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Propofizione XXX 111.Condannata - refima ; che e quello, che diceua la condan- rara ; ma che Ínpponendo , che quefa confue. tudine ebblighi per fe $ diciamo , che per acci- dens fono líberi da quef'obbligo i Criftiani ne” cafi qui riferiti . 204. Dico per feo, che non 4 condanoa Yaffermare che fi poflino mar gizre nella Qua- refimafenza Bolla oua, e€ latcicioij per caufa di qualche accidentaria iofermitd: v.g. per efler dauncío alla favicá il pelce: Ne fi condanna rampoco Popivione , che dice, chei Cantori falariaci ponno mangiar oua nella Quarefima fenza Bolla , quando ne hanno di bilogno , per conferuare la voce; Vide Dianam part. 1.T rat. 9. refol. 11. Né ( condanna il dire , che quello, al quale per prinilegio e permeño mangiar oua, elatricinij, pofía anche mangiar peíce , quan- do ó non ha ona a fufficienza , ó larcicinij , per far vn pato compercote ; O benche ne abbia, eli cauía faftidio ii mangis: fempre d'efh : Sic Azorio part. 1. lib. 7. cap. to. quef. 5. QueÑe doturine fono ditierenti dalla propofiziones condannata , come confta dal decto nel numero precedente, e cosi non refano qui condan- nate, 205. S' 2auuerta primieramente; che, non perche vna períona e icuíara dal digiuno , po- crá maogiarlarcicinij, O ova, perche fono di- ftinti precetri , quello, che comanda, chefi digiuni, e quello, che proibifce ilarticinij. 1 Couradini, 8: altri giornalieri non fono obbli- gati a digiunare la Quarefima , quando laua- rabo , enon per queño ponso mangiar latti. cinij+ le Donne grauide, e che allarrano , non fono obbligace a digiunare; e uon per quefto ponno mangiar oua , ne lacticiojj , eflendo ro» bufte ¡ia fentimento di Diana part. 4. Trat. 4. refol. 12.6. S'anuerta in fcecoodo Inogo , che quello , che ja giorno di Quarefima mangia molte volte Jarricinij fenza Bolla , commerretaori peccati, guante volte ne maogia, perche la proibizione di non mangiar latricioij e divifibile; e quan- ¿unque li crafgrediíce vna volta, non cea per queílo l'obbligo della lua proibizione; Vedafi quello , che diíl nella 1.part.di que/la Prat.T rato ¿:cap. 3. nun. 38. pag.67. Propofizione XXXULL, Condanoata. La refitazione de* frutti per U'ommifione delle Ore fi pxófupplire con qualfimoglia limofina, che per auanti abbia fasto il-Beneficiaza de' frutti ael Beneficio s 106. Ella refiieuzione, che il Binefi- neficiaro deue fare, quaudo rra- lafcia di recitare 'Víficio Diui- RO, abbisaro parlato di fopra Trat. 12. CAP. 3. Kut:. 56 pag.311. 9 in qnefto Tratsato nella fpica 305 gazione della propofizione 20. perlocht folo toc: cheró quicon brenitá il neceflario per Viatelll- genza di queñta propofizione: E fuppongo, che quello, che ha obbligo di recieare "Vicio Dinino folo per ragione del"Ordine Sacro, 6 voto , Ó che gade [o!lo patrimonio , 9 Capella- nia lepaca, non € obb!ígato a refticuire, quao tunque pecchi granemcare , lafciando di reci- tare 1'Vificio Divino, 207. Dico primieramente, quello, che di- cena la propolizione 33. condannzta e, che il Bcocficiaco fodisfaceua all'obbligo della rei. tozione, che aucua , per auer tralalciato di re- citare 1"Víficio Divioo , con qualáiuogliz limo fina ,cheabaoti 2ueuz facto de' fructi del B:- neficio + Ti che s'inrende condannato , quando autua dato quee limefne avanti d'autr era- laíciaco 'Víficio ; perche non fi puo fodisfere all'obbligo , che non € coneratro : Sed fic ett, che il Beneficiaro auanti di crala/ciarl'Vfhclo, non auzua contratro 1'obbligo di refiicuires Adungue colle limofine , che auanti di crala- fciar 1'Vfficio fece de frutei del Beneficio , nou pote fodisfare all'obbligo di refticuire, che con- crafie doppoafciando di recicar 'Víficio . 208. Dico per Íccondo , che non fi condan- na qui il dire, che il B:neficiaro lodisfa all'ob- bligo di refticnire per "ommiflioai dell'Oce collelinofine, che de” frurci del Beneficio ha farto doppo che cralalció 1'Véficio ; Sic Lura. bier Tom. 3. n4um,752. paz. ( mibi) 639. € con Prado, Torrecilla num. $0. pag. 264. della fe- conda impre/J. la ragione e, perche la propo!t. zione condinuaca parlana generalmente di euc- tele limofine fatee avanci, fenza diftiognere guelle , che furono farre auanti 'ommifione dell Vficio Dinivo, ó doppo l'ommifñione: Sed fic ef, che noi altri non parliamo con queíta generalicd, ma colla reftrizione alle li- mofine farre deppo lommiflione dell* V fficios Adunque non ñ condasna il dire, che delle li. mofine, che de" frutei del Beneficio fece il Be» neficiaro doppo l'ommiflione dell Víficio ,f0s disfa all'obbiigo di refticuire . Ma s'anocrca, che queño non autrá luogo, quando ii B:ncficiaro hs animo efprefo di von fodisfare con quelle limofioe al fuo obbligo, ma diconferuacio, per fodisfatlo con altre lis mofine 3 pero, le non ha quefi'animo Contra» rio efpreflamente, ma anzi voloatá lorerpreca» tiva di pagare il fuo detito con quelle limoña-, cioe , che fe gli i dimandale , fe vorrebbe con quelle limofine fgranaríi dal debico , 8 obbli. gazione, tiíponderebbe, che si; io queño cafo bea fi puo dire, fenza contrauenire d queñta. condaaoazione , che colle limofine, che de* feutri del Beneficio fece doppo lommifhones del V ficio Diuino fi fodisfa 1'obbligo di reftio tuire in tucco ,O la parce rifpercinámente , ts condo igiorni,che ha lafciaco di recirarlo , € Ss$ feconda

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