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PA nofo l'río del debico coviugale , n. 137. 8 lego ibi. br DR mie Se fi deve pagare , 6 6 pofiz , quando ( diman. ” da indebicamence 0.131. 8 feq. p. 128. Il negarlo lenza cauía , quando íi dimanda co- " medebito di giufizia, € peccato mortale; manoo quando fi dimanda peramifa, o. 234. P. 129. € ne' numeri feguenti ponno vederí altre dottrine partenenti a queñas maceria. ae : : Debiti . uando fij peccato il differire di pagare, n- 214.8 (eq. p. 188. Y In quai cab pofia il debitore anticipare , O dif. " ferite la paga de' fuoi debiti,n.74.€ 75. p. 157. MEMO. ¿2 e ] s Decime . Che cofa fiano , e per qual legge obbiigano , o. - 205.p.186. ds Si diuidono io prediali, perfonali ,e mifte, o, " 206.bbi. : DA Che peccato (jj il non pagare le decime, n. 206. ibi o : Se s'hanoo da pagare fenza cogliere cofa zlcu- "na per quella porcione, che fi feminó, e fenza contare le [pele nel feminare , e racco- gliere il grano, ne itributi, o. 209.c 2,0. p. 187. ' y a Non fi hanno da pagare del peggio, o. 211. qe En Scfi devono de frurti raccolti; e quando “ devono di quelli, che per anco no"! fono, o Delitto . Qual delitto € quello , che dirime il matrimo- nÍ0,0.73.P. 114. Lo dirime l'adulcerio con mutua promefa di " fuevro matrimonio, n. 86. € 87. p. 114. x leg, p Et anco F¿mmazare il proprio Marito , 0 Mo- glie , cos queft'animo , O intenzione, n. 88. Pido rad Secondo álcovi pare, che non contraga queÑ' " impedimento quello, che Vignora , 0.87. ibi. , A Denunziazione . Come, € quando dene cñer denunziato all'Ta. * quifizione il Sacerdoce , che nel Confefñio= nario follicita ad curpia, n. 157.8: feg. p. 134.8 (eq. : ' Detue efer denuaziaro forro pena di Ícomunica - amaggiore late fencencie , nella quale iocarre il Conftfiore , che aÑñolue il follicicaco, feoza imporgli quefobbligo ,¡¿bi. Non folo quello, che folicicac mnlieres dene " elstrdconoziaro , ma anche quelio , che lo. licisac viros , n. 159. ibi. Et anche quello, che foliicita il Penicente a pec- - carecon aleri,n. 160. ibi. Dene efser denunziaro quello, che fagendo 556 Indice: la confciliong haber tiG:s inhen:fios ts 162, 8% leq.ibi. e E guello , che auanti la confelfione, 6 doppo immediaramente follicica 2ut Gmites halos taltus , De 164.P. 135. Se quelo non hegue immedistamente sia, confeflione ¿ hoa *'c obbligo di dedunziare ibi. íS Se fcufi, per non elser denunziaro , 1 non efser iofamato di imil delicco , n. 165. ¡bi. S: dene efser denunziaco , quando confia effer vero Cattolico , 0. 166. ibi, > Se il Penitente , che acconfeoci alla follicitazio. ne lara obbligaco denuaziare il Confeísore, N.168.P. 136. A ) Che s'ha da dire, fc il Confefsore € gjá emen- dato; € quando (¡ dirá, chelo 6j,n. 169. 8c feq. ibi. Noa s'ha da fare la correzione fraterna auanti di deounziarlo ,0. 174. 8 (eg. p. 137. Quaado poísa elser aísoluco il Penitence follia _Ciraco auanti di fare la deounzia, o. 178, P- 138: | In che forma s'ha da fare la denunzia,n. 180. 8 eq. ibi. | Che cola hj denunzía Enangelica, e che cofa la denuozia Gíadiciale , 0,33, P-470. In delitci d'ereba fi dene deounzjare, quaocun- quenon f pofsa prouare; il che s'intende conftando certamente il delitro, n. 33. € 34.ibi. : Lo tuciso s'ha d'intendere de'delicci, che fapiune berem ,n.35.ibj. Quando fi poísa traiafciare la denunzia ia que: fti cali ,0.36.8 (cq.ibi. Deue c/ser denunziato il Sacerdote , Che da al Peniteore , quando 6 coufefsa , qualche car- ta , acila quale follicica; e lo elso s'iotende, fe la da auanti, d doppo immediaramente la confeílione, 0. 40.€41.p. 471. Non vé cbbligo di denunzíare quello , che nel la confeffione follicita 2d alcri peccati, che non fono coutro cáñitd; ne quello , che ia alcri Sacramenti folicicac ad turpia; ne il Laico » Che Gogendofi Sacerdore, follicica coufelsando ; ma bensi il Sacerdote fempli- Ce, che fiogeadofñi Confeísore follicica , De 43.5bi, y Deúe e/ser denuoziato quelio, che ia confeflio. netxiglt amorem a Penicente, $ qui pro pesitcntia imponit, ve nudaca flagellacios nem acciplat ab ipíomer Confefsario ; qui- ue folicicatus , confeacie lolicicacioni , o. 43» P. 472. a Noa puo'il Confeísore liberare dall'obbliga zione di denunziare il Peniceace follícicaco co'! dirgli, che (i confe(á da Ini,n.45.€ 46. ibi, Se € obbiigato il Covfeísore follicicante a dire pofriuamente al Penicence follicitato , che lo
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