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470. Trattato XV 11. Spiego delle Propofiz. cond. da Ale Jandro VI Lo él aleri, che riferiíce il R.P. Leandro di Mur- cla nelle fue difp. moral Tom. 2. lib. 4. 4ifp. 1. eefol. $. num. 9. e 10.e la ciene per probabile Suarez. de conf. difp. 21-fee. 4.1.5. che ponao ij Veíconi per Drirco comune del Concilio di Trento afoluere dail'ereña occulta per accidens: Sed fic ef, chei R-golari per ¡lor priuilegij ponno afoluercicaí rileruaci per Drirto co- munt a'Velcoviscome se derro nel num, 23. aduoque pare, che porraono i Regolari, in wircú de'lor Privilegij, aíioluere i Secolari dal!” ereha occulta per accidens » 31. Ció non oftaote , dico, chei Regolari non ponno añoluere da decca erefa occulta i Secolari, maflime in Spagna : perché ne anche jVeícovi poono añoluere da ela , come dice Diana part. 1. Trat. 5. refol. 2. e l'infegnai nella 1. parte della Prat. Trat. 1. cap. 1. mum, 8. pag. 39. con che cefga tucto il fondamento della cauía di dubitarne . Propofizione V. Condannata, uantunque euidentemente ti confli, che Pietro d Eretico mon bas obbligo di denuuziarlo , fe no'l puoi prouare , 32. Vppongo , che vi fono due forri di denonzia, vna Euangelica, el'al- tra Giudiciales L'Euangelica € quel- la, nella quale s'intenta l'emend « del delinquen- te: La Giudiciale é quella, che 6 fa al S5ope- riore come a Giudice , intentando il caftigo del delinquente per terrore degli aleri: Suppongo periscondo , che w'é molca differenza frá Ac eufacore, e Denonciztore; e fra Valere cole, nelle quali fi diftinguono , vna €, che l'Accu fatore s'obbliga a prouar il dejitco , de il De. nonciatore nó. 33. Dico primiceramente , che nel delitto d'ereña (1 deue denonciare il colperole, quan cunque non poísa provar il fuo peccato; de il coutrario € il condanvato lo queíta propo(i- zione : 'vno, perché il Denonciacore non € ob- bligato a prouare il delicco, come ho dettos V'aitro , perche forá nel Tríbunale s'hanvo ve. ribicati alcuol iudizyy , e prouaca liofamia di cal perlona , e colla áenunzia nuona porrá venirá jo chiaro di qualche coía di piú, per venir al- meno ad «ba pena arbitraria : E fhoalmence, perche il contrario farebbe aprire la porca d molri danbi , poiché potrebbe leretico canta. mente andar leminando caciiva zizania , < er» rori Con tanta afiuzia , che aon poteísero prouarfiz Adunque, per euicare cali inconue. nienti , lará neccísario denonciare quello , che coníta elser'ererico , quantunque non fi poísa prouare. 34- Dico per fecondo , che íe non confia, che alcuno € erccico, quantunque fe n'abbia dúbbió ,non vi fará obbligo ¡a vireú di queñá condannazione di denontiarlo: la ragione e, perché la propofizione condannata dicena, che quantunque euidensemente confti, che Pietro é eretico . non v'é obbligo di denonziarlo : Sed ficeft, che quando f dubita , le Ña eretico, non confta enidenzementes Adunque, quando fi dubita, fe fia ererico , non vi fará obbligo di denunziarlo : m0 , quantuaque probabilmen. te fi gindichi, che alcuno (ía erctico , non vi lará obbligo di denunziarlo , ja vigore di que. fo Decreto d'Alefadro ¿ perché quello , che folo á sicon probabilicá, non fisá cuidence- mente: Adunque, Í2 folo probabilmente ( si, che Pietro e ererica , non vi fard obbligo di de. nunziarlo ¡o vireú di queño Decreto d'Alefían- dra VII. Vedafi nel num, 38. infra , 35. Dico per terzo , che deue iotenderí lo ficBo di curcii delirei, che fapiunt berefim , < ( contengono nell'Edirro della Santa Inquifizio- ne, come dice il R.P. Torrecilla fopra quefa propolizione Trat. 6. Confult. 17. num. 10.k cosi, fe conlta, che alcuno fia incorío in qual.» che delicto di queli , che contiene Edicto della Santa Inquifizione , quaocunguz' non fi pot prouare , deve effer devonziato; perche in tute ciqueñti delicci fi verifica per l'inceneo la me. dema ragione, che in quello dell'ereña ; dc ia niuao d'eíli e obbligato prouare il peccato il Denonciatore , 36. Dico per quarto, che la quefta propos fizione uoo fi condaonano l'opinioni , che rife. rij nella 1. part. della Prat. Trat. 6. Cap. 10.4, 165. Y fequent. pag.135.che fe1l delinquente nos € infamaco del delitco , non ve obbligo di denonziarlo 3 né Popinione, che dice , che há da farf auzaci di denonziare, la correzione frarerna e che cefía l'obb:igo di denonziare, quando il Reo e giá emendaco ;e che nd meno í; deue denonziare ¡il complice del medemo pec- cato ; perche la propotizione cendannaca (Cu. faua dall'obbligo di denonziare , ptr non po» cerfi prouate il delitco ¿e queft'alcre Ículano per ragioni molto differenci, come echiaro: Ma bunche giudichi , che queñe dortrine non fijao condanvate in quetta propofizione , peró a04 le tengo per ficure ; $e il contrario ad cAe inle- goai nel luogo cirato della Prarica . 37. Dico per quinto, che qui non fi con- danna Popinione di Bonacina , Tom. 1. difp- 6. de denunt. part. 1. $. $. num. 1. chedice , non vé obbligo in vircú degli Edicci di denonziare il reo , il di cui delicco ti sá lorco fecreto nac. rale ; perche la legge nacurale d'ofleruar Íecit> cezza, e di maggior pelo , che la leggs policiua dell'Editto : E che quefta opinione non fia coa- dannata , e chiaro ;perche Ja condannata Íca- faua da denonziere, per non poreríi pronare il delicco; e queíta non Ícuía per queñto , ma pel la legge narurale , che decca non e riugs ar

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