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Propofizione 11]. Condannata * che quello; che sfidó , Íntentava dare al fuo competitore la morte , fe non fi barrena: Adun- que per difendere la fua propria vira, gli fará lecito accettare la sida : Quefta dotirina peró ha da intenderíi feruato moderamine inculpata tutela; ciod , quando per alero mezzo giutto non potefie difendere la propria vira ; ilchee regola generale per ogni qual volta occorre d'oficadere l'aggrefore ingiufio . 16. Dico per terzo, che , quantunque pofa amerrerfi ció, che dice Lumbier num. 718. 8 approua Totrecilla fopra quefla propofizione_» d' Alefjandro ,m. 17. che € lecito fecundum fe il duello diflimulatamente accordato ¿ con con. dizione , € ficurezza di non giongere a barcerí, perche € gidá auvilaa la Giuftizia, € ha ad impedir, feclufo lo Ícandalo , e mal'efempio; peró, qnantunque quefto , come dico, con gueñe licicazioni porefle ammertrerá Ípeculatio vamente, nella pracica giudico moralmentes impoflibile,che non vi fia mal'clempio + per- loché dicono ,e bene, quefi Avrori, che4i de- we anche ¡o queño caío difluadere la sfida.+: eno per il mal'elempio , Valero , perche polti nell'occafione i comperitori, con molta facili. rá ponoo barterí , €: « fiencere la Legge dí Dios Ma , quantunque d:amo , che qguefto ía pecca- to mortale , non s'incorrerd in queño calo nel- Ja [comunica ; come difli nella 2. part. de!'£.s Prat, nel cap. q. citato: e lo ciene Lumbicr 114, Etavuerto , che non folo incorrono mtlia Íco. anunica i medemiducllanti , ma anche i Padri» vi, € quelli, che a bella pofla vanno a vederii, e quelli, che adefíi permertono le loro terze ,d campi per bacterfi, fecondo quello, che ho derro nel lnogo citato della :prima parte della Prat. Auuerto anche, che da queña fcomunica puó afioluerh in virea de privilegij della Bolla della Cruciata, e da Re'ligioh Mendicaoti , come dice con altri Autori, Torrecilla vbi fupra , n. 46.£ 47. € Vavuertij anche nella 1. part. della mia Pras. al fine del cap. 4. citato . fecondo il lus antico. Ora peró nos ponno¿ ia Iralia per ra Decreto di Clem. 8,€ Paolo 5, Propofigione 111, Condannata . La fentenza , cbe dice, che la Bolla della Cena folamente proibifce V'affoluzione dall'ercfa, e da altri delitrr, quando fono pubblici ; e cbe queflo non deroga alla facoliá del Concilio Tridentino , nel quale fi tratra de' delists oc- enlti: fé veduta, e tollerata nel Concifiero della Sacra Congregazione degli Eminen» tifimi Cardinali a* 18, Luglho dell anno 16219. 37. Miglior intelligenza dí queña pro- pofizione , fuppongo primiera- mente , che il Concilio di Trento 467 Sef. 24. cap. 6. de reform: Concede a'Velcout facolrá d'afíoluere per fe, ó per ii fuo Vicario, Ipecialmente aomiaato , dalle ceofure rifera ate alla Sede Apoftolica, quando s'incorrono per peccato occulco ; e riíperto al peccato d'ereña €!i da facoltá d'aMoluerlo per fe medemo, e non per il Vicario . 17. Soppongo la fscondo luogo , che per il privilegio delia Bolla della Cruciata fi da tacol. cd d'afoluere nel Foro della coícienza i Peni. tenti da' cafi riferuaci a Veícouis E chei Res ligiofi meodicaori, e gli aleri, che participano de' loro priuilegij, hanno facolrá d'añolnere i Secolari da*<aíi rilervari per il lus comune a' Veíconi, quantunqus non poffina afíolue- re da riferuati per legge particolare da' Vefco. uj medemi; come diró dipoi nello [piego della propofizione 12, 19. Suppo:go per terzo, che nella Bolla, che ( pubbiica ín Roma il Giouedi Santo, e che per quelto (4 chiama Bolla della Cena, fi proibifcs forro pena di fcomunica maggiore, che niuno prefluma allolucre dalle cenfure ia ela cootenute, quentunque fijao Veíconi, 6 aleri Prelatiz eccetro in articolo di morte, per ii Privilegio della Cruciata, che concede poterh afloluere da quefi cali vna volta ia vi- ta , € vwaltrado morte. 20. Suppongo per quarto , che queÑa terza propobzione condaunara diceva due cofes ; lPyoa, che cggidi fi po:rebbero aÑñoluereicaf della Bulla delia Cena, quando fono occalei, non oílante la proibizione , che ia derta Bolla fi fa ¿che niuno pofía afoluerli; e confeguena temente, che porrebbero oggi ji Velconi fer- nirfi della facolcá del Concilio di Trento con- cea nella Sef. 24 di fopra citara , che loro permertcua atioluere da' decri ca occulri: MM che aferirono Banaez , Nugño, Lorca , Pietro di Lideíma, Granados, Rodriguez, Avila, Aragone, $ alri molti, che cita Fiigocira in Confara Pontific. pag. 102. $. Dicendum c 1: 8 olire di queñto, chejcal della Bola della Ce na, quando lono occulti , fi poteuano afolne= re toties , quotics, ia vita della Cruciata, e de privilegij de Mendicanti: l'alrra cola , che di- ccua la rerza propolizione condannata era, che quefña opivione , che permetrena la facolcá d'afioluere da'ca(i della Bolla della Cena,quan- do erano occulci, fú veduca, e tollerara nel Conciftoro della Congregazione degli Emineo- tifimi Cardinali . 21. Eacra ora il dubbio : Se queño Decreto d'Alcíflandio Serrimo condauna le due parti, che contiene quelta propofizione , d folo vna? ciod ,le condanna ji dire, che oggi fi ponno afioluereicaf della Bolla della Ceoa , quando fono occulti , e che queñta opiaione fl veduca, e colleraca dagli Eminenciffimi Cardinali. O* feíolo fi condanna il dire, che quefta opinio- Non 3 ne
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