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Cap.VI. della Scomunica. del Canone. la, fenza che prima foddisfacefíe la parte, ó deffecauzione di farlo, non potendo allora foddisfare; non fú peró per quello invalida Vaffoluzione dalla Sco:munica y, ne quella de” peccati . Sanchez lib. 3. de matrim, difp.33- 2.3. Scaltri, checita Avila decen/.p.2.cap.7. difp. 3. dub, 9. concl.2. 8 altri molti. Ma Pavverto, chequantunque il Confel- fore per inavvertenza , non leabbia impofto quelta obbligazione, deve V. S. dar ¡odisfa- zjone alla períona offeía, e le non lo fi cade di nuovo nella ftefía Ícomunica; come dice Villalobos ne//a Som. p.1, trat 16, diff. 20. 11.10. ecolla ex cap, eos ; defebtent. excomm, in 6. 50. C. La ícomunica , dalla quale J'há alloluto quello Confelfore , era rilervata al Superiore? P. Padresi, era rifervata al Sommo Pon- tefice . C. Glifece dar giuramento di prelentarli , quando potrá a lua Santitá ? P. Padre nó. C. L'allolve da tale comunica in virtú della Bolla, Giubileo, d alcun'altro privi- legio, Y per non potere per allora ricorrere da Sua Santitá. P. Waflolvé peril privilegio della Bolla.. C. Quello, che eafloluro da qualche [co- munica rilervata al Papa , per non poter ri- corrére a Sua Santitá , dice con Navarro Cor- dova, Rodriguez, e Sanchez, Leandro del S. S. pars.4.trat.z. difp.17. 9:64. che gli fi deve imporre fotto giuramento lonere di prelentarfia Sua Santitá ceffato Pimpedimen- to, eccettuati gl'impuberi, 4 anco in fen- timentod' Avila, e Silveltro, che cita Lean- dro y ¿bid. 7.65. né meno li deve imporre alle Donne: Avila peró apud eundem Lean- drum cif.g 64. dice, chequelto giuramen- to di comparire amiuno hada imporíi in qual- fivoglia Ícomunica , fe mon in-quella , che s'incorre per la percuffione del Chierico: il che tiene col medemo Avila il N.R.P. Tor- recilla mel fuo Efam, deVefc, trat. 1.9.1. fect 4. digfic, 35. mum. 130. part, 49. 51. lo peró farei di flentimento , che nel foro della colcienza non fia necellario im- porre -fotto giuramento Vonere di prefen- taríi in niuna cenlura rileryata, dalla quale s'aflolve quello , che há impedimento pro zunc diricorrere al Superiore; ma che baíli la femplice promella, e fermo propofito, e parola, che dia il Penitente di prefentarú ecfíato Pimpedimento , eflendo períona fe- ro 67 dele , dalla quale polla Iperaríi, che lo far2. Elo provo; perché nella cenfura , che ricer- ca la foddisfazione della parte, non enecel- lario y che quello, cke nonpud loddisfare , diagiuramento di Érlo » potendo y má baíta, che dia parola ferma di compirlo; come ho detto nel nam, 48. con Layman » Valero , Enriquez, e Diana: Adunquené meno lara necellario., che imponga fotto giuramento Pobbligo di comparire a queilo, che e alfolu- to dalla cenlura rifervata y per non poter ri- correre dal Superiore , ma balla , che lo pro- metta lenza giuramento , Provo la confe- guenza; Per quelto non e neceflario giura= mento, néaltra cauzione» quando (iallolve la Cenlura, che ricerca loddisfazione della parte, ma bafta nel foro della cofcienza la promella [femplice y perché ¿im foro penitena tiali (dice Diani refol. 44. citat,) deficiente pofibilizate punitentis , propofftum ejas fria santum vales y Ghantum datio pignorum , vel fidejufforum in foro judiciali : Adunque» [e nel foro della cofcienza vale tanto_ il propoli- to fermo, quanto nell' ellerno la cauziong pignoratoria , o fidejufloria, e confeguente= mente la giuratoria , (iegue, «che, quantun- que per aflolvere n l foro elterno, e giudicia= le dalla cenflura rifervata quello , che non pud ricorrere dal Superiore , lia necellaria la cau= zione giuratoria , che potendo fi prefenteri : balterá, perallolverlo nel foro della cofcien» za , la lemplice promefla , e propofito fer= mo , eparoladicomparire potendo. Di que- fto medemo [entimentoé il N. R.P.Fr. Mar» tino da Torrecilla , al quale hó comunicato a bocca quello cafo. 52. Manotifi, che le impedimento per ricorrere dal Superiore , al qualeé rilervata la cenfura» fofle perpetuo, non há da impor- fi Vonere di prefentarl: , come dice Baíleo Verb. Excomm, 7, fub num. 8. $, Circa hos : So» lo nell impedimentotemporale, eche hi da cellare» há da imporíi detto.obbligo; poiche a niuno li deve imporre una cola impoflibile: Quia adimpo/fíbile emo obligatur , lege impof= fibiliumF de reg. jur. a colui, che há impe- dimento perpetuo, éimpofibile limile ricor- fo: Adunque non gli li deveimporre. 53. Notifi in fecondo luogo ) che fe il Confeflore , che affolve dalla cenfura riler- vata, non impone al penitente Vobhligo dí prelentarí al Superiore , cellando l'impe- dimento , non per quelto fará nulla Paflo- luzione dalla tal cenfura , come pub veder- E 2 fin
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