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Propofixiowe V 11. Condannata- Y il fedóndo e probabile, e lecico: Adunque, ícbbene fiaillecico , e condannaco come impro- babile Paffermare , che il Confeísore follicitan» tenon poteua Jiberare il penicente follicicaro, che fi confeñava da efso, dall'obbligo di de- nonziare, non per queño pare condanoerd il dire, che il Coofeísore lollicitante non éecb. bligatoa dire al penitente, che lo denonzl;; poiche il primo € cafo molto diuerío da! lecon= do , come apparirá evidentemente a chi lo Cons fidererá coo artenzione . 48. E fi conferma; perche l'afsoluere il Con- feísore follicicante il peniteoce follicitaro fenza Ponere di denouziarlo , era roglicrgli pofitiua» mente quell'obbligo ; il che € improbabile , co» me ho detto nel num. 45. ma il dire, che non € obbligaro a dirgli, che lodenonzi, non e to- glierli Pobbligo di denonziare, ma folo non imporlo poficivamente, € lafciare il penitente coll'onere , che gl'impongono iDecreti Ponti- ficij; il che, vs patet, € coía molto diuería: Adunque , benché fi condaoni il dire, che puó il Confefiore follicitante afsoluere il penitente follicirato dall'obbligo di denonziare ; non per queño pare fi condanni il dire , che il Confeíso- re follicicante non e cbbligato a dire efprelsa- mente al penitente , che lo denonzij - L'alero , perche ¡il concedere al Confeísore follicitanee facoleá di liberare il penicente follj citato , che viene á confeísará da lul, dall'ob- bligo di denobziare , cra aprire la porta a mol- tilimi inconuenienti, e rendere fruÑiacorij ¡ De. ereti Pontificij; poiche pottva con gran maii- zia qualfivoglia Confeísore , che follicicaíse, dire al penitente follicitato : Venga V.S. 2 Con= felsarfi da me, 4 io lo libereró dall' obbligo di denunziare, e quantunque (i leggano gli Edicrl dell Joquifizione, non auerá V.S. obbligo di deounzíarmi , oe hi di bifogno di confeÍsare, ne comunicare quefa materia con alcuo'alcra períona , perche io l'afioluo + e libero da quef' enere :ma non fieguono quefi inconuenienti dal dire, che il Contefiore follicitanse non € ob- bligaco direal penitente poficiuamente, che lo denovzij; poiche con queíto non lo libera dall' onere di denonziare , ne il penirente refta (cu: faco dall' obbligo, quantunque il Confefore non glic 'Imponga . 49. Si conferma piú 5 perche Popinione , che dice , che il penicente , che acconfence alla (ol» lícicazione, e A fa complice in quefta colpa, non e obbligaco a denonziare ( Quidquid fas de eins probabilitate . quavs non funs fecutns in Dia» lego , part. 1. Trat. Ó. C4P. 10. NUM. 168. pag. 136.) non e condanoara ; Adunque, fe non fi condanna il dire, che il complice non € ob. bligato a denouziare il fuo complice , perche queíto € denouziare vircualmente le Acflo; ne meno (í condanacrá follicicance non € obbligaro a dire al penitente il dire , che il ConfeÑore . 471 follicicaro ,che lo denonzjj Boiche queño faz rebbe manifeftare fe medemo , 2lmeno virtual mente : Sicché pare ,che in vircd di queña con- dannazione , non há obbligo il Confeffore fol. licicance di dire a] penicente .fo!licicaco , che lo denonzij: Si limita quefta dorrrina, ¡n:calo cheil penicente follicicaro dimandadfe al Coas fedore, che lo fo!licicó , fe ha obbligo di des nonziarlo ; che ia queto caío non potrebbe il Confefore rifpondergli, che noa ha quef'ob- bligo , perche quefo farebbe il caío formale menre condannato in queÑa propo Ázione 7. $0. Dico per cerzos in cutti queicab, oc quali pre qualche circoflanza € (cuíaco il prai- tente di denonziare il Confefore , che lo folli= citó ad turpia , fecondo quello , che ho detto nello ípisgo della propofizione antecedente,€ riferii nella Prat. P. 1. Trate 6. cap. 10. ¡0 tutci eíli puo ¡il Confefore follicitance , fenza cone traucoire a queta condannazione , añolucre il penitente follicicato fenza Vonere di deaonziare lo : La ragione e ; perche la propoúziont Con» danoara parla , quando il peaicente ha ebbligo di denonziare ; Sed fic et, che quando ha opi- vione probabile , che lo fcuía da quef'obbligo, von ha il penicente obbligo di denonzíarlo + Adunque ne'cafi, che il penicence probabile mente fi (cuía dall'onere di denooziare , pocrd il ConfeÑlore folliciraoce aflolucrlo fenza loba bligo di deaonziarlo . Propofizione VIT. Condanaaca . Pudo lecitamente il Sacerdote ricemere dupplicata Ripendio per una Mefa, applicando a chi la dimanda la parte fpecialifima del frutco , che corrifponde a quello , cbe celebra , e quefto anche doppo del Decreto d'Vrbano VIII, $1, Iquefña materia dello Ripendio - delle Mefñie ho parlaco di propo- fico in queño libro fupra T rato 12.cap. 4: Part. 2. P42:333: NUM. 144» dG feq, doue fi porrá vedere pid diffulamence ¿ qui fola tratceró il neceflario per l'iocelligenza dí queña propofizione condannara ; € per maggior chia- rezza fuppongo primieramence; Che ve vn Decreto d'Vrbano VIII. che riferilce Cherubi. no nel Bollario , Tom. 4. ad conflit. 43. V' rbani V 111.< Bafico Verb. Mila 7. e Filgucira mello Spiego di queña propof:z. Y ILI.pag, 133» Y Sega Nel qual Decreto fra Valere cofe decrermioa, che il Sacerdoze non pofía riceuere psr vna Mella due (tipsadij, quancunque fijno cenui , 8e incongrui . 52. Suppongo per fecondo , che Ripendio giuíto , e compercnte Íi dice quello, che e cada. to per Confticuzione Sinodale , ó dal Veícono,. á dall'vío riceuuto ne' Veícouati , e che queño ftipendio lo ponno riceuere , noa folo i Sacer. Qoo doti
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