione Íare- fte incorío in quelta Scomunica ,: rubando a quelto povero l'iftromento , co'l quale do= veva guadagnarít la lua giornata , effendo- gli occafione di grave danmo . Et e la ra- gione , perché in queíto cafo , quantun= que la materia del furto fofle in sé mate- ria leggiera , il danno peró era grave: Adunque eflendo fulminata la Scomunica contro quelli , che facevano danno voi vi larefte incorío; poiché elfendoildanno gra- ve, ela colpa grave in ragione di danno, era materia baflante, e fufficiente to) per incorrere la pena grave, come é la Scomuni» ca maggiore. PART BB. Delle caufe , che fcufano dalla refituzione, 88. Pp M'acculo Padre , che non hó relti= A tuito fina queft' ora una cola, che ho rubato. G. Gli há perdonato liberamente ¡l Pa» drone della cola il debito ? Dico , libera- mente; perche, le l'avelíe fatro per violen- za , non valerebbe il perdono: E dico anche (il Padrone) 5 perche , fe quello, che per» dona , non e il Padrone della coía, maaltri, che vifono intereffati , non valeil perdono» né la condonazione + P. Padre ) non m'há perdonato il debito il Padrone. C. Era coía , che lez non potevarellituj= relenza perdita del buon nome, Íanitás-9 vita ? Perché non v'é obbligo di reftituire i beni di fortuna con perdita della fama, fanitá , Ó vita, perciocché quelte cofe fono di ordine luperiore, e di maggior Íftima , che ibenidi fortuna. P. Padre » lenza perdere coía alcuna di tutto quelto y potevo reltituire . C. Laíció di farlo , per lapere certamen- te, che il Padrone della cola , doveva a lei altra d'ugual valore? Che per modo di ricom= penía potria laíciaríi di reítituire , dóme hó detto di fopra pars. 7. mum. 67, E P. Pa-
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