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Propofizione V [. Condannata ; Jare il figillo: Ma benche credi , che quefa opinione non e condannata ; peró ia delicej d'ereña in particolare , non afenco ad efa, ma alla contraria con Palao part. 1. Trat. 4. difp. 9. punt, 10. n. 5. perché la legge nacurale per. fuade , che ¡l ben pubblico , che s'iatereáa ia reprimere gli Eretici , pela piá, che il privaco di conferrar il Ggillo, O fecreco narurale: Adug- que dec, : 38. Dico per fceño , che né meno fi condan- na Popinione di Bonacioz vbi fupra $. 3. num, 1. che dice , che niyao e obbligato denonziare il delitco, che vdi da psríone leggiere , e di po. ca fede: imó, quaocunque l'abbigz vdito da Perfona degna di fede , le piú non fi ricorda da chi l'vdi ¿perche il cafo delia condannazione € molto diucrío da gueña opinione; io peró non mi conformo a quefta doccrina , ma fieguo la contraria con Diana part. 4. Trat. 5. refol. 23. perche 2g!'Inquificóri fperca poi taffar il credi- ro alla notizie , e pefare il fondamento della denonzia , per procedere doppo nel farco, e per la medema ragione , benche di nel num. 34-<che jo vireú diqueña condannazione , nua v'é obbligo di denonzjare , quando il delitto ( sá Íolo probabilmente ; peró non fieguo quefa doctrina , ma la contraria . Propofizione VI. Condannata . Fl Confeffore y cbe nella Confeffione Sacramentale da al penitente qualche carta, acció doppo la legoa , nella quale lo follicita a cofa ve- nerea ¿non fi giudica , che folliciti in confef- fione, e per quefta canfa , non ha da efJer de» NONZIAlO » 39 Vppongo, che il Confefíore , ches ' S follicicail penitente nella conte Mo- 2 ne,0 nel Confeffionario , fimulan- dolaconfiffione, O avanti, ó doppo la con- fellione immediatamente, a cofe laide , O ha con efío trattaci , O parole laíciue in quelte oc» cafioni, deue efler denonziaco al Sanco Tribu palc dell'Inquifizione, per Decreto , e Bolla di Papa Gregorio XV, e che fe il peoicente non ac<upilce queftrobbligo , O il ConfeÑñore , dal quale poi vá a coofedaríi, P'añolue fenza im- porglí, 8 incaricargli quef'obbligo ,¡ocorro- no l'vno , e Palcro in fcomusica maggiore ; co- me dill. mella 1. part. del Decaloz. Trat. 7. cap. 30. num. 157. pag.134. done ex profeffo cracal Quéia materia . 40. Dico iu primo luogo: Quello , che di- ccua la propolizione feta, e quello , che ¡a efia £ condanna, € , affermare, che veramente non lollicitaya , vé doucua efer denonziato al Tri- buvale 1l Confefiore, che dana vna carta pro- bocatiua a lufluria al peaicence nella confellio- ne Sacramentale : ¿l che € manifefamente fallo; 471 perch2 i coocerci dell'animo f ponno manife. ftare con voci,e Ícricrurer Sed fic et, che, fe al penitente manifehade ¡l Confefore il brutro fuo animo con parole nella coafiísione, e cera to , che doucrebbe elser denonzi1co ; Adunque lo ftcíso ha da dirfi, quando glislo minifeta colio Ícricro : E s'auyerca, che non folo deue eler denonziaro il Confefore, che con carcá follicica ia coofeísgione qualche Donna . ma an che fe il follicicraro € huomo ; poiché cosj quel. lo , che follicica Donne , come huomiai io cons feísiooe a col: veneree, deus elser deaonziato; come diiei nel lnogo citato della 1, part.della Pras, N. 161. ] 41. Dico per fecondo, che non folo deus e(ser denonziato il Confefsore , che dá al peni. cence Ícriccura prouvocaciya a luísuria ja con. feísione , ma anoche quello, chela dá auzaci, 9 doppo la conf:ísione immediacamente , Ó quello , che la dá nel Confeífionarjo , luogo, nel quale trequentemente fi fentono Je confele fioni ,9 in pofto deitinaco , Se clerro a queft' efferco, Bnulando , O fingendo la confefone; la ragione ez perché quello, che follicicad turpia nell'occaljoni, O luoghi riferiti , dene ele ler denonziato ,come dice nella (ua Conflicu- zione Gregorio XV. Sed (ec elt, che il confi. gnare Ícrireura provocativa a cola vencrea , dichiara nella condannazione di queña propo- fizione per follicitazione + Adunque quello, che nell'occafioni , € luogbi riferiti dele al peniten. te Ícriccura prouocaciua a lufluria , deue efer denunziato all'Ioquifizione; Ma notií, che fe la Ícriccura non fi defle ne” mentonati luoghi, ncimmediaramente doppo la confeflione, ma medizcamente,von vi farcbbe obbligo di de- pouziare; r.g. fi confefía il penitence , efce dal. la Chiela , 8 il Confeñore lo Giegue, e gli da la Ícricenra prouocaroria, nella quale lo follici- ta ¿queita follicicazione fi chiama mediata , e non induce obbligo di denonziare ¿ com: diff nel luogo citaco del Dialogo , di quello, che foliicira con parole il penitente mediatamente dopoo la confeííjone, 42. Dico per cerzos Che pon á condannz Popivione di Leandro del Sacramento part. 1. Trat. 5. difp. 13. quel. 9. che dice , non eferui obb:igo di denunziare il Confeísore , che folli- cica in confeffione ad aleri delicei, che non lona inonefti ; ne quello, che follicica á cole laide in alcri Sacramcaci, fuori di quello: della Peniten. za: ng fi condanna 1' opinione del medemo Leandro ibid. quel. 38. e 39. che dice, che il Laico ,che , Aag ndof Sacerdore , follicica ia Couf«(Ronario , non deue efser denunziato: ad il Sacerdoce , che non anendo licenza di con. feísare , fence la confefione, de in elsa follicica ad turpra: Lo peró , quantunque giudich1 , che quetia opinione non fia condannaca , non vi aísento ¿e fono di fentimento , che il Sacerdote fem-
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