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Propofizione XX XVF 1. Condanhate » 509 134ch: dice, ehe il Concilio di Treato non ri.- uocó ¡ Prinilegij de Regolari d'e8er difpeníaci neg! ¡nucrftizij da loro proprij Prelati . $e ¿la ragione, perche, quantunque il Concilio Sef), 93, (4), 11.12. 13.014; nella quale parla di queña materia laíció la [ua diípenía al gindizio de'VeÍcoui ; non pone peró claolola derogato- ria de'privilegij de Regolari: Sed (icelt, che qui nen fi condanaa , che i Regolari poflino valerú de'lor privilegije nel che ¿l Concilio dif pone il coorrario, lenta aggiungere claolola derogatoria di tali privilegij, come s'e decco sel num, 323: Adunque von hi condasna il dire, j Regolari poffivo feruirfi de loro prinilegij d* eler dipeníaci negl'Incerkizij da' loro proprij Prelati. 217. Sin(eriíce per quarco, chei Regolari non ponno ceferordinati in vn giorno degli Ordini maggiori , ne in Suddiaconi , Diaconi, O Sacerdoti avaori de'veoci due sani, venti tre, £ venti cinque; la ragione €, perché il Concilio. nella Seff. citata, cap. 12€ 13. B0D folo difpont il contrario , ma aggiunge clao- foladerogaroria de' Priuilegij: Aduoquei Re- gotáti non potranao «er ordioari d'ordine maggioré augoci Perá añegnata dal Concilio, né ricesuere due Ordivi maggiori in va giorno medemo , per prinilegij otecnuci avaoci al Concilio di Trento, Íc non ne haono alcrí pucuamente imperraci doppo dul dicto Con: cilio . 228. Sinferiíce per quiaro , che né meno Á condaona J'opinione , che aferiíoe come certil: fima Leandro del Sacramento parte 2. T rat. Qe difp. 24. queft. 26. che dice, chei Regolari ap» rova:¡ dall'Ordinario , per vdit confiMoni, ponno difpeofar al maricaro , Che per inceño commisdo con parente di fua moglic lo primo, O fecondo grado, refló impediro da diman. dare il debico, di pottrlo dimandare , quando hanno tali Regolarí per queño commifione da' loro Prouiaciali : la regione € , perohe il Concilio non rinoca efprefamente queño pri- vilegio covcello á Reguiari: Adunque non (i condanna l'affermare , che i Regolari políiao valericot. Ne ofta il dire, che queño privilegio 6 coo- cefie á Oracolo di viva voce, e gli Oracoli di viua voce furono rivocari da Vibano Ortauo, come dice Diana part. 6. Trat. 8, refol. 32; perchs riípondo, che queña comerfione non foto.ba ragione d'Oracolo di viua voce,ma an» che d'Indulto,e graziz concefía per aueua Con- ftituzione Pontiáicia , come dice Lraadro ¿bi $. Tum etiam ; Rifpondo per fecondo, dato ,€he fofíe Oracolo di viva rocc, ÍA opinions di Porcel, $ altri che cicaci Gegueil N.R.P. Er. Leandro di Murcia fopra il fcfo cap. delia Regol. Serafica queft. 2o.che noo fono rinocari gl Ora» coli di vina voce , che concedono privilegij a' Regolari : la quale opinione non e qui condan- nata parlando de priuilegij conce a viua vo- ce, che non fono e/prefamente rivocari dal Concilio; com: afferma 11 N.R.P. Torrecilia foora queña propofizione 36.num. 5.e 6. Sed fis ek, che il privilegio , del quals parliamo , a0R € riuocato típrefiamente dal Concilio: Adun- que, quantunque diamo , che fa concello per O:acolo di viva voce, non f condanaa in que- fto Decrero d'Aleizadro Vi chs iRegolari poíñao valerícas . Propolizione XXX VII, Condanaca . L'¡ndulgenze conceffe a* Regolari , e rinocate da Paolo Y. fono oggi renalidate . 229 Maggior jotelligenza di quetas propofizione toccheró alenaro L 2 cofe [pecraaci alla mareria dell Indulgenzc. E fuppongo primieramente, che nel peccaco fi ricrouano due cofe; l'vna ¿la macchia , colla quale (1 Jorda l'anima neglioc- chi di Dio ¡e l'alera d il reato della pena doua. ta per la colpa, come ho (piegato velle mie Con» ferenge part. 4. Traft. 1. Seét. vltimo $, A. num. 1. La rmacchia li coglie colla proiceoza ¿¡1lreaco della pena G condona coll'opcre buone , € coll lodulgenze. 230. Suppongo per fecondo , che Indnlgen- tia efi yratia , qua certo aliguo opere inimnélo , pana temporalis pro peccato debita remittiturs O (G puó definire cosi: Ef pane temporalis pro peccatis aítualibus remifis debite relaxatio , de thefauro comeiúni Ecclefia , ab eo qui poteflatem haber: di mudo che del teloro della Chieía , che Gi) com- pone de” meriti di Girsú Chriño, di Maria Santiflima Sienora Noltra, edegli alcri Santi, lafció Sua Diuina Marfid poreñiá al Sommo Pontefice, di difribuire Lodulgenze, colle quali fi condonabicro le peos douute a” peccati pera donari gia io quanco alla macchia , 231. Suppongo per cerzo , che 'Indulgenza non perdana il peccáro ia quanto alla colpa, ne puó perdooare la pena Etcroa, me latem- porale, che doppo peedonára Ja colpa fidonca va purgare 6 o quetto Mondo , 6 nel Purgato- rio ¿ne meno puó perdonare la pena ¿le prima non € perdor.ara la colpa » Suppongo pts quario, che per eder válida la coacefione dell'fodulgenza , ricerca caula pia, 8 oocíta ; ed acció fia lecica, hi ricerca di piú , che la cavía la proporziouata coll'La- dulgenza conccíla ¿2 quantunque alcuni dica» no, che Plodulgenza concefla con caía pia, íbbene non proporzionara con eba , € valida, besché fi conceda iiecicamente ; perá la pió coa.une opivione dice, chs pon folo € lecica, ma anche invalida, fc la canía 000 € propor» zionaca : Sic cum Caictano , Cordoua , Lay- , máis,
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