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472 Trattato XV LI. Spiegó delle Propofiz. Cond. ds AlefJandro DI. lemplice , che folicita in confefione , deue efser denonziaro : ltá Diana part: 9. Tra. 9. refal. 32. $. Obferna. Né meno fi condanna' P'opi- pione,che riferij nel Dialogo fupra , Trat. 6. mel 6. Comandamento cap. 10. nm. 170. Che [cil penirente confente nella follicirazione , com ha obbligo di denunziare ; ma io né cold , ue qui Gieguo tal dortrina , ma la contraria «la ragio- ne della noftra conciufione e, perche cutre que» fte opinioni , che ho riferizo fono molto diner. fe dalla condaonaziove, ve pater ¿ Adunque niuna delle opivioni riferite in quefta concluñio. ne relta condannata ; benche ¡o , come gid hó detco non le fiegua , 43» Dico per quarto ( prefcindendo ora dal. la condannazione ) che deve efler denonziazto il Confefore, che nella confeflione ricerca , € dice alla penitente , che gli voglia bene ; e quel. lo che in confeílione dá per penicenza alla pe. nitente, che foffra ignuda da mano del Con- fefíore vna difciplina in caía fa, e nciiegue Veffeteo ; Leandro vbi fupra , queft. 16. 17. deve anche efíer denonzizto ¡il Confeflore , che follicicaro in confeffione da! penitente, coníen. ce nella follicitazione : Fagundez in 2. precepr. Ecclef. lib. 4. cap. 3. num. 56.€ lo edo , fe lol. licicato al peccato, confente folo in baci,e cacciimpudici: Giovanni Sanchez n:le Seler, difp. 14. num, 28. ha pure da dencoziarí il Confeflore, che , doppo che ha finita la con. feflione , chiama nella fua camera il penitente, per dargliil wiglierco della conítflioue, e lálo lollicica ; Diana ex Sonfla part. 4. Trat. 5. ro. fol. 15, 44. Vitimamente dico, che io quetto delic:o della follicirazione, non fi dá paruica di mare. ria ¿€ cosi il Confeflore, che nella confeione, 0 Confeillonario, ha coila Donna alcuni leg. gicri rtacti dimano , pizzichi5 0 cofe fimili, de. ue cier denonzjato ; Si, perche in cofe lafciue non € parnicd di materia: si, perche dato, e non concefo, anzi cegato, che vi foffe, nou vic perdia vn Inogo, $ occafone cos] Sa- cra , come e quella dejia confeflione : Icá qua Faguadez , Elcobar del Corro , Trul. leoch ,£ alijs , docer Filgucira im hanc propof, Pag. 120. fine, Propofizijone VII Condannata, Jl modo d'efimerf dall'obbligo di denunziare quello, che Jollici.ó , e, fe il follacitato fi confeffa co'l Jullicitante, puó quefio affoluerlo fenza l' onere di denunziarlo , 45: Ico primieramente : Che , quan. tu que il penicente follicitato dal Confefore a cofe Jaífciue nella corfeflione , 0 Confeisionario , fi confefsi dop- po col medemo Confeñore , che lo follicito, non reíta libero dall'obbligo di denonzizr lo; Ye 1l dire il contrario e il cafo delia condannazio- nc in quefta propolizione 7. Né meno reíta il peuitéce follicicaro libero da!!” obbligo di den$. ziare , quantunque il Confegore , che lo folliz cicó , lafci d'imporgli 1'onore di denunziarlo: la ragione e, perche l'obbligo di denunziare ia quefto delitto prouiene da"Decreri de'Sommi Posucefici : Aduaque; beoche il penitente coutefi dal Confefiore, che lo follicitó , e que. flo acn glimponga l'onore di denunziarlo , vi fará obbligato il penicente: Prouo la confen guenza : perche Pioferiore non puó derogats, une coglier obbligo , che nafce dalla legge del Superiore + Adunque naícendo l'obbligo di de. nunziare io quefti delicti dalla legge, e Decre. to del Sommo Pontefice, non puo il Confeffo. re , che € inferiore derogare , ne toglier 'ob. bligo , che procede da quefa legge . 46, Dico per fecondo ,che , fe il Confefore follicitance dice al pevitente, che non ha ob- bligo di deouuziarlo , peccherá mortalmente, e non per queíto reíterá il penitente libero dall' obbligo di denunziarlo + che pecchi il Confela lore e cola piana ; poiché iarenca rogliere vaa obbligo , e legecinmacrcria grave, non auca- done poceltá ; che nou re'ti libero il penicente dall'oboligo di denunziare, € altresi cerco; poiché il contrario e il cafo qui condannatos Vero €, che puó accadere, che il proicente follicicato peníi erronea , 8% inuincibilmente di reltar libero dall'obbligo di denonziste, pte autrg!li cosi decco il (uo Confelfore ¿ 8 io que- lío calo, perla buona fede , e colcienza ecron nea,relta libero da querrobbligo nel tempo, che gli dura la buona fede, e cofcienza erronea invincibile, 47. La maggior difficolca €, fe fi condans nera il dire, che il Conteflore follicitante non ha cbbligo di dire policiuamente al penicence follicitaco , che lo denuuzij. Non trouo chi allolucameace rifolua queña difficolca doppo del Decreco d'Aleilandro VIL Pare pero , ché noa (i condaonerd il dire, che il Confeflore fol: licicante non anerá obbligo di dire al penitente lollicitato , che lo denunzij : E queñto pare pofía gindicarf noa li condaani in quelta pro- pofizione ; e prouafi cosi; perche e dinería co- ía affermare: 11 Penitente refia libero dall'obbli- go di denonzuare , confeffando/i dal Sacerdote , che lo follicitó » e quefto puó afjoluerlo , fenza obbli. garlo a denonziare , che aftermares ¿1 Confe/fore follicitante non e obbligato a dire efpreffamente ab penitente follicitato , ch e lo denonzy : Sicome fono propofizioni molco diueríe il dire 1 Pietro ere. sico pué dire a Giouanni , che sd ¡l fuo peccato che no'l denunzúj ye liberarlo con quejto dall'obbligo di denonziarlo , Che dire: Pietro eretico non e obbl= gato dire a Giomanui , che sd il fuo peccato , che lo denonqjjs lprimo € illegico , cin

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