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Propofizione XX. Condamnata ; golla figila , Madre , Sorella , in artuale adu!- cerio , 6 fornicazlone ; ha peró da dirúi lo ficí- fo; che s'é derro della Moglie, Figlia , 0 Ma- dré, e Sorella, che non e lecito ammazzare Vadulcero , che fi ritrovó con aleuae d'efe ia bruttnre d'adufterij , O fornicazione ; perche la medera raglone, e paricd , che milita io amenazzare di propria autoritd la Moglie, Fi- ella, Madre , 6 Sorclia, fi verifica io 2mmaz- zare la perfona, che firicrouó con cfie in arcual delitro, 124. Dico per quarto, che non fi condan- ha, ve lará peccaro , fe il Marito di [ua propria autoritá aomazzalíe 12 Moglje rierouata ln ac- male adulrerio ,fe lo facelle craíporcaco da vn primo mote dira , fcoza alcuna anucrienza ; € íc fofle lolo femipiena , farebbe folo percato «venjale: elo ego dico di quello , che ammaz- zafie col'ifteo moro d'ira la Figiia , Madre, Sorella , ó complice , che ( ricrova nell'atro del peecato : la ragione e chiara; perche ogoi pec- cato ha da efere volontario, e libero + Sed Ge eft ,chevon e voloncario , € libero l'atro , che fi fa in primo moto dira, feoza alcuva auucr- tenza ¿come diffi nelle mie Confer. part. 1. Trat, 2. Seét, 1. Conf. 3. $. 1. NUM. 2. € HUM. 8.Adun- que!, fe il Marico amazza di propria autori:á la Moglje, Figlia , Madre, O Sorella, che ri- trova in atiuale adulcerio, d fornicazione traf- portato da primo moto, € fenza alcuna auuer- venza, noo peccheráy e le Pauuertenza foie femipiena , fará peceato veniale; perché l'arto íará lemipicramente libero , come dif nel luogo citato delle Confer. num. $- 125. Dico per quioto , Che non Ñi condan» na'il dire, chefe di Marito fofic Giudice , pos erebbe condanar a morte la fua propria mo- glic, 1l di cui delícco á proua pienamence ;€ quantunque non fofie Giudice, te la Gíuftiziz, auendo condannato a morie la moglie per queño delilero , la confignadie al Marito , acció fofíe efecutore della fentenza., né meno fi Con- danna il dire, che la potrebbe amo22zar€ ¿Sic Torrecilla fopra queña propofiziene 19 Trat. 9- mum. 13. perche la propofizione condannata dicena efier lecico al Marito an:mazzare la Mo» elic propria colta io adulterio , di fua propria autorica ¿ Atqui gueñte opivioni , che ho rifc- rito in gueña Conciufione, mon dicono , che il Marito pofa fer quefto di fua propria auto- ricd ¿ Adunque quelfte opinioni non reftano condaunate ¿ Sebbene procherebbe gránemente il Marito concro la caricá , fein queñti due caí condannafle, O eleguifle la morte per odio , € vendecta , enon vnicamente per zclo di giuÑi- zia ¡lo Aefío ba da dirfi di quello , che ammaz- . zafic lo queñi caf la propria Figlia , Madre ,Ó Sorella, 9 complici aucadoli ricrovaci la atcua- le adulcerio”, O fornicazione . 126. Dico per feto, che quantunque nella 483. rigorofa interprerazione di queÑa propofzio- ne 19. paia , ehe Ñ potrebbe faluare il uo Íca= fo, dicendo , chenon ( coudanaa il dire , che Pammazzare in queto calo , fole Ga peccaro veniale, perche la propofizione condannata di- ctua, son pecca il Marico + quello, che dice, che commetrerebbe in queñto caío peccaco ve. piale ; von dice, che non pecca a Aduaque pa- re fi porrebbe faluare la coudanoazione , con dire , che fari lolo peccato veniale '2mmazza- re in quefñto calo . Ma efíeodo , come e, graue la materia della propofizione , deue afermaríi, che á condanna, non come peccato veniale fo- lamenre , ma come mortale ¿ Come s'é derto di lopra ne num, 116.0 119. Propofizione XX, Coudannata . La reflituzione impoña da Pio V.4 Benefciati, che non recitano [Yffcio , non fi deue in. co- fcienZa , auanti la fentenza declaratoria del Gindice , percbé 0 pena . 127. Vppongo primieramente , che cutre le volce , che il Buneficiaro € (cularo dipeccaco , cralaíciando direcjrare Vfficio , e anche Ícuíaco dall'obbligo direfti- cuireifeueri, che alids douerebbe reltlcuire per: Pommmnifione dell'Ore : v.g. Le per, Ícordanza., naturale , perinfermirá , per effere molto tenues il Beneficio , O per alcuy'alera delle caule legic- cime, perle quali (eoza peccato puo lafciarái PVíficio Divino , cea Vobblige di reltituire, come fi raccoglie dalle parole medeme delia Conftituzione del Concilio Larerancoís 5 edi Papa Pió V. che dicono ; legitimo ceffanse impe- dimeuto : Gia ho tractaco di fopra ,< (piegato,. guando , come , 8ca chi hada farí la reíticu. alone de' frucri per Commifione nel dice 'vífi- cio Divino + Vedaú: nel Trate 42%. CAP 3. WM. 6. Ur fequent. pag. 312» , 128. sE per fecondo , che la reRi. tuzione impolta dal Concilio Lareraneníe , e Pio V. 4' Beneficiaci ; che non recicano , aon É pena, come Íono quelle , che impoagono alcu- ne leggiciuilia quelli, che introducono fenza denonziar le mercanzie acila: Cited 58% d quelli, che vaonoá caccia in monci d'alcrís 9 prícano iúi inmi riferuaci Sc. perche di quefte ve opi- niooe probabile , che. dice, civedendo Icggi pu- ramence penali, non obbligano nel Foro della cofcienza, fecondo che disli nelle mic Cosfera Tra. 3» Confer. 6. 6: Y. UM. 5» Pag» 448. Peró Pobbligo di relticuire » Pe l'ommitliooe dell* Víficio, naíce dal non auer dritro a fcueci del Beneficio , che danno propser Oficium » 129- SUppongo per terzo s che alcuni B:ae- ficij haouo altri oneri aoncli fuori di recicare ryvfficio Divino, €: in queli il Beneficiaco, che laícia di dire 'Víficio , uon ha obbligo di rea Qu fiicvira
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