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Cap.Xde Confeffori,che follicitanoadTurpia. 123 avanti , d: dopo-quelli, o hi fatta altra coía, chevi frammezzalle ? “P.. Padre , immediatamente dopo micon- feflai, perche egli medemo:me' dife, di- cendomi , che cosi Dio mi perdónerebbe i miei peccati LO AA C. Adunque, ancorche, alids.; non fol- fe obbligata V.S. a denunziarlo-propter hos taétus, come € y lo farebbe folo per quefta circoltanza d'ellerfiimmediatamente confel- fata : colta.eziandio efprellamente dalla fo- pradetta Coftituzione : ln ada Sacramen. ralis confeffionis» five amtd , fivo immediat?. Di modo , che le qualche Sacerdote haber rem; aut taítus , aut fermones inhoneltos con qualche perfona, $ immediatamente la confefía , deve elfere denunziato . Non peró quando la confeflione non é immediata a queltidi mado, .che £tá quelli, e la confeffione medii altra cofa , e tem notabile; V.G. 6 confeÑía la períona, .elce dal Confefficnario, e vá alla fuacaía, Sil Confeflore fequitur cam follicitandi gratia in domo lua , quelto «non incorre nel deljtto della denunziazione . Irá Seorcia in Bullis Pontif. epif. 77. Theor. 197. :apud Dianam Part. 1. trat.4.refol. 24. Perche la Coltitu zione dice, che hi da eflere immediar?. : Dunque¿ quando non e immediat? , non ve obbligodidenunziarlo . ! , 165:-Sa V.S.: fe quel tal foggetto fa infa- mato di fomigliante delitto «di follicitazione, o há fentito qualche cofa diquello? P. Padre , ¡onon hd udito cola alcuna. C. In: cafo che il delinguente non fía in- famato difimil delitro di follicitazione, ma che e tanto occulto; che folo una perfona losá, fentono Reginaldo, 8caltri, checita Leandro del S.S. Tom. 1. trar. 5 di/p.13.G6. che von w'é Seda cet di denunziarlo. Sed quidguid fit de probabilizate hujus opinio. mis 3 per la pratica «e moralmeote impoffli- bile aggiultare quella> féntenza ; perché-; comedla [ollicitazione paña nel lecreto del Confeflionario : come há ad e alla nod altri di modo che refli infamato il Collicitante? L'altro , perché quelta opi- nione-é-in total pregiudiziós e frullrizione del Decreto dell? Inquilizioñe ; perche, fe q. Penitente , -per ellere occulto il cá: o, non d-obbligato-a denunziare, né me- no lo lara ValtroPenitente, mé Valtro; ne altri mo!ti, che privarim fono Mari follici- tati , poiche Pano nen: sá:-del! altro, ne hanno notizia » che fiano flati follicitati. 166. Suppone V. $. che il tal Confellore fia vero Cattolico , 9 vi fía alcun foípetto di Jui, che noo -fenta bene della Fede? P. Bglidinopinione di tale; néio ho di lui udito cola mal fonante nella Fede. C. Quelte Coflituzioni:, che: impongo- no queíte pene al follicitante, £ fondano in prefunzione y che quelti tali non fono veri Cattolici; come colla dalla Conftitu- zione di Pio 1V.:che dice cosi: Nos ¿mania mum inducere nequeuntes y; quod qui de ide can 2bolica- recio fentiant , Sagramentis in Ecclefia Dei inflituris aburantur y vel cis injuriam faz ciant.. 1l tenore di queña Bolla pudo vederú in Elcobar del Corro Tom, 1. de Sacerd: folicie. al principios 8£ in Fagundez Tom. 2. inpra. cept.. Jib,6. cap 12. mum. 2; 167. Fuori- di quelto e opinione di Silve- fro, Soto, Ricardo, Caflro , Navarro, de altrimolti , che cita Suarez de leg. 1. 3. cap. 23. 2.1. che le Leggi fondate in prefunzio= ne non obbligano in cofcienza , quando in qualche cafo particolare cella la prefunzio- ne: Atqui, le Bolle Pontificie contro i fol= licitanti , ( fondano in prefunzione d'ere- fa: Dunque, femanca la tale prelimzione, e colla, cheilfollicitante e veró Cattolico 5 ccflerá Pobbligo didenunziarlo. Cosi lento- no Navarro, Soto; Holtieníe, écaltri, che cita il P. Leandro di Murcia in dig. Moral, Tom.1 116,2. difpo5. vefolx. m2, Confeflo, che quelta ragione há apparen- temente molta forza; ¡operó ció non-oftan= te, fon difentimento contrario; con Freí- ta, e Diana part. 1, trat. qx refol.10, Perché i delitti , che /apiuns berkíím : di le Nefi rendono folpetto quello; khe li commette, ancorche per altro fia vero Cattolico: il de- litrodella follicitazione fapiz berefm: Dun- queil medemo delitto fonda (ofpetto d'erefa, ancorche coli , che quello y che lo commet- te lia vero Cattolico . 'altro, perche ¿il Tribunale deve olbli- gare quelli tali follicitanti ad abjurare, an- corche peraltrofiano Cattolici, ne fi provi d'elli cofa contro la Fede ; come con altfi DD.diceBónacinaTom.t. in trablatib variis watt. [00 hip 6. puntt.3. num. 28. Dunque 1deliteo della medema follicitazioñe f3 fos Ípetto nella Fede il delinquente. 168. E midica VS. confent? 'nella folli. citazione , idell tactibus impudicis cur ¡lla períona? P. Pa- a ARIASbr AI ci O Le rar — —— e 1 ' 7 we
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