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Propofiziomt XXVI. Condanmats * dice”, ehé rictué qualche¡coía dal litigante per ¿ar la fentenza a fanore della di lui opinione probabile . 165. Dico per quarto » che, quantunque in gueñta propofizione condannata mon 6 parli jn termini proprij che il Giudice debba reÑi- ¿ire quello riceve dal lltiganis, a di cui favo- re diede la fenrenza: e tiene con Prado Torre- cilla nelle Confulse Trat. 2. Confult. 1, fub num. 144. nella feconda impreffions , che non Íi con- danna, che li tal Giudice rimarrá Padrone del danaro riccuuto 5 il che prova, edifende con zagioni molto merafifiche , e fondamenti mol. to ingegnoñ il dortiffimo P. Torrecilla nel num. 145. e ne fegu. lo peró giudico con Lumbier uam. 1739. Che nonfolo pecca il Giudice , che riceue danaro dal licigante , quale fanoriíce colla fentenza , ma che anche e obbiigaro a re- fituire ; perche non we titolo alcuno , per il guale il Giudice poa ritenerii queño danaro; Adunque e obbiigato a refticuirio , la Conle» guenza € chiara, Panteceden:e li prona: Se per qualche titolo poteffe il Gindice ricenere queflo danaro , farcbbe- per la gratuita dona: »ione del licigante , che trasferifle ii dominio nel Giudice , che lo riceue ; Sed fic eft, che que- fa recezione e annullata dalla legge come pro- ua Sanchez ne' Configli Tom. 1.155. 3. cap. vnico dub. 1.nums. 26. Adunque non vé alcun ticolo, per ál quale il Giudice pofía riceneríi il da- paro ricenuco dal licigante, per dar la fea» tenza a favore della lua opinions , Ó drit- O. A 166. Dico per quinto; quantunque queña propofizlone condannata parla di ricruereil Giundice danaro per dar la fentenza , e von par- la elpreflamente di riceuere alcra cofa , che non fia danaro ; ha peró da tenerái , come coía cer» ra, che il Gindice non folo danaro , ma ne al- cra cofa pola riceuere dai liciganee per dar la fentenza d fuo fauore . Irá Palao fupra num. 15. Y'vno perche la medema ragione, e paricd mi- lita , che il Giudice non riceua danaro dal lit1- gante, come accioche non riceua alere cofe, che non fijno danaro : Valero , perché cosi lo determina efprefíamente la legge Reale di Ca- fliglia leg. 5. tits 9. lib. 3. con queñe parole: Altresi i Corregidor:, Alcaldi, e Grudici delle no- fire Cited , Ville, e Luoghi, cos ¡ falariati , come non falariati y Cosi gl Ordinari , come 1 delegati, non ardiftano pigliare , ne piglno in publico y mé di nofcofio , perfe , ne per altri domi alcuni da mis- wa , ne mune perfone d: qualfiuoglia flato , 0 condi. gione fimo, di quelle y cbe compariranmo auant; ad efi a litgare , or fijuo 1 domi oro , d argento, danaro , panni y vefti”, cibi, ne alsri beni , ne cofa alcuna , Fc. Limita queño Torrecilla vbi fupra , num. 64s dicendo , che non fi condamia , che i Giudici pofbino ricenere alcuas cole comeñibili , come >< —» 437 fijno ia peca quantitd; ¿thé pónoo confumaríi in pochi glorai, efendo queñe cofet offerte per mera liberalicd, 11 rhe pare vero, come non vi fia pericolo , che il Giudice f peruerca per cau- ía de* donatiui coo:+Ribili., 167. Dico perfeño , che quefta propofzio- ne condannaca non parla in termiai proprij, fe il Giudice pofía accercare la promeña , che li Jitigante gli fa di dargli danaro , ma folo della ricezzione del derco danaro ; peró, ció non oftante deue tenerá , che il Giudice noo polla accectase la promefía , che il licigance gli fá di dargli danaro , O altra cola, acció fauori/ca colla fentenza il fuo dritto probabile : Palao vb: fupra , numa. 15. perche la promeña d anche piú perniciola , che ii dono ; poiché ll Giudice rícenuto il danaro rela piú Hbero, per giudi- care il giuñto, che quando fpera quello , che le gli e promefo + Ne menoe lecito al Giudice, che deue qualche danaro al litigante , accecea- re la remifiione del debito, per dar la fentenza á (uo fauore; Scanco aggiuoge con Baldo, Matitoco ,t Menochio , Cafiro Palao ibid. che non € lecito al Giudice riceutre dalla parte da. naro mutuato , per dare la fencenza a Íno fa. vore , perche 6 preílume frode ja quefto mutuo, cioé , voler palliare la donazlone col colore di mutuo . 168. Dico perfettimo , che nen Á cendan. na il dire, che al litigance Ga tecito offerice al Giudice , 9 fuoi Mioiftrialcuni doni , per redi- mere la lua vellazione; ciod, quando temes probabilmente , che gli fard logiu Rixía : Torre. cilla mel Inogo citato num. 163. perehe la propo- fizione condannata diceua efer lecico al Sludi. ce ricener damari dal liciganze , por darglila fencenza fanoreuole + Sed fic eft, che queña opinione non dice effer lecito al Gindice rice» uere quefto danaro , ma efer lecito al litigance ofítrirlo , per redimere la (ua veflazione; Ádua. que non fi condanna il dire, che fia lecico al li- tígante , offerir danaro , O doni a! Giudice, per redimere la fua veffazione; ciod aceió non gli dia Ícotenza ingiufta , della quale ve pericolo, e timor probabile: 1 che A puó confermare colla paricd de' beneficij, ne quali, fenza com. metcer fimenia, puo quello, che ha jus ja re dare qualche danaro , per redimere la vefazio. ne iogiufla + Adunque Kc. 169. Dico per orraun , Che ae meno fi con. danna l'opinione di Lay man lib. 3. SeB.s.Trat, 4. cap. 4.num. 9.2pud Dianam part. 3. Tra!. 5, refol. 45. che dice , che acrento il driceo nat: - tale, puó riceuere qualche cofa dal litígante, . per cerminare la fua cauía prima dell'alere, col- le quali gliando in maso ¿ e che aon fía con» dxnnara quefta opinione , Jo tiene Torrecilla fupra num. 168. perche la propolizione cona dannara permettena al Giudice riceuer danaro, per fencenzlare a fanore dí yno ¿e non A f2nore Rrr dei

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