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Cap.WW.Part.V II della Compenfazione. 149 ancora quello , che (í ricompenía , deve ri- tornare al fuo Padrone il medemo lucro , che gli celsó . Provo la confeguenza; per quelto il ladro deve reftituireil lucro, per- ché fi cauía efficace , cheil tal lucro ceflal- le al fuo Padrone: Atqui y anche quello y che li ricompenía nel detto calo, e caníla ef ficace , <he cefli il lucro al fuo Padrone: Dunque , licome éil ladro, cosi lara obbli- gato anche quello , che £ ricompenía, alla reltituzione del lucro. 74. Non trovo , che in terminis tocchiil calo ; pero fon di parerey chequel tale, che íi ricompenía ( concorrendo le circoftanze dette di fopra mum.67. che fanno lecita la compenfazione ) non e obbligato reflituire al Padrone il lucro, ancorche fappia certa- mente, che queíto tale aveva da confervare il vino fin' al tempo, nel guale folle afcefo il prezzo. E lo prove colla dottrina, che con. altri Dottori porta Diana part, 8. trat.7. refol.17. qual' infegna , che il debitore pudo anticipa- rela paga, chedoveva, peril tempodeter- minato +, ancorcbé queíta tale anticipazio- ne fia contro la volontá , 4 ¿in danuo del creditore : V. G. deve Pietro a Giovanni centoreali, chegli há da pagare peril gior- no di San Michele : Sá Pietro, che lamone- tas ha da abbalíare ; puó detto Pietro -in- nanzi, che liabbafli, ancorché non tia com- pito il termine ) pagare a Giovanni quefti cento reali: de ancorché non approvo total- mente quéfta opinione di-Diana ; peró ., € fenza dubbio , che arrivato il giorno dí San Michele , che é il termine allegnato , pud Pietro pagare a Giovanni i cento reali > quantunque fappia , che. all'altro giorno hi.da abbaflarí la moneta: Ora formo cosi l argomento : per quello Pietro pud paga- rea Giovanni , arrivato il giorno determi- nato , li cento reali, ancorchée quella paga cada in detrimento di Giovanni , perché arrivato il termine ha Pietro obbligo di pagare , e Giovanni diritto , perché Pietro lo paghi: Atqui nel caío della compenfazio- ne há: il debitore obbligo di pagare , e quel- lo , che £ ricompenía , azione per efler pa- gato : Dunque , le per ragione di quelta azione , O diritto none obbligato Pietro de- bitore , a foddisfare a Giovanni , quel de- crelcimento di moneta » che gli viene dal pagarlo in tal giorno!, nel quale e a prezzo fomimo la moneta , né meno quello, che ú ricompenía e obbligato rilarcire al fuo Pas droneil lucro del vino, col quale s'é ricom- peníato. All argomento in contrario y che di fo- pra. ho propolto , riílpondo , che v'é:molta differenza frá il ladro, e quello, che fi ri= compenía; perché il ladro con ingiuftizia pri va il fuo Padrone del lucro , che averebbe guadagnato; maquello, che (i ricompenía, li ferve del fuo diritto, enon fi ingiultizia, ne aggravio al Padrone del vino: non com- mettendo aggravio , né ingiultizia ,- non y avere obbligo di reltituire : Dunque C. 75. Contro quefta dottrina pud argo= mentaríi coll” opinione comune di 10 7 Navarro y 4 altri , che cita Balleo Verb. Refiit. 5. $. 1. num. 3. Quali infégnano eller lecito al debitore prolungare la paga , quan- do, facendola allora , glie ne fiegue qualche danno: Inqueíto caío fiegue il dannoal de- bitore di vendere il uo vino a minor prez-= zo: Dunque puo lecitamente differire la pa= ga: Adunque non há il creditore azione a ricompeníaríi per.allora col danno del de- bitore . Provo la confeguenza; perché non e compatibile » che due in-un medemo tem- po abbino azione ad una medema cofa; uno perché gli fi paghi; Valtro per non pagare, poiche alias potrebbe verificaríl'avere giufta guerra riípetro di due contrarj in un medemo tempo : Dunqueétc, 76. A quelta objezione riípondo facil- mente colla dottrina comune , che portano Navarro , Pietro di Navarra , e Maggiore, citati , e leguiti da Layman 46.3. Ss. trat, 2, cap, 12. num. 2. qualiinfegnano , che quando al creditore fiegue dalla dilazione della paga il danno medemo, che-al debito- re dal prolungaríi la paga y há da anteporíi il danno del creditore, é< e obbligato il de- bitore reftarne di lotto con fuodanno: At- qui , nel calo prefente ne feguirebbe al ore. ditore il danno medemo , che al debitore: Dunque doveva queíto pagare Íubito . Pro. vo la minore; il danno, che ne feguiva al debitore y era reltar privo del lucro , che averebbe avuto in vendere amaggior prezzo il [uo vino 3 quello ftello danno feguiva al creditore : Dunque ác. La maggiore le certa; la minore fi prova: Se alcreditore ft pagale ¡il fuo debito » allora potrebbe con quelto danaro tar provifione di vino alla lua famiglia a baílo prezzo, e di poi Pave- £53 rá da ! | l | ai d A A eS 4 E - E a RDA A RH 0 a E ll 1 A » oi A
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